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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 24 codice della strada: Pertinenze delle strade

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1.  Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all’arredo funzionale di essa.
2.  Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme e da quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio.
3.  Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale.
4.  Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall’ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate, secondo le modalità fissate nel regolamento, dall’ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la visibilità.
5.  Le pertinenze costituite da aree di servizio, da aree di parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall’ente proprietario ovvero essere affidate dall’ente proprietario in concessione a terzi secondo le condizioni stabilite dal regolamento.
5-bis.  Per esigenze di sicurezza della circolazione stradale connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze di servizio relative alle strade di tipo A) sono previste, secondo le modalità fissate dall’Autorità di regolazione dei trasporti, sentita l’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dai progetti dell’ente proprietario ovvero, se individuato, del concessionario e approvate dal concedente, nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento dei servizi di distribuzione di carbolubrificanti e delle attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio autostradali di cui al comma 5-ter dell’articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, e d’intesa con le regioni, esclusivamente per i profili di competenza regionale.
6.  Chiunque installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento dell’autorità pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di legge e indicato nell’art. 26, o li trasforma o ne varia l’uso stabilito in tale provvedimento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396.
7.  Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.697.
8.  La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dell’impianto e delle opere realizzate abusivamente, a carico dell’autore della violazione ed a sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La violazione di cui al comma 7 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività esercitata fino all’attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. L’attuazione successiva non esime dal pagamento della somma indicata nel comma 7.

COMMENTO

L’art. 24 del codice della strada si occupa di indicare che cosa sono le pertinenze delle strade, come sono regolate e a chi appartengono. La norma, inoltre, stabilisce anche una serie di sanzioni amministrative per chi non rispetta le indicazioni relative alla istallazione o alla messa in esercizio di alcuni tipi di pertinenze.

Che cosa sono le pertinenze delle strade?

La legge definisce le pertinenze delle strade come le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all’arredo funzionale di essa. Ma che cosa significa? Chiariamo, innanzitutto, che non sono pertinenze della strada quei beni come, ad esempio, i ponti, i viadotti, le scarpate, le gallerie e i sottopassaggi, che non possono essere separati dalla strada. Prova a pensare al tragitto che percorri abitualmente per andare a lavoro e che prevede l’attraversamento di un viadotto: se il viadotto non ci fosse, verrebbe a mancare una componente fondamentale della strada che ti costringerebbe a percorrerne un’altra. Le pertinenze delle strade, invece, si caratterizzano per essere dei beni capaci di essere separati dalla sede stradale. Esse possono avere come scopo quello di offrire un servizio agli utenti della strada oppure quello di arredare la sede stradale.

Come si distinguono le pertinenze delle strade?

L’art. 24 del codice della strada distingue le pertinenze delle strade in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio. 

Le pertinenze di esercizio sono quelle che costituiscono parte integrante della strada o che ineriscono permanentemente alla strada, come, tra gli altri, apparecchi, giunti, appoggi e sistemi antisismici per ponti e viadotti, le barriere di sicurezza, le barriere fonoassorbenti, gli impianti elettrici, gli  impianti di illuminazione, gli impianti di ventilazione, gli impianti tecnologici per l’edilizia civile e industriale, gli impianti di telecomunicazione, la segnaletica stradale e la segnaletica verticale.

Le pertinenze di servizio, che non devono intralciare la circolazione e la visibilità. invece, sono costituite:

  • dalle aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti;
  • dalle aree di parcheggio;
  • dalle aree e dai fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall’ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti.

Le pertinenze di servizio, costituite dalle aree di rifornimento caburante, dalle aree di parcheggio e dai fabbricati, destinate al ristoro possono appartenere anche a soggetti diversi dall’ente proprietario ovvero essere affidate dall’ente proprietario in concessione a terzi. Ad esempio, gli autogrill presenti lungo le autostrade, possono appartenere a soggetti diversi dall’ente proprietario dell’autostrada, come un privato, oppure appartenere all’ente proprietario dell’autostrada ma concessi a terzi.

Quali sono le sanzioni previste dall’art. 24 del codice della strada?

L’art. 24 del codice della strada stabilisce, in primo luogo, una sanzione per chi installa o mette in esercizio impianti od opere non avendo ottenuto il rilascio dello specifico provvedimento di autorizzazione o concessione da parte dell’ente proprietario o concessionario della strada. Supponiamo, per esempio, che lungo il tracciato autostradale tu abbia provveduto a costruire una stazione di servizio senza aver richiesto ed ottenuto l’apposita autorizzazione da parte di Autostrade per l’Italia s.p.a, società che ha in concessione gran parte dei tratti dell’autostrada italiana. In questo caso dovrai pagare una multa di importo compreso tra gli 849 euro e i 3.396 euro, oltre alla la sanzione amministrativa accessoria della rimozione dell’impianto e delle opere realizzate abusivamente. E le stesse sanzioni si applicano anche a chi, pur avendo ottenuto il provvedimento di autorizzazione o di concessione, abbia trasformarmato o variato l’uso di opere e servizi, per come stabilito nel provvedimento medesimo.

Se, invece, hai ottenuto il provvedimento ma non hai rispettato una delle indicazioni contenute nell’autorizzazione o nella concessione, la multa da pagare sarà di importo compreso tra i 422 euro e i 1.697 euro, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività esercitata fino all’attuazione delle prescrizioni violate. 

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato ha definito illegittimo un provvedimento con cui l’Anas ha negato ad un privato di poter istallare un impianto di distribuzione carburanti. L’Anas, infatti, sosteneva che le stazioni di servizio potessero essere realizzate solo dall’ente proprietario della strada, il quale poteva sussesivamente procedere a dare in concessione a terzi la gestione delle stazioni di servizio. I giudici amministrativi, invece, hanno chiarito che la legge ammette che le pertinenze di servizio finalizzate al rifornimento e al ristoro degli utenti possono appartenere anche ad un soggetto diverso dall’ente proprietario e, dunque, anche ad un privato.

Cons. St. sent. n. 4338/2009

Il Consiglio di Stato ha chiarito che i marcepiedi sono pertinenze di esercizio della strada e, pertanto, si presumono di proprietà dell’ente proprietario della strada.

Cons. St. sent. n. 7/2007

Il Tar della Basilicata ha stabilito che le scarpate, i pendii e le aree sottostanti ponti e viadotti non costituiscono pertinenze della strada. Essi, infatti, non risultano comprese all’interno dell’elenco delle pertinenze di servizio previste dalla legge; inoltre, essi non costituiscono parte integrante della strada.

T.A.R. Basilicata sent. n. 621/2007



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2 Commenti

  1. Buongiorno , a proposito di pertinenze di esercizio e di marciapiedi e strisce pedonali un precedente articolo del codice della strada diceva che negli attraversamenti di centri abitati era il comune a prendersi carico delle pertinenze.
    È ancora cosi?

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