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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 36 codice della strada: Piani urbani del traffico e piani del traffico per la viabilità extraurbana

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1. Ai comuni, con popolazione residente superiore a trentamila abitanti, è fatto obbligo dell’adozione del piano urbano del traffico .
2. All’obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i comuni con popolazione residente inferiore a trentamila abitanti i quali registrino, anche in periodi dell’anno, una particolare affluenza turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di pendolarismo o siano, comunque, impegnati per altre particolari ragioni alla soluzione di rilevanti problematiche derivanti da congestione della circolazione stradale. L’elenco dei comuni interessati viene predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Le province provvedono, all’adozione di piani del traffico per la viabilità extraurbana d’intesa con gli altri enti proprietari delle strade interessate . La legge regionale può prevedere, ai sensi dell’art. 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che alla redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all’art. 17 della stessa, provvedano gli organi della città metropolitana.
4. I piani di traffico sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocita ‘ e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire.
5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni. Il sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3, sono tenuti a darne comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’ inserimento nel sistema informativo previsto dall’art. 226, comma 2. Allo stesso adempimento è tenuto il presidente della provincia quando sia data attuazione alla disposizione di cui al comma 3.
6. La redazione dei piani di traffico deve essere predisposta nel rispetto delle direttive emanate dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle indicazioni formulate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto. Il piano urbano del traffico viene adeguato agli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale , fissati dalla regione ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche per consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le autorità indicate dall’art. 27, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, convocano una conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni, anche statali, interessate.
8. E’ istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’albo degli esperti in materia di piani di traffico, formato mediante concorso biennale per titoli. Il bando di concorso è approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.
9. A partire dalla data di formazione dell’albo degli esperti di cui al comma 8 è fatto obbligo di conferire l’incarico della redazione dei piani di traffico, oltre che a tecnici specializzati appartenenti al proprio Ufficio tecnico del traffico , agli esperti specializzati inclusi nell’albo stesso.
10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla esecuzione d’ufficio del piano e alla sua realizzazione

COMMENTO

L’art. 36 del codice della strada si occupa di stabilire a chi spetta l’obbligo di adottare i piani urbani del traffico e i piani del traffico per la viabilità extraurbana, qual è la loro funzione e chi è autorizzato a provvedere materialmente alla loro predisposizione.

Che cosa sono i piani urbani del traffico e i piani del traffico per la viabilità extraurbana?

A fronte dei problemi che riscontri quotidianamente quando ti muovi in città con la tua auto, con i mezzi pubblici o, semplicemente, a piedi, la legge ha stabilito l’obbligo di adottare il piano urbano del traffico a carico dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti o anche con popolazione inferiore a 30.000 se si tratta di Comuni caratterizzati da particolare affluenza turistica. I piani urbani del traffico, infatti, sono strumenti pensati per racchiudere tutti quegli interventi che sono di immediata realizzazione e che hanno come scopo quello di organizzare il traffico urbano. 

Oltre ai Comuni, anche le Province e le Città metropolitane hanno l’obbligo di adottare gli appositi piani del traffico per la viabilità extraurbana, ossia un’insieme di interventi per l’organizzazione della circolazione sulle strade che si trovano fuori dei centri abitati.

Qual è la funzione dei piani urbani del traffico e dei piani del traffico per la viabilità extraurbana?

I piani urbani del traffico e i piani del traffico per la viabilità extraurbana, che devono essere aggiornati ogni due anni, sono stati pensati con l’intento di realizzare le seguenti funzioni:

  • migliorare le condizioni della circolazione, sia di quella veicolare (con riferimento tanto ai veicoli privati, quanto ai veicoli del trasporto pubblico) sia di quella pedonale;
  • migliorare la sicurezza stradale, cercando di attuare una consistente riduzione degli incidenti stradali e delle loro conseguenze e prestando particolare attenzione a ciclisti e pedoni;
  • ridurre l’inquinamento atmosferico ed acustico, soprattutto in prossimità di scuole ed ospedali;
  • perseguire il risparmio energetico, in quanto decongestionando il traffico si riducono i tempi di percorrenza e si risparmia carburante;
  • armonizzare la gestione del traffico con gli altri strumenti urbanistici, cosicché, ad esempio, tutti gli interventi sulla sistemazione del traffico urbano che comportano la costruzione di certe infrastrutture siano coerenti con il piano strutturale comunale (precedentemente denominato piano regolatore);
  • rispettare i valori ambientali, perché riducendo il numero dei veicoli si contribuisce alla riqualificazione di quelle aree della città costituite dagli spazi riservati ai pedoni, alle attività commerciali, culturali e ricreative ed al verde pubblico, oltre alle aree monumentali e archeolgiche.

Chi è il soggetto autorizzato a predisporre i piani urbani del traffico e i piani del traffico per la viabilità extraurbana?

Sebbene la legge ponga a carico dei Comuni l’obbligo di adottare i piani urbani del traffico (e alle Province e alle Città metropolitane l’obbligo di di adottare i piani del traffico per la viabilità extraurbana), l’art. 36 del codice della strada si è preoccupato di stabilire quale figura possa procedere materialmente alla loro redazione. In particolare, ha previsto che presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fosse istituito un albo degli esperti in materia di piani di traffico, a cui ci si può iscrivere dopo aver superato un concorso per titoli che viene indetto ogni due anni. Tali esperti, dunque, riceveranno l’incarico da parte dei Comuni per la redazione dei piani e saranno affiancati dal personale degli Uffici tecnici del traffico delle rispettive amministrazioni comunali.

GIURISPRUDENZA

Il Consiglio di Stato ha chiarito che i Comuni, nell’adozione del piano urbano del traffico, deve rispettare le direttive emanate dal Ministero dei lavori pubblici.

Cons. St. sent. n. 1270/2006

Il Consiglio di Stato ha stabilito che all’obbligo delle amministrazioni comunali di istituire gli Uffici tecnici del traffico, con compiti di monitoraggio, progettazione e realizzazione di opere per la sistemazione del traffico urbano e il controllo dell’inquinamento atmosferico e acustico, non si contrappone un diritto o un interesse legittimo dei cittadini amministrati.

Cons. St. sent. n. 5033/2003 

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Trentino Alto Adige ha definito come vincolanti solo gli interventi a breve termine del piano urbano del traffico. Gli interventi a medio e lungo termine, invece, hanno solo natura meramente indicativa e programmatoria.

T.A.R. Trentino Alto Adige sent. n. 87/2002

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha stabilito che il piano urbano del traffico deve essere redatto secondo le indicazioni contenute nel piano regolatore. Quest’ultimo, infatti, costituisce uno strumento urbanistico che si pone ad un livello superiore rispetto al piano urbano del traffico. I piani, tuttavia, possono prevedere delle eccezioni a cui devono seguire le dovute modifiche del piano regolatore secondo le procedure previste dalla legge.

T.A.R. Campania, sent. n. 185/2002



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