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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 29 codice della strada: Piantagioni e siepi

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



Art. 29 C.d.S. (Piantagioni e siepi)

1.  I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2.  Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

3.  Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ad euro 680.

4.  Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo, per l’autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

COMMENTO

L’art. 29 del codice della strada impone ai proprietari dei terreni confinanti con le strade pubbliche di eseguire la manutenzione necessaria ad impedire che le siepi e la piantagioni presenti sui loro fondi: a) restringano o danneggino le strade; b) ostacolino la visibilità della segnaletica stradale.

Gli stessi proprietari devono anche provvedere ad eliminare dalla strada pubblica, quanto prima, le ramaglie e gli alberi caduti dai loro terreni a causa del maltempo o per altre ragioni.

Chiunque non osserva questi obblighi è punito con la multa da centosessantanove a seicentottanta euro.

Oltre a pagare la multa, il trasgressore è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi a proprie spese.

Vediamo, nel dettaglio, cosa devi fare per osservare gli obblighi anzidetti e come l’autorità può sanzionarti se non li rispetti.

Piante e siepi che confinano con la strada pubblica: come mantenerle? 

I proprietari delle piante e delle siepi che si trovano al confine con la strada pubblica (anche marciapiedi, parcheggi, piazze, ecc.) devono [1]

  • potare le siepi quando sporgono sulla strada;
  • tagliare i rami delle piante quando essi, allungandosi sulla strada, coprono la segnaletica;
  • rimuovere dalla strada, prima possibile, gli alberi, il terriccio, le foglie e quant’altro cada o provenga dai propri terreni a causa del maltempo ovvero per altre ragioni.

Questi obblighi sono previsti dalla legge al fine di garantire la corretta e sicura fruibilità della strada pubblica da parte dei cittadini.

Infatti, la vegetazione sita all’interno dei terreni privati confinanti con la strada, se trascurata, potrebbe: a) mettere in pericolo la sicurezza degli utenti (causare incidenti, recare danni alle persone e/o alle cose, ecc.); b) limitare o impedire l’uso della strada (restringere il marciapiede, la strada o la pista ciclabile, nascondere la segnaletica e così via).

Pensa, ad esempio, al caso di Tizio che per anni non ha potato la siepe che ora invade il marciapiede, al punto da impedire il passaggio dei pedoni. L’incuria di Tizio va a limitare l’uso del marciapiede da parte deigli utenti della strada, pertanto dovrà essere sanzionata.

Perciò, è opportuno che tu provveda, periodicamente, ad eseguire la corretta manutenzione delle siepi e delle piante, controllando che la segnaletica stradale (se presente) sia sempre ben visibile e che la strada, il marciapiede, la piazza o qualsiasi altra zona pubblica o aperta al pubblico passaggio, possa essere utilizzata da tutti senza intralci o pericoli.

Nota bene. Se per svolgere le operazioni di manutenzione hai la necessità di bloccare il passaggio dei pedoni e/o dei veicoli (esempio: il tuo albero è caduto sulla strada), per chiudere il tratto interessato devi farti autorizzare dai Vigili urbani; ciò perché non puoi, di tua iniziativa, limitare o impedire l’uso della cosa pubblica.

Inoltre, considera anche che quando una pianta o una siepe invade la strada, il taglio e la potatura non diventano, per questo motivo, di competenza comunale. E’ sempre obbligato il proprietario del terreno in cui si trova la pianta o la siepe a dover provvedere alla cura delle stesse; anche ripulendo la strada da eventuali foglie, rami, alberi e quant’altro cada su di essa.

Il Comune interviene esclusivamente sulla vegetazione pubblica, eventualmente sanzionando i proprietari dei terreni confinanti che trascurano il loro verde e che, perciò, non collaborano a rendere le strade fruibili e sicure.

  

Piante e siepi che invadono la strada: come si può essere sanzionati?

Quando le piante e le siepi private invadono la strada, i loro proprietari vengono sanzionati dai Vigili urbani, i quali intervengono a seguito di:

  • segnalazione dei cittadini, controlli d’ufficio, richiesta da parte di enti pubblici;
  • inosservanza dell’ordinanza sindacale che obbliga al taglio o alla potatura delle siepi e delle piante.

Nel primo caso (segnalazione dei cittadini, controlli d’ufficio, richiesta da parte di enti pubblici) ti viene direttamente comminata la multa e devi provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.

Facciamo l’esempio di Caio che ha un albero che copre con i propri rami la segnaletica stradale:

  • i Vigili Urbani, su segnalazione di un utente della strada, intervengono e applicano la multa a Caio;
  • Caio, oltre a pagare la multa è tenuto a tagliare i rami dell’albero che coprono la segnaletica.

Cosa accade se Caio non ottempera alla sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi?

Ad eseguire gli interventi necessari (taglio dei rami) provvede l’amministrazione con i propri mezzi, addebitando a Caio le spese sostenute.

Il verbale dei Vigili può essere impugnato:

  • entro trenta giorni, con ricorso al Giudice di Pace territorialmente competente [2];
  • entro sessanta giorni, con ricorso al Prefetto territorialmente competente [3].

Come puoi agevolmente notare, la regola generale è che alla violazione degli obblighi suddetti segue l’applicazione delle sanzioni (pecuniaria e accessoria) previste dal codice della strada [4].

Nel secondo caso sopra indicato (inosservanza dell’ordinanza sindacale che obbliga al taglio o alla potatura di siepi e piante), la multa e la sanzione accessoria di cui abbiamo detto, ti vengono applicate con una procedura diversa, perché vi è, a monte, un provvedimento del Sindaco.

Vediamo di cosa si tratta.

Purtroppo, in molte città, l’incuria del verde privato la fa da padrona, rendendo gli spazi pubblici impraticabili o pericolosi. Spesso, queste situazioni favoriscono la diffusione di insetti, parassiti e quant’altro, con conseguente pericolo anche per l’igiene pubblica.

A causa della gravità dello stato di degrado e del pericolo per la sicurezza, interviene il Sindaco, emanando un apposito atto, denominato ordinanza sindacale.

Ed infatti, in forza dei poteri conferitigli dalla legge [5], con l’ordinanza il Sindaco impone, a tutti i proprietari dei terreni confinanti con le aree pubbliche, di eseguire la potatura delle siepi, il taglio dei rami, la pulizia della strada e ogni attività necessaria a rendere sicura e fruibile l’area pubblica; avvertendoli che, in mancanza, sarà applicata la multa e che tali operazioni saranno svolte dall’amministrazione stessa, con addebito delle spese a carico dei proprietari dei terreni.

L’ordinanza sindacale può essere impugnata:

  • con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro trenta giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio del Comune;
  • con ricorso al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio del Comune.

Queste sono le modalità con le quali i Vigili urbani possono comminarti le sanzioni previste dalla norma del codice della strada in commento.

In ogni caso, se non osservi gli obblighi e gli ordini dell’autorità suddetti, potresti anche rispondere – civilmente o penalmente – dei danni e degli illeciti che, eventualmente, ne derivino.

Note

[1] Art. 29 cod. str.

[2] Art. 204-bis cod.str.

[3] Art. 203 cod. str.

[4] Artt. 29 e 211 cod. str.

[5] Art. 54 decreto legislativo n. 267/2000.

 



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6 Commenti

  1. Buongiorno, vorrei sapere a chi chiedere o come, di fare potare delle piante assai pericolose, su strada provinciale, grazie

  2. Posso tagliare la siepe, senza incorrere in sanzioni, appartenente ad un palazzo dove ci sono solo affittuari, perché invade la strada dove devo entrare con la macchina?
    Abito di fronte alla siepe e il proprietario della palazzina non ne vuole sapere.

    1. Non puoi provvedere da solo alla potatura. Né – come è intuibile – puoi costringere il vicino fisicamente o minacciandolo di dare fuoco alla pianta. L’unica cosa che puoi fare è rivolgerti ad un avvocato affinché, con una lettera di diffida, chiederà al vicino di avviare i lavori di potatura. Se anche stavolta non dovesse intervenire, per evitare un grave e imminente danno, è possibile chiedere un ricorso in via d’urgenza al tribunale; se non ci sono gli estremi di un danno grave e imminente, dovrai ricorrere con una normale causa, dai tempi sicuramente più lunghi. Per ulteriori informazioni, ti suggeriamo la lettura dei nostri articoli sull’argomento: Siepe: distanza dal confine col vicino e possibilità di taglio; Potare i rami della siepe altrui è abuso del diritto; Come obbligare il vicino a tagliare la siepe; Se i rami della siepe sporgono nel giardino vicino; Le distanze per gli alberi.

      1. Non potrebbe intervenire il sindaco laddove si tratti di siepe che invade la sede stradale comunale?

  3. Buongiorno,
    Ho delle piante davanti casa che hanno raggiunto dimensioni poco sicure.
    Ho letto di quello che sono le mie responsabilità (oltre al pagare tutte le tasse che già pago… e vabbè).
    Domando: ma per chiedere l’occupazione suolo pubblico potrei sperare in una concessione senza alcun pagamento? E’ mai possibile che chi ha la sventura di avere le piante davanti casa, debba subire tutto questo lavoro, a proprie spese, e per di più pagare anche l’occupazione suolo pubblico come se fosse una punizione aggiuntiva oltre l’onere in questione? Alla fine, è un servizio che viene offerto alla pubblica sicurezza.
    Grazie

  4. Buongiorno, nel caso in cui siepi o piante che invadono la carreggiata fossero di proprietà del comune e provocano danni a specchietti di camion e trattori o ostruiscono la visuale di incroci, come ci si deve comportare? E’ possibile chiedere i danni al comune? Grazie

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