Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 35 codice della strada: Competenze

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente ad impartire direttive per l’organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza, su tutte le strade . Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario.
2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme del regolamento per l’esecuzione del presente codice alle direttive comunitarie ed agli accordi internazionali in materia. Analogamente il Ministro dei trasporti è autorizzato ad adeguare con propri decreti le norme regolamentari relative alle segnalazioni di cui all’art. 44.
3. L’Ispettorato circolazione e traffico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assume la denominazione di Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che è posto alle dirette dipendenze del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. All’Ispettorato sono demandate le attribuzioni di cui ai commi 1 e 2, nonché le altre attribuzioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al presente codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa.
COMMENTO
L’art. 35 del codice della strada si occupa di indicare quali sono le autorità statali che possiedono le competenze per l’emanazione delle direttive che riguardano l’organizzazione delle strade e della segnaletica stradale, per la predisposizione dei criteri per la pianificazione del traffico e per l’emanazione dei decreti necessari ad adeguare le norme del regolamento di esecuzione del codice della strada alle norme europee e internazionali in materia.
Che cosa stabilisce l’art. 35 del codice della strada?
Sebbene siano gli enti proprietari o gli enti concessionari delle strade a doversi occupare di predisporre l’organizzazione della circolazione stradale e della segnaletica stradale, legge stabilisce che le direttive generali debbano essere impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, è l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, che è un organo posto alle dirette dipendenze del Ministero, a svolgere questo e gli altri compiti che il codice della strada assegna al Ministero.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, comunque, prima di emanare queste direttive, deve preoccuparsi di chiedere uno specifico parere al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, nel caso in cui vengano in rilievo questioni di competenza di quest’ultimo. In proposito, supponiamo che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti voglia emanare una direttiva volta a limitare la circolazione dei veicoli inquinanti, che poi spetterà agli enti proprietari delle strade di attuare. In questo caso, però, prima di emanare la direttiva, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà rivolgersi al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio affinché quest’ultimo fornisca un proprio parere che riguarderà, per esempio, il livello massimo di emissioni di anidride carbonica che dovrebbe produrre un veicolo per poter circolare.
Oltre all’emanazione delle direttive inerenti l’organizzazione della circolazione e della segnaletica stradale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è anche l’autorità statale incaricata dalla legge di stabilire i criteri per la pianificazione del traffico che devono essere rispettati dagli enti proprietari delle strade nella predisposizione dei piani del traffico.
Infine, tra le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientra anche quella di modificare, con appositi decreti, le norme contenute nel regolamento di esecuzione del codice della strada, per adeguare tali norme alle indicazioni contenute nelle direttive dell’Unione Europea e negli accordi internazionali. Con gli stessi decreti, inoltre, può modificare anche le norme che riguardano la segnaletica stradale.
GIURISPRUDENZA
La Corte di Cassazione ha stabilito che l’obbligo degli enti proprietari o concessionari delle strade di posizionare, su un certo tratto stradale posto fuori dai centri abitati, gli appositi segnali di pericolo, descritti nel codice della strada e nel suo regolamento di esecuzione, non si esaurisce nella predisposizione della segnaletica medesima. Secondo la Corte, infatti, gli enti che si occupano della gestione e dell’organizzazione della strada devono provvedere a predisporre anche segnali di pericolo ulteriori, pur nel rispetto dei requisiti di legge, se la situazione concreta della strada lo richiede per garantire la sicurezza della circolazione stradale.
Cass. sent. n. 1505/2001
Il Giudice di Pace di Bologna ha stabilito che se un automobilista è rimasto coinvolto in un sinistro stradale non basta che manchi la segneletica stradale che, a suo dire, se presente, gli avrebbe consentito di evitare l’incidente, per addossare la responsabilità all’ente proprietario della strada. Quest’ultimo, infatti, dovrà risarcire il danno solo se l’automobilista riuscirà a provare che esiste un nesso causale tra l’incidente e la mancanza dei cartelli stradali.
G.d.P. Bologna, sent. dell’01 marzo 2000
Il Tribunale di Brindisi ha stabilito che non costituisce un obbligo per l’ente proprietario della strada quello di indicare con un cartello stradale l’altezza massima dei cavalcavia dal piano stradale. Nel caso di specie, infatti, il Tribunale ha negato il risarcimento dei danni subiti da un camion che, non conoscendo l’altezza del cavalcavia, aveva proseguito la marcia urtando una trave con la parte superiore della grù.
Trib. Brindisi sent. del 13 dicembre 2000
Il Tribunale di Nocera Inferiore ha chiarito che la collocazione e la rimozione dei cartelli stradali rientra tra gli obblighi degli enti proprietari della strada, i quali, tuttavia, possono svolgere una loro valutazione di tipo tecnico per adeguare la predisposizione della segnaletica stradale alle reali condizioni della strada. Ciò chiarito, però, il giudice ha stabilito che i cartelli stradali predisposti dall’ente proprietario o concessionario della strada devono essere rispettati da tutti gli utenti della strada e a nulla varrebbe, pertanto, giustificare la propria inosservanza con l’illegittimità del cartello stradale violato.
Trib. Nocera sent. del 27 luglio 1999