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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 27 codice della strada: Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1.  Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell’A.N.A.S. e, in caso di strade in concessione, all’ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio dell’A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento.
2.  Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all’ente proprietario della strada.
3.  Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall’impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
4.  I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l’obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.
5.  I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l’occupazione o per l’uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L’autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
6.  La durata dell’occupazione di suolo stradale per l’impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l’ultimazione dei relativi lavori.
7.  La somma dovuta per l’uso o l’occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall’ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.
8.  Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l’oggetto principale dell’impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l’utente ne ricava.
9.  L’autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.
10.  Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, dell’occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell’art. 12.
11.  Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338.
12.  La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, a carico dell’autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

COMMENTO

L’art. 27 del codice della strada indica qual è il procedimento per richiedere ed ottenere le autorizzazioni e le concessioni previste dalla legge per poter esercitare determinate attività che comportano l’occupazione della sede stradale tra cui, ad esempio, l’istallazione di cartelli pubblicitari o la manutenzione di fabbricati e muri di sostegno che si affacciano sulla strada. 

A chi bisogna presentare la domanda per le autorizzazioni e le concessioni?

Supponiamo che, a causa della caduta di calcinacci, tu debba eseguire dei lavori per mettere in sicurezza il cornicione della tua abitazione. Supponiamo, inoltre, che, per eseguire questi lavori, tu sia costretto ad occupare una parte della strada, a ridosso della quale è posta la tua abitazione. In questo e negli altri casi in cui occorre eseguire un’attività che comporti l’occupazione di una strada riservata alla circolazione dei veicoli, la prima cosa che devi fare è individuare l’ente a cui presentare la domanda per ottenere l’autorizzazione o la concessione. La domanda infatti, munita di tutta la documentazione tecnica, deve essere presentata all’ente proprietario o all’ente concessionario della strada. In particolare:  

  • se si tratta di strade o autostrade statali, la domanda va presentata al competente ufficio dell’A.N.A.S. o all’ufficio dell’ente che ha in concessione la strada;
  • se, invece, si tratta di strade non statali, come le strade regionali, provinciali o comunali, la domanda va presentata all’ente proprietario della strada, ossia, rispettivamente, alla Regione, alla Provincia o al Comune.

Quali sono le indicazioni contenute nei provvedimenti di concessione o di autorizzazione?

Nel caso in cui l’ente proprietario o concessionario della strada, a cui hai rivolto la domanda per poter occupare la sede stradale, emetta il provvedimento di concessione o di autorizzazione, dovrai ottemperare a tutte le indicazioni in esso contenute. Innanzitutto, nel provvedimento è indicato l’obbligo di eseguire l’attività per cui lo hai richiesto senza arrecare pregiudizio agli altri e riparando gli eventuali danni causati. In proposito, devi anche considerare che, se l’attività dovesse mettere in pericolo l’interesse pubblico o la sicurezza stradale, l’autorità che ha rilasciato la concessione o l’autorizzazione potrà revocarla o modificarla, anche senza avvisarti e senza corrisponderti alcun tipo di indennizzo.

Il provvedimento di concessione o di autorizzazione, inoltre, indicherà tutte le condizioni e le prescrizioni di tipo tecnico o amministrativo alle quali esso è assoggettato: per esempio, al fine di mettere in sicurezza il cornicione della tua casa, il provvedimento indicherà le esatte dimensioni dell’area della strada che puoi occupare. Il provvedimento, poi, indicherà quanto devi versare all’ente proprietario o concessionario della strada a titolo di canone di concessione. Infine, nel provvedimento troverai le indicazioni relative durata della concessione o dell’autorizzazione, rinnovabile alla scadenza e che non potrà comunque eccedere i ventinove anni. 

Ricorda sempre che il provvedimento (o una sua copia conforme) deve essere sempre tenuto nel luogo in cui procedi ad eseguire l’attività per cui lo hai richiesto e per tutta la durata dei lavori. Nel caso di controlli da parte di funzionari o agenti di polizia stradale, infatti, sei obbligato a mostrarlo.

Quali sono le sanzioni previste dall’art. 27 del codice della strada?

Nel determinare le sanzioni da applicare, l’art. 27 del codice della strada distingue il caso in cui non si rispetti l’obbligo di mostrare il provvedimento di concessione o di autorizzazione, dal caso in cui si rifiuti di mostrare tale provvedimento o questo manchi del tutto .

Se, infatti, non rispetti l’obbligo di mostrare il provvedimento nel caso di controlli da parte di funzionari o agenti di polizia stradale, la multa da pagare sarà di importo compreso tra gli 85 euro e i 338 euro, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori.

Se, invece, ti rifiuti di mostrare il provvedimento, la sanzione amministrativa accessoria sarà quella sanzioni amministrative accessorie consisteranno nella sospensione definitiva dei lavori e nell’obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi. Le stesse sanzioni sono previste nel caso in cui il provvedimento manchi del tutti.

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato ha stabilito che l’applicazione del canone di concessione e il suo ammontare devono essere commisurati alle caratteristiche di ciascuna particolare situazione in cui la concessione e le autorizzazioni sono intervenute. In particolare, bisogna avere riguardo alle spese complessive che il canone comporta, tenendo conto dei possibili disagi che derivano alla strada o all’autostrada, del valore economico dell’utilizzazione e del vantaggio che l’utente ne ricava. Se, dunque, la concessione è stata rilasciata da un ente locale, questo non può indiscriminatamente assoggettare al canone qualunque utilizzo della strada, perché prima deve adeguatamente valutare le modalità attraverso le quali tale utilizzo può incidere sull’uso pubblico della strada.

Cons. St. sent. n. 1926/2016



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