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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 224 codice della strada: Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato e di condanna sono irrevocabili, anche a pena condizionalmente sospesa, il prefetto, se è previsto dal presente codice che da esso consegua la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente, adotta il relativo provvedimento per la durata stabilita dall’autorità giudiziaria e ne dà comunicazione al competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.

2. Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all’interessato e all’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.

3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all’intestatario. L’ordinanza di estinzione è comunicata all’interessato e all’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta nella patente.

Commento

L’art. 224 codice della strada disciplina il procedimento mediante il quale vengono applicate dal prefetto le sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca delle patente di guida.

Di solito le sanzioni accessorie sono quelle che si applicano in aggiunta alla sanzione principale. In particolare per quanto riguarda il codice della strada sono numerosi i casi in cui la violazione di una delle norme nello stesso contenute viene punita con una sanzione amministrativa pecuniaria (sanzione principale) alla quale si accompagna una sanzione amministrativa accessoria.

Ad esempio il soggetto che viene fermato alla guida di un veicolo mentre si trova in stato di ebbrezza è punito con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria o, nei casi in cui il fatto costituisce un reato, con la pena dell’arresto e dell’ammenda e con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni [1].

La sanzione accessoria della sospensione della patente può essere applicata anche dopo la pronuncia di una sentenza penale o di un decreto di accertamento del reato e di condanna, divenuti irrevocabili, se espressamente previsto dal codice della strada.

In questo caso spetta al prefetto adottare il relativo provvedimento, commisurandone la durata a quella stabilita dall’autorità giudiziaria.

Successivamente ne dà comunicazione all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, cioè alla Motorizzazione civile, competente per territorio.

Terminato il periodo previsto per la sospensione, il prefetto restituisce la patente al guidatore. Di solito è la polizia municipale che si reca presso la residenza dell’automobilista per la consegna del documento.

Per quanto attiene alla natura giuridica dell'ordinanza prefettizia di sospensione va rilevato che il prefetto quando riceve gli atti relativi alla sentenza di condanna, mediante tale tipo di provvedimento rende effettivo il periodo di sospensione che aveva già applicato in via provvisoria, adattandone la durata a quanto disposto dall’autorità giudiziaria. Le sanzioni, quindi, sono inflitte dalla sentenza penale ma la loro esecuzione è realizzata tramite l'ordinanza prefettizia, la quale tiene conto del provvedimento di sospensione precedente al fine di computare il periodo di sanzione già scontato.

L’ordinanza del prefetto è un atto amministrativo sia dal punto di vista soggettivo, in quanto proviene da una Pubblica amministrazione, sia dal punto di vista oggettivo, poiché si inserisce in quella procedura amministrativa che conteggia nel periodo di sospensione provvisoria della patente, la durata della sanzione applicata dall’autorità giudiziaria.

Il secondo comma dell’articolo in commento prevede che nell’ipotesi in cui la sanzione amministrativa prevista dal codice della strada sia la revoca della patente, il prefetto deve adottare il relativo provvedimento entro 15 giornidalla comunicazione della sentenza penale o del decreto di condanna irrevocabile. Quindi, lo comunica all’interessato e all’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri.

A norma del terzo comma dell’art. 224 codice della strada in caso di pronuncia di estinzione del reato per morte dell’imputato, si verifica contestualmente l’estinzione anche della sanzione amministrativa accessoria.

Negli altri casi di estinzione del reato, invece, il prefetto deve accertare se sussistono o meno le condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente ovvero della revoca. Qualora vi siano, il prefetto attua la stessa procedura prevista quando la sanzione è conseguente ad un illecito amministrativo.

L’estinzione di una pena successiva ad una sentenza irrevocabile di condanna, non ha effetto sull’applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

L’ultimo comma dell’art. 224 codice della strada prevede il caso specifico della pronuncia di una sentenza irrevocabile di proscioglimento. Se l’imputato viene completamente prosciolto dalla accuse a suo carico e la sentenza è divenuta irrevocabile, nel momento in cui il prefetto riceve la notizia dalla cancelleria, deve ordinare la restituzione della patente.

L’ordinanza di estinzione della sospensione o della revoca della patente viene comunicata all’interessato e all’ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri territorialmente competente. Successivamente l’estinzione viene iscritta nella patente.

Per quanto riguarda un’eventuale impugnazione dell’ordinanza prefettizia di sospensione o di revoca della patente prevista dall’art. 224 del codice della strada, va precisato che la stessa deve contenere l’indicazione del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere.

Trattandosi di un provvedimento amministrativo si applica, infatti, l’obbligo di motivazione previsto dal legislatore per tutti gli atti amministrativi che direttamente possono incidere su un diritto o un interesse sostanziale dell’interessato [2].

In particolare il provvedimento prefettizio di sospensione deve recare l’indicazione dell’autorità giudiziaria ordinaria come competente a ricevere il ricorso mentre il provvedimento di revoca della patente deve indicare come competente a ricevere il ricorso, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in alternativa al Tarcompetente per territorio.

[1] Art. 186, 2° comma, codice della strada.

[2] Art. 3, 4° comma, L. 241/1990.



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