Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 225 codice della strada: Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l’acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:
a) presso il Ministero dei lavori pubblici un archivio nazionale delle strade;
b) presso la Direzione generale della M.C.T.C. un archivio nazionale dei veicoli;
c) presso la Direzione generale della M.C.T.C. una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.
Commento
L’articolo 225 del codice della strada prevede l’istituzione di tre distinti archivi al fine di assicurare la sicurezza stradale e la circolazione dei dati inerenti le strade, i veicoli e i conducenti.
Nel dettaglio, vengono istituiti:
-l’archivio nazionale delle strade, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
-l’archivio nazionale dei veicoli, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri;
-l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.
L’articolo in commento deve necessariamente essere messo in relazione con altri articoli del codice della strada e del regolamento di esecuzione.
Infatti, la disciplina dell’archivio nazionale delle strade è contenuta nell’art. 226, 1°, 2° e 3° comma, del codice della strada e nell’art. 401 del regolamento di esecuzione, i quali prevedono come deve essere realizzato ed il suo contenuto.
Più precisamente, detto archivio deve contenere tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle strade con indicazioni del traffico veicolare, degli incidenti e dello stato di percorribilità e di inquinamento acustico ed atmosferico. Inoltre, deve essere completamente informatizzato e diviso in cinque sezioni tra loro interconnesse.
I dati per la formazione e il periodico aggiornamento delle sezioni devono essere forniti dagli enti proprietari delle strade, desumendoli dai propri sistemi informativi stradali e da altre fonti (Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Anas, società concessionarie rispettivamente per le strade statali e per le autostrade in concessione e dagli altri enti proprietari coordinati dalle Regioni per la rimanente viabilità).
Va evidenziato che per molti anni l’archivio nazionale delle strade è risultato incompleto a causa della mancata attuazione delle disposizioni relative all’istituzione del catasto delle strade, che ne rappresentava l’antecedente logico.
Infatti, l’art. 13, 6° comma, del codice della strada prescriveva l’obbligo per gli enti proprietari delle strade di istituire e tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e le loro pertinenze secondo le modalità stabilite con apposito decreto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti doveva emanare sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio nazionale delle ricerche. Nel catasto dovevano essere ricompresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale.
Nonostante tale previsione, non esistevano norme che stabilivano le caratteristiche del catasto delle strade. La lacuna è stata colmata nel 2001 con l’emanazione di un decreto attuativo [1] e l’archivio nazionale delle strade è stato completato.
Per quanto attiene il contenuto dell’archivio nazionale dei veicoli, l’art. 226, 6° comma, del codice della strada e l’art. 402 del regolamento di attuazione prevedono che per ogni veicolo devono essere ivi indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e del certificato di proprietà, a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo è stato coinvolto.
L'archivio deve essere completamente informatizzato oltre che popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dal P.R.A., dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale e dalle compagnie di assicurazione.
Detto archivio assume particolare rilievo in quanto è utilizzato e consultato dagli agenti accertatori nella fase terminale dell’accertamento sanzionatorio, ovvero quando occorre identificare il mezzo del trasgressore al fine di applicare la sanzione prevista per la violazione commessa.
Relativamente all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (Anag), la stessa deve contenere tutti i dati relativi alle abilitazioni di cui all'art. 116 del codice della strada (patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore), come ad esempio le informazioni relative ai titolari, al rilascio, al rinnovo, ad eventuali provvedimenti ostativi di competenza della Motorizzazione civile o del Ministero dell’Interno, ecc. [2].
Anche l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida al pari degli altri due archivi deve essere completamente informatizzata ed i suoi dati devono essere raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale e dalle compagnie di assicurazione [3].
I dati, altresì, devono essere gestiti all'interno del sistema informatico della Direzione Generale della Motorizzazione civile in cinque distinte sezioni ad accesso diretto, tra loro strettamente interconnesse e capaci di fornire una visione selezionata o complessiva dei dati da cui risultano popolate [4].
[1] D.M. LL.PP. 1 giugno 2001 - "Modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade ai sensi dell'art. 13 co. 6 del D. L. n. 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni.
[2] Art. 226 co. 11 cod. strada e art. 403 regolamento di esecuzione.
[3] Art. 226 c. 12 cod. strada.
[4] Art. 403, regolamento di esecuzione cod. strada.