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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 25 codice della strada: Attraversamenti ed uso della sede stradale

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



Articolo 25 C.d.S. Attraversamenti ed uso della sede stradale

1.  Non possono essere effettuati, senza preventiva concessione dell’ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d’acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere, che possono comunque interessare la proprietà stradale. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l’accessibilità delle fasce di pertinenza della strada.
2.  Le concessioni sono rilasciate soltanto in caso di assoluta necessità, previo accertamento tecnico dell’autorità competente di cui all’art. 26.
3.  I cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani di qualsiasi tipo e natura devono essere collocati in modo da non arrecare pericolo od intralcio alla circolazione.
4.  Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e l’uso della sede stradale.
5.  Chiunque realizza un’opera o un impianto di quelli previsti nel comma 1 o ne varia l’uso o ne mantiene l’esercizio senza concessione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 849 ad euro 3.396.
6.  Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella concessione o nelle norme del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.697.
7.  La violazione prevista dal comma 5 importa la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, a carico dell’autore della violazione ed a sue spese, della rimozione delle opere abusivamente realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione di ogni attività fino all’attuazione successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI

Commento:

La sede stradale è quel bene che utilizziamo tutti i giorni per attraversare le città e per recarci in ogni luogo. Percorriamo la strada con mezzi pubblici o privati, in bici o a piedi, ci facciamo giocare i bambini.

Ebbene, la strada non è solo quella striscia di asfalto nero, si compone anche dei marciapiedi, delle cunette, delle scarpate e di tutti gli strumenti, i dispositivi e i manufatti che vi si trovano sopra (gallerie, cartelli stradali, autovelox, ecc). Riassumiamo tutto con il nome di “strada”.

Lo spazio di cui è composta la strada è dedicato agli spostamenti delle persone e delle merci e le sue caratteristiche sono finalizzate alla sicurezza della circolazione e all’incolumità dei suoi utenti. Per questa ragione il codice disciplina anche l’utilizzo della cosiddetta sede stradale, ovvero degli spazi che compongono la strada.

Il legislatore ha stabilito che sulla strada non è possibile posizionare nulla che non attenga strettamente alla circolazione, salvo concessione da parte del proprietario o dell’ente gestore e sempre che vi sia una necessità che in alcuna altra maniera possa essere colmata.

In particolare il codice vieta gli attraversamenti della strada, che siano a raso dell’asfalto, sotterranei o aerei; vieta che siano immessi corsi d’acqua di ogni genere; vieta gli attraversamenti delle condutture idriche, delle linee elettriche e di telecomunicazione in ogni forma; vieta i sottopassi e i soprappassi, le teleferiche di qualsiasi specie, i gasdotti.

Qualora vi sia una concessione per utilizzare la sede stradale, comunque si dovrà accertare che non vi sia intralcio alla circolazione dei veicoli, anche per la manutenzione dei manufatti.

La realizzazione di qualsiasi condotta, anche di tipo aereo (come un manifesto che attraversa la strada senza toccarla o un metanodotto sopraelevato), quindi, necessita di una concessione e la mancanza di tale concessione fa scattare la sanzione della multa da euro 849 ad euro 3.396, oltre che l’obbligo di ripristino dei luoghi. Queste sono disposte in caso di lavori, o posizionamento di manufatti di ogni genere, senza concessione, in caso di lavori di manutenzione senza autorizzazione, e nel caso di variazione dell’uso dei beni autorizzati a restare sulla sede stradale.

Si sottolinea che per essere multati non è necessaria un’attività che incida l’asfalto, come uno scavo. Anche le operazioni di tipo sotterraneo che utilizzino cunicoli già esistenti comportano la violazione della norma.

Un caso molto frequente è costituito della posizione dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti sulla strada. Si tratta di una condotta violativa delle prescrizioni contenute nell’articolo, che specificamente si riferisce anche a questi strumenti per la raccolta dei rifiuti. L’articolo stabilisce che i cassonetti debbono essere posizionati in modo tale da non arrecare alcun pericolo alla circolazione. Ma, per quanto riguarda i cassonetti in particolare, l’articolo 68 del regolamento stabilisce, in parziale conflitto con l’articolo in commento, che questi manufatti debbano essere posizionati all’esterno della carreggiata e che, tra l’altro, si debba utilizzare una delimitazione con striscia gialla per indicare la posizione corretta del cassonetto. Così anche da segnalare agli automobilisti il conseguente divieto di sosta in corrispondenza del perimetro indicato dalla segnalazione orizzontale.

La giurisprudenza si è occupata spesso della questione concernente l’utilizzo anomalo della strada. In particolare ha stabilito che in caso di apposizione non autorizzata di manufatti, come i cassonetti dell’immondizia, sulla sede stradale, il proprietario degli stessi, oltre ad essere sanzionato come previsto dal codice della strada, è tenuto a risarcire i danni che sono stati provocati a chi vi urti contro. [1]

Caso ancora più comune è quello che interessa la costruzione di gradini, per accedere a strutture private, che invadano la strada senza che sia stata fornita alcuna concessione. In questi casi il proprietario, oltre ad essere responsabile dell’illecito previsto dall’articolo in commento, risponde dei danni subiti da terzi in conseguenza dell’urto della propria autovettura con lo scalino e sarà responsabile anche penalmente per la sua costruzione abusiva. [2]

Ancora, è stato stabilito che la posizione dei cartelli pubblicitari, in ossequio al disposto dell’articolo summenzionato, non solo non deve avvenire sulla strada senza autorizzazione, ma deve anche rispettare i limiti indicati dal codice [3] e dal regolamento di esecuzione, che riferiscono distanze dalla strada, grandezza e luminosità (in mancanza è prevista una multa che va da € 422 a € 1.697). [4]

[1] Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 9722 del 14/06/2012.     

[2] Corte d’Appello di Genova, Sezione II, sentenza del 6/06/20078.     

[3] Vedi articolo 23 del codice della strada.       

[4] Corte di Cassazione Civile, Sezione II, sentenza n. 5412 del 9/03/2007.       



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