Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 227 codice della strada: Servizio e dispositivi di monitoraggio

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. Nell’ambito dell’intero sistema viario devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati alla costituzione e all’aggiornamento dell’archivio nazionale delle strade di cui all’art. 226, comma 1, e per la individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico.
2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il rilevamento dell’inquinamento acustico e atmosferico, in conformità, per tali ultimi, alle direttive impartite dal Ministero dell’ambiente, sentito il Ministero dei lavori pubblici.
3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero dei lavori pubblici a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla installazione d’ufficio dei dispositivi di monitoraggio.
Commento
L’art. 227 CdS prevede l’installazione nel sistema viario italiano, di dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione.
La disciplina di tali dispositivi è contenuta nell’art. 404 del regolamento di esecuzione, a norma del quale gli stessi devono essere installati dagli enti proprietari delle strade, in osservanza di quanto stabilito nelle apposite direttive comunitarie e nelle circolari emanate dal Ministero dei lavori pubblici (oggi, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) – Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.
Sono dispostivi di monitoraggio ad esempio i sistemi di telecamere a circuito chiuso, i sistemi radar oppure quelli di video analisi utilizzati per la rilevazione, il monitoraggio del traffico e la classificazione dei veicoli nelle strade urbane, extraurbane e nelle autostrade.
L’installazione di sistemi di monitoraggio del traffico stradale è stata prevista dal nostro legislatore al fine di accrescere i livelli di sicurezza della circolazione, tenuto conto che gli stessi possono assolvere a diverse funzioni quali ad esempio: la regolazione del traffico, l’informazione all'utenza, la gestione dei pedaggi, il controllo della sosta, la lotta contro le infrazioni, l’assistenza alla guida, la sorveglianza dei passaggi a livello, la sicurezza nelle gallerie e la protezione delle opere d’arte, la manutenzione della carreggiata e il supporto a studi e ricerche.
Spetta agli enti proprietari delle strade indicare al Ministero competente i luoghi precisi nei quali devono essere installati i dispositivi di monitoraggio, inserendo tali luoghi nel catasto delle strade nel termine di 30 giorni dall’indicazione. Peraltro, detta indicazione potrà essere modificata o aggiornata dall'ente proprietario ogni qualvolta le esigenze del traffico o della circolazione lo richiedano.
A proposito del catasto delle strade va evidenziato come il codice della strada obbligava gli enti proprietari delle strade ad istituire e tenere aggiornati le cartografie, il catasto delle strade e le loro pertinenze, secondo le modalità stabilite con apposito decreto emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Nel catasto dovevano essere ricompresi anche gli impianti e i servizi permanenti connessi alle esigenze della circolazione stradale [1].
Tuttavia, le disposizioni relative all’istituzione del catasto delle strade sono rimaste inattuate in attesa dell’emanazione di norme specifiche che ne stabilissero le caratteristiche. Solo nel 2001 grazie all’emanazione di un decreto attuativo, si è data completa esecuzione alla previsione codicistica [2].
Gli enti proprietari delle strade, inoltre, devono provvedere alla custodia e alla manutenzione dei dispositivi di monitoraggio e mensilmente devono inviare i dati tratti dai medesimi dispositivi, all'archivio nazionale delle strade, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [3].
In particolare nell’archivio nazionale delle strade sono contenute le informazioni relative allo stato tecnico-giuridico delle strade con le indicazioni relative al traffico veicolare e agli incidenti.
L’archivio è completamente informatizzato e distinto in cinque sezioni ad accesso diretto, fra loro interconnesse. Più precisamente tale archivio contiene l’elenco delle strade suddivise in categorie (autostrade, strade urbane ed extraurbane), l’indicazione del traffico veicolare presente su ciascuna strada, gli incidenti localizzati per ogni strada e lo stato di percorribilità da parte dei mezzi d’opera [4], per ogni singola strada.
Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare anche dispositivi per il rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico, in conformità, alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
In tali direttive sono indicati i luoghi in cui, per ogni strada, i dispositivi devono essere eventualmente impiantati, le modalità di installazione e di funzionamento dei medesimi.
Gli enti proprietari delle strade devono inviare mensilmente i dati tratti dai dispositivi per il rilevamento dell’inquinamento acustico e atmosferico, desumendoli dai propri sistemi informativi stradali, all’archivio nazionale delle strade.
Gli enti proprietari delle strade che risulteno inadempienti saranno invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla installazione d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio.
[1] Art. 13 co. 6 cod. strada.
[2] D.M.LL.PP. 1.06.2001 - "Modalità di istituzione ed aggiornamento del Catasto delle strade ai sensi dell'art. 13 co. 6 del D.L. n. 285 del 30.041992, e successive modificazioni.
[3] Artt. 225 e 226 cod. strada e art. 401 del regolamento di esecuzione.
[4] A norma dell’Art. 54 co. 1 lettera n) cod. strada sono classificati mezzi d’opera i veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell'attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia.