Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 224-bis codice della strada: Obblighi del condannato

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. Nel pronunciare sentenza di condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del presente codice, il giudice può disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.
2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore ad un mese né superiore a sei mesi. In caso di recidiva, ai sensi dell’articolo 99, secondo comma, del codice penale, il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a tre mesi.
3. Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
4. L’attività è svolta nell’ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.
5. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.
6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 56 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
Commento
Lavoro di pubblica utilità: si può applicare in caso di delitto stradale; può essere impugnata tale sanzione; durata dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità.
Guidare al giorno d’oggi è molto rischioso, tutti viviamo le nostre vite di fretta, cerchiamo di far quadrare i conti, di fare più lavori, di accompagnare i figli a scuola, agli scout, al tennis, in piscina. Questo modo di vivere strapieni di pensieri ci porta a non essere sempre concentrati sulla nostra guida e a trasgredire qualche norma stradale pur di guadagnare qualche minuto.
Il nostro comportamento alla guida a volte può dare vita a responsabilità civile, come nel caso di un semplice tamponamento in cui abbiamo rovinato l’auto dell’altro conducente, ma a volte i nostri comportamenti possono essere penalmente rilevanti dando vita a responsabilità penale e quindi costituire reato; in questo caso verremo puniti con una pena principale (che può essere multa o reclusione), e nel caso in cui sia una pena di reclusione in carcere, il giudice potrebbe decidere di applicare insieme alla pena principale della reclusione anche la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità.
Quali sono i reati ai quali si può applicare la pena accessoria dei lavori di pubblica utilità?
La risposta è semplice, la legge ci dice i reati colposi, e quindi non intenzionali, cioè che non abbiamo commesso volontariamente, commessi a causa della violazione delle norme del Codice della strada; sottolineando però che bisogna aver ricevuto una sentenza di condanna alla pena della reclusione.
Quindi possiamo dire che qualora non rispettassimo il divieto di arrestarci davanti ad un semaforo rosso e investissimo un pedone, uccidendolo o causandogli delle gravi lesioni, oltre a ricevere la pena della reclusione stabilita per l’omicidio o lesioni colpose il giudice potrà applicarci anche una pena accessoria come quella del lavoro di pubblica utilità. Lo stesso potrebbe accadere nel caso in cui non diamo la precedenza ai pedoni che attraversano le strisce pedonali.
E’ come se, in questi casi, la nostra condotta sia giudicata grave a tal punto che la semplice reclusione o qualunque altra misura alternativa alla reclusione non sono sufficienti per rieducarci e quindi il giudice adotterà questa misura aggiuntiva per raggiungere al meglio il fine di rieducarci dopo l’errore commesso.
L’art. 224-bis, diversamente da come avviene di solito, non richiede il nostro consenso, ben potendo il giudice applicare il lavoro di pubblica utilità anche se noi non siamo d’accordo (1). Bisogna capire, infine, che per applicarsi la disciplina dell’art. 224 bis del codice della strada è necessario che la violazione delle norme stradali abbia causato direttamente il delitto; se la violazione ha portato al delitto per pura casualità non si applicherà quest’articolo (2).
Come si svolgeranno e per quanto tempo i lavori di pubblica utilità?
Il lavoro di pubblica utilità consiste nello svolgimento di una prestazione non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti ed organizzazioni di assistenza sociale e volontariato. Le attività che possono svolgersi sono molto varie, ma le più frequenti riguardano attività di volontariato nei confronti di persone con patologie particolari come le tossicodipendenze, infezione da HIV, handicap di vario tipo, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari.
La legge prevede che il lavoro di pubblica utilità non possa avere una durata inferiore ad un mese né superiore a sei mesi. I tempi e le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono decisi dal giudice. Il lavoro va svolto nell'ambito della provincia di residenza - per non più di sei ore alla settimana-secondo tempi e modalità tali da non pregiudicare le esigenze di studio, famiglia, salute e lavoro della persona condannata. Se però vogliamo svolgere più delle sei ore settimanali, possiamo chiederlo ed ottenerlo, ma non potremmo mai svolgere più di 8 ore giornaliere.
Cosa succede se non svolgo il lavoro di pubblica utilità?
Il lavoro di pubblica utilità può essere un’ importante occasione per poter stare meglio con noi stessi dopo il danno che abbiamo causato; fare del bene per la comunità dopo aver commesso un errore potrebbe essere la miglior medicina per la nostra coscienza.
Anche se noi, però, non volessimo sfruttare questa occasione per “rimediare” al nostro errore, il lavoro va svolto comunque seguendo le prescrizioni del giudice perché se non lo svolgiamo o se lo svolgiamo male commetteremmo reato punibile fino ad un anno di reclusione (3).
Si può impugnare la sanzione del lavoro di pubblica utilità?
Come abbiamo chiarito, nel caso di delitti non colposi commessi per violazione del codice della strada, il lavoro di pubblica utilità costituisce una sanzione accessoria alla pena principale della reclusione, quindi se non veniamo condannati alla reclusione, il giudice non potrà applicare la sanzione del lavoro di pubblica utilità. Come possiamo impugnare la pena principale della reclusione, può essere impugnata la sanzione accessoria del lavoro di pubblica utilità.
(1) art. 54 del d.lgs. 274/2000.
(2) art. 73 comma 5 del T.u. 309/1990.
(3) art. 56 del d.lgs. 274/2000.
Giurisprudenza annotata
Cassazione penale sez. III - 18/06/2014, n. 50617
Diversa, ancora, la previsione contenuta nella L. 21 febbraio 2006, n. 102, art. 6 (Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali) che, innovando l'art. 224 bis C.d.S. consente al giudice, in caso di condanna alla pena della reclusione per uno dei reati commessi con violazione delle norme del codice stradale (lesioni personali, omicidio), di disporre altresì la sanzione amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilità consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. … Ma si tratta ancora una volta, di sanzioni aggiuntive e non sostitutive rispetto alla pena principale.
Cassazione penale sez. IV - 28/03/2013, n. 42649
Nell'ambito della disciplina della circolazione stradale il lavoro di pubblica utilità ha in primo luogo natura di sanzione amministrativa accessoria, conseguente alla condanna alla pena della reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme del codice della strada (art. 224 bis).