Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 31 codice della strada: Manutenzione delle ripe

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all’art. 30, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ad euro 680.
3. La violazione suddetta importa a carico dell’autore della violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino, a proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
COMMENTO
L’art. 31 del codice della strada si occupa di stabilire su chi incombe l’obbligo di manutenzione delle ripe e le sanzioni amministrative che si applicano a chi viola tale obbligo.
Che cosa sono le ripe?
Il codice della strada definisce le ripe come le zone di terreno che sono immediatamente sovrastanti o sottostanti le scarpate del corpo stradale, rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada [1]. Tralasciando i tecnicismi, potremmo dire che le ripe sono quelle parti scoscese di terreno che si trovano ai lati della strada. Le ripe sono sovrastanti quando, partendo dai lati della strada, si sviluppano verso l’alto; sono, invece, sottostanti quando, partendo dai lati della strada, si dipanano verso il basso. Nel primo caso, la strada si definisce “in trincea”; nel secondo caso la strada si definisce “in rilevato”.
Chi ha l’obbligo di manutenzione delle ripe?
Le ripe possono essere appartenere all’ente proprietario della strada e, in questo caso, l’obbligo relativo alla manuenzione delle ripe spetta proprio a quest’ultimo. Il codice della strada, infatti, prevede un obbligo generale per l’ente proprietario della strada di tutelare la sicurezza degli utenti della strada, che consiste anche nel provvedere alla manutenzione e alla pulizia della strada e delle zone circostanti.
Tuttavia, se le ripe appartengono al proprietario del fondo laterale alle strade, che è un privato, l’art. 31 del codice della strada stabilisce che sia proprio il proprietario del terreno a doversi occupare di mantenere le ripe in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale e delle eventuali opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno e l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Il proprietario del fondo, inoltre, ha l’obbligo di realizzare tutte quelle opere di mantenimento che si dovessero rivelare necessarie al fine di evitare frane e cedimenti e deve rispettare il divieto di eseguire lavori sul suo fondo che possano causare danni alla sede stradale.
Ciò significa che, qualora tu sia proprietario di un terreno sottostante o sovrastante i lati di una strada, devi accertarti costantemente delle condizioni della ripa di tua proprietà, soprattutto dopo il verificarsi di forti piogge. Nel caso in cui la ripa dovesse mostrare segni di cedimento, ti converrà attivarti per svolgere tutti i lavori che si renderanno necessari. Altrimenti, infatti, non solo incorrerai nelle sanzioni previste in proposito dalla legge, ma rischierai anche di mettere in serio pericolo la sicurezza degli utenti della strada.
Quali sono le sanzioni previste dall’art. 31 del codice della strada?
Supponiamo che, nonostante i danni causati da una forte pioggia, tu non abbia comunque provveduto a mettere in sicurezza la ripa di tua proprietà. Supponiamo, inoltre, che a causa dei mancati lavori i manutenzione il terreno sia franato invadendo una delle carreggiate della strada. In questo caso, l’art. 31 del codice della strada prevede il pagamento di una multa di importo compreso tra i 169 euro e i 680 euro. Inoltre, nei tuoi confronti troverà applicazione anche la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi; pertanto, a tue spese, dovrai provvedere a a ripulire la strada dalla frana, oltre a mettere in sicurezza la ripa di tua proprietà.
GIURISPRUDENZA
Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’obbligo di manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale, gravante sull’ente proprietario della strada, non si estende alle aree estranee ad essa e circostanti. In particolare, grava proprio sui proprietari delle ripe dei fondi laterali alle strade l’obbligo di mantenerli in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno, o la caduta di massi o altro materiale sulla strada, dove per ripe devono intendersi le zone immediatamente sovrastanti e sottostanti la scarpata del corpo stradale.
Con. St. sent. n.239/2017
La Suprema Corte ha chiarito che l’ente proprietario della strada ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze, per assicurare la sicurezza degli utenti della strada, ai sensi non dell’art. 31 del codice della strada ma dell’art. 14 del codice della strada. Questo obbligo, però, non si estende alle zone estranee alla strada, perché grava sui proprietari delle ripe dei fondi laterali alle strade l’obbligo di mantenerle in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno, o la caduta dei massi o altro materiale sulla strada.
Cass. sent. n. 13087/2004
La Corte di Cassazione ha stabilito che se tra le ripe e il confine stradale si frappone un trreno di proprietà di un terzo, non è il proprietario della ripa ad essere obbligato alla sua manutenzione. E’, invece, il proprietario del terreno frapposto tra il confine stradale e la ripa ad avere l’obbligo di evitare e prevenire: situazioni di pericolo connesse a franamenti o cedimenti del corpo stradale e delle opere di sostegno; scoscendimenti del terreno; ingombro delle pertinenze e della sede stradale; caduta di massi o altro materiale sulla medesima.
Cass. sent. n. 10112/2000