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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 45 codice della strada: Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1. Sono vietati la fabbricazione e l’impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o da direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto.

2. Il Ministero dei lavori pubblici può intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, ai comuni e alle province, alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo di quindici giorni, ogni segnale non conforme, per caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego, di collocazione, alle disposizioni delle presenti norme e del regolamento, dei decreti e direttive ministeriali, ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica, nonché a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante. Per la segnaletica dei passaggi a livello di cui all’art. 44 i provvedimenti vengono presi d’intesa con il Ministero dei trasporti.

3. Decorso inutilmente il tempo indicato nella intimazione, la rimozione, la sostituzione, l’installazione, lo spostamento, ovvero la correzione e quanto altro occorre per rendere le segnalazioni conformi alle norme di cui al comma 2, sono effettuati dal Ministero dei lavori pubblici, che esercita il potere sostitutivo nei confronti degli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade, a cura dei dipendenti degli uffici centrali o periferici.

4. Le spese relative sono recuperate dal Ministero dei lavori pubblici, a carico degli enti inadempienti, mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo.

5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in opera dai soggetti autorizzati, l’ente proprietario della strada può intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di reintegrare, spostare, rimuovere immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, i segnali che non siano conformi alle norme di cui al comma 2 o che siano anche parzialmente deteriorati o non più corrispondenti alle condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il termine indicato nella intimazione, l’ente proprietario della strada provvede d’ufficio, a spese del trasgressore. Il prefetto su richiesta dell’ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza che costituisce titolo esecutivo.

6. Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione od omologazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, previo accertamento delle caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione.

7. Chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682.

8. La fabbricazione dei segnali stradali è consentita alle imprese autorizzate dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale di cui all’art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnico- professionali e la dotazione di adeguate attrezzature che saranno indicati nel regolamento. Nel regolamento sono, altresì, stabiliti i casi di revoca dell’autorizzazione.

9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o vende i segnali, dispositivi o apparecchiature, di cui al comma 6, non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 841 a euro 3.366. A tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose oggetto della violazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

9-bis. E’vietata la produzione, la commercializzazione e l’uso di dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento di cui all’articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi di polizia stradale per il controllo delle violazioni (1).

9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di cui al comma 9-bis è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 802 a euro 3.212. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca della cosa oggetto della violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI (1).

Commento

I segnali stradali sono l'incubo di tutti gli automobilisti, è inutile negarlo! Divieti, pericoli e limiti di velocità ci sembrano sempre troppi. Allo stesso modo, capita spesso di indirizzare agli autovelox o agli apparecchi che controllano i varchi delle ztl esclamazioni non proprio carine! Eppure, le prescrizioni che ci impone la segnaletica statale e la funzione svolta dagli altri sistemi di regolazione e controllo del traffico sono necessari per circolare in sicurezza e per non arrecare danni e spiacevoli disagi agli altri utenti della strada.

Proprio per questo motivo, l'art. 45 del codice della strada si occupa proprio di stabilire le regole relative all'uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni.

Che cosa stabilisce l'art. 45 del codice della strada per la segnaletica stradale?

A proposito della segnaletica stradale, l'art. 45 del codice della strada stabilisce in primo luogo una serie di divieti. In particolare, è vietato:

  • fabbricare segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal  codice della strsda, dal regolamento di esecuzione o dai decreti o da direttive ministeriali;
  • impiegare segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal codice della strada, dal regolamento di esecuzione o dai decreti o da direttive ministeriali;
  • collocare la segnaletica stradale in modo diverso da quello prescritto.

Per quanto riguarda la fabbricazione dei segnali stradali, questa è consentita solo alle imprese autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Per essere autorizzate, le imprese devono essere in possesso di specifici requisiti tecnico-professionali ed essere dotate di attrezzature adeguate.

Per quanto riguarda l'errata collocazione della segnaletica stradale e l'impiego di segnaletica non prevista o non conforme, invece, l'art. 45 del codice della strada prevede qual è il procedimento volto ad eliminare tali incongruenze.

Infatti, qualora un segnale stradale non sia conforme alla legge per caratteristiche, modalità di scelta del simbolo, di impiego o di collocazione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può intimare agli enti proprietari o concessionari della strada, oppure alle imprese o persone autorizzate o incaricate della collocazione della segnaletica, di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere il segnale. Gli enti destinatari dell'intimazione devono provvedere entro il termine indicato dal Ministero (il termine massimo è di 15 giorni). Trascorso inultilmente questo termine, provvederà direttamente il Ministero, addebitando le spese all'ente che non ha adempiuto. Lo stesso procedimento si applica anche quando manca un segnale stradale in un luogo in cui avrebbe dovuto essere collocato.

Che cosa stabilisce l'art. 45 del codice della strada per i mezzi di regolazione e controllo?

I mezzi di regolazione e controllo del traffico sono gli strumenti utilizzati per rilevare la velocità (come gli Autovelox o il sistema Tutor), per controllare i varchi delle ztl, ecc. In proposito, l'art. 45 del codice della strada si limita a stabilire che i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli specificamenti volti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, devono essere sottoposti all'approvazione e all'omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e possedere determinate caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario per consentire rilevazioni corrette.

In pratica, se l'autovelox con cui ti hanno fatto la multa per eccesso di velocità non era correttamente omologato, potrai fare ricorso perché molto probabilmente la rilevazione potrebbe essere falsata: questo, infatti, è uno dei modi per difendersi dagli Autovelox.

Quali sono le sanzioni previste dall'art. 45 del codice della strada? 

L'art. 45 del codice della strada prevede una nutrita serie di sanzioni. In particolare, la norma sanziona:

  • chi fabbrica o impiega segnali stradali non previsti o non conformi a quelli stabiliti dalla legge e chi colloca i segnali stradali in modo diverso da quello prescritto, con la multa da 431 a 1.734 euro;
  • chi costruisce, fabbrica o vende mezzi di regolazione e controllo del traffico non omologati o comunque difformi dai prototipi omologati o approvati in maniera abusiva, con la multa da 868 a 3.471 euro e con la confisca delle cose oggetto della violazione;
  • chi produce, commercializza o utilizza dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza e consentono la localizzazione delle apposite apparecchiature di rilevamento della velocità, con la multa da 827 a 3.312 euro e con la confisca della cosa oggetto della violazione.

Giurisprudenza annotata

La Corte di Cassazione ha stabilito che, se non vengono effettuate verifiche periodiche sul funzionamento e sulla taratura dei sistemi di regolazione e controllo del traffico, la rilevazione della velocità non può ritenersi affidabile. Tuttavia, se nel verbale di accertamento è annotato che la taratura dell'apparecchio è stata eseguita, è onere dell'opponente di contestare la cattiva fabbricazione, installazione e/o funzionamento del dispositivo.

Cass. sent. n. 22889/2018 



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