Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 32 codice della strada: Condotta delle acque

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 32 C.d.S. Condotta delle acque
1. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all’ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi.
2. Salvo quanto è stabilito nell’art. 33, coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d’acqua hanno l’obbligo di costruire e di mantenere i ponti e le opere necessari per il passaggio e per la condotta delle acque; devono, altresì, eseguire e mantenere le altre opere d’arte, anche a monte e a valle della strada, che siano o si rendano necessarie per l’esercizio della concessione e per ovviare ai danni che dalla medesima possono derivare alla strada stessa. Tali opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare allegato all’atto di concessione rilasciato dall’ente proprietario della strada e sotto la sorveglianza dello stesso.
3. L’irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in modo che le acque non cadano sulla sede stradale né comunque intersechino questa e le sue pertinenze, al fine di evitare qualunque danno al corpo stradale o pericolo per la circolazione. A tale regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali, sui quali si effettua l’irrigazione.
4. L’ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui ai commi 1 e 2 non provvedano a quanto loro imposto, ingiunge ai medesimi l’esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza vi provvede d’ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le relative spese.
5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli obblighi indicati nel comma 1, quando non siano ottemperati spontaneamente dall’obbligato.
6. Chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ad euro 680.
Commento:
Il presente articolo disciplina l’obbligo di manutenzione delle condotte delle acque naturali da parte dei loro proprietari. Più nello specifico, chi ha diritto di riversare acqua nei fossi delle strade è anche tenuto a provvedere alla conservazione del fosso. Qualora questi soggetti non dovessero provvedere alla pulizia e alla manutenzione, sono obbligati a corrispondere all’ente proprietario della strada le spese necessarie, anche per la riparazione degli eventuali danni.
Coloro che hanno diritto di attraversare le strade con corsi o condotte d’acqua hanno anche l’obbligo di costruire e mantenere tutte le strutture necessarie, come i ponti e le condutture che sono utili per il passaggio dell’acqua. Queste opere devono essere costruite secondo le prescrizioni tecniche contenute nella concessione rilasciata dall’ente proprietario della strada, che comunque sarà tenuto a vigilare per contenere i rischi.
Nell’ipotesi in cui i proprietari di fondi a margine delle strade provvedano all’irrigazione degli stessi, devono anche avere cura di non far scolare l’acqua sulla carreggiata, poiché rischiano di compromettere la sicurezza stradale e di danneggiare i beni pubblici.
In tutti questi casi l’ente proprietario della strada provvede a sanzionare coloro che non rispettano le regole per le concessioni e le norme del codice. L’ente intima ai soggetti responsabili l’esecuzione delle opere che si rendono necessarie per ristabilire il corretto scorrimento dell’acqua e chi non adempie spontaneamente può essere sostituito dall’ente proprietario, che provvederà ad addebitare le relative spese e a riscuoterle coattivamente.
Gli obblighi per la corretta manutenzione delle strade, come stabiliti all’interno del codice, riguardano, allora, anche la condotta delle acque. Nonostante queste non facciano parte della strada in senso stretto, si tratta pur sempre di elementi che possono causare danni e disagi. L’articolo in commento si riferisce ai corsi d’acqua naturali e stabilisce la sorveglianza e la manutenzione in capo ai proprietari.
Anche le forme di innaffiamento sono oggetto della disposizione. Nonostante i proprietari dei terreni possano liberamente curare i propri campi con strumenti di innaffiamento, devono anche curare che l’acqua scorra in modo da non creare ostruzioni sulla strada e non causare allagamenti. In questi casi si stabilisce che ogni forma di innaffiamento che ricada sulla strada comporta una sanzione.
In particolare chiunque viola le norme del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da € 169 ad € 680.
Lo sversamento di acqua sulla strada, anche se non sembrerebbe, è causa di molteplici incidenti e proprio per questa ragione il legislatore provvede a sanzionare tutte le condotte che riguardano l’utilizzo dei canali e l’innaffiamento dei terreni.
In particolare nelle zone soggette a rischio idrogeologico l’acqua in eccesso ai margini della carreggiata o nei canali di scolo o sui terreni limitrofi è estremamente pericolosa perché può causare il franamento delle scarpate sulla strada o allagamenti o comunque situazioni di rischio per la circolazione dei veicoli e il passaggio dei pedoni.
Non potendo essere gli enti proprietari a gestire questi rischi, in quanto non potrebbero vietare l’uso dell’acqua naturale sui terreni, il legislatore ha fatto rientrare tali competenze e obblighi tra quelli che già sono in capo ai proprietari dei fondi. Si tratta, del resto, di un principio molto caro al nostro ordinamento: chi gestisce la fonte di rischio è tenuto anche a provvedere al suo controllo e a rispondere degli eventuali danni.
Anche la giurisprudenza è giunta alle medesime conclusioni ricostruendo un percorso interpretativo delle varie norme che rispecchia le esigenze che ripercorrono l’intero codice della strada. Si è stabilito che in base all’articolo 14 del codice della strada, spetta all’ente proprietario l’obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e delle sue pertinenza per assicurare la sicurezza degli utenti; ma tale obbligo non può riguardare anche le zone estranee circostanti la strada. Vi si ricollega, allora, l’articolo 31 del codice, secondo il quale grava sui proprietari delle ripe dei fondi laterali alle strade l’obbligo di mantenerle in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno, o la caduta dei massi o altro materiale sulla strada [1]. Alle stesse considerazioni si giunge in merito alle acque naturali e con ciò si giustifica la norma richiamata e le sanzioni riportate. Si tratta di addossare a chi utilizza l’acqua il costo per la sua gestione e gli eventuali danni da essa causati.
In conseguenza di ciò, coloro che avrebbero dovuto badare ai corsi d’acqua e non lo hanno fatto rispondono anche dei danni che sono stati causati alle persone che transitano sulla strada e alle loro auto.
[1] Cassazione civile, Sezione III, sentenza n. 13087 del 14/07/2004.