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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 46 codice della strada: Nozione di veicolo

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



Art. 46 C.d.S. Nozione di veicolo

1. Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall’uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo:
a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento;
b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.

Commento:

L’articolo in commento deve essere considerato uno dei centri focali del codice della strada. Infatti il codice non regola solo l’utilizzo delle strade in generale, ma anche gli strumenti che usiamo giornalmente e sono per la maggior parte rappresentati da veicoli. L’articolo si riferisce, allora, a uno degli oggetti fondamentali su cui ricadono le norme del codice della strada.

Ma cosa deve intendersi per veicolo? Il legislatore ha stabilito, con una formula olto vaga, che si tratta di qualsiasi tipo di macchina guidata dall’uomo, con esclusione delle macchine che sono dedicate ai bambini e quelle in uso agli invalidi, purché queste ultime rispettino i limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione.

Il suddetto regolamento descrive le caratteristiche che devono avere questi mezzi esclusi dalla definizione di veicolo e in particolare stabilisce [1] che non devono superare i seguenti limiti:

– lunghezza massima 1,10 m;
– larghezza massima 0,50 m;
– altezza massima 1,35 m;
– tali mezzi devono avere un solo posto;
– peso massimo 40 kg;
– potenza massima del motore 1 kw;
– velocità massima 6 km/h per i veicoli dotati di motore.

In caso di caratteristiche difformi da quelle riportate, i mezzi rientreranno automaticamente nella nozione di veicolo data dall’articolo in commento, con assoggettamento alle norme del codice della strada. Infatti, come vedremo, se ai veicoli sono dedicate delle prescrizioni particolari, le stesse non valeranno per ciò che non è veicolo.

Tuttavia il legislatore ha accostato le macchine per invalidi ai presidi medici. Tale scelta ha suscitato non poche perplessità in quanto non è chiaro quando lo siano davvero e quando debbano, invece, essere considerati semplici mezzi di trasporto semplificati in base al tipo di handicap. In particolare non è scontato che i mezzi che rientrano nei limiti sopra riportati debbano essere considerati dedicati ai soli invalidi, dovendosi anche indagare la finalità per la quale siano stati costruiti oltre la presenza del marchio che indica la conformità ai regolamenti europei in materia di ausili medici. Quest’ultima affermazione sembra, in verità, quella più corretta: il mezzo, oltre a rientrare nei limiti imposti dal regolamento, deve essere conforme alla normativa europea in materia di dispositivi medici per disabili. In mancanza di ciò si tratterà di un veicolo classico, soggetto alle regole specifiche del codice.

La nozione di veicolo suesposta, come detto, è estremamente generica e ciò si spiega per il fatto di dover comprendere anche mezzi quali i carri trainati da animali, le slitte, le biciclette, i motocicli e i ciclomotori. Vi rientrano, ovviamente, anche gli autocarri e le automobili. È l’articolo successivo ad elencare con precisione tutte le categorie di veicoli e proprio dalla lettura combinata della norma sulla nozione di veicolo e quella sulla classificazione dei veicoli deriva una descrizione più dettagliata di ciò che rappresenta l’obiettivo del codice: regolare la circolazione sulle strade e stabilire il comportamento che i conducenti dei veicoli devono tenere per non rappresentare un pericolo per l’incolumità pubblica e per la circolazione stessa.

Allora, se per veicolo deve intendersi la macrocategoria dei mezzi meccanici guidati dall’uomo, al suo interno vi si trovano tutti i mezzi il cui motore è costituito dalla forza delle braccia, delle gambe e dei piedi (le biciclette), degli animali (come i carri e le slitte), della combustione e dello scoppio (auto, moto, macchine agricole, ecc).

Tutto ciò che deve considerarsi “veicolo” deve sottostare alle regole del codice che specificamente vi si riferiscono (norme sulla circolazione, norme sull’assicurazione e sulla patente, norme in materia di omologazione, ecc). A tutti i mezzi che non sono da considerarsi “veicoli” (quindi anche le macchine per uso di bambini e quelle per gli invalidi) dovranno, invece, applicarsi le regole dedicate ai pedoni e quindi quelle indicate dal regolamento di esecuzione che così prevede [2]:

– la circolazione deve avvenire sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli spazi riservati; in mancanza dovrà essere condotta sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli, salvo che si tratti di carreggiata a senso unico;

– dovranno servirsi degli attraversamenti pedonali, le strisce, o dei sovrapassaggi o dei sottopassaggi per oltrepassare la carreggiata (qualora non esistano o siano distanti più di cento metri vige l’obbligo di attraversare solo in senso perpendicolare e in sicurezza);

– è vietato sostare e indugiare sulla carreggiata, salvo casi di necessità;

– è vietato creare intralcio agli altri pedoni;

In caso di violazione delle suddette regole è prevista una sanzione amministrativa che va da € 25 a € 99.

Gli enti proprietari delle strade possono comunque stabilire regole differenti per i mezzi utilizzati dai bambini e dalle persone invalide.

[1] Vedi articolo 196 regolamento di attuazione del codice della strada.

[2] Vedi articolo 190 regolamento di attuazione del codice della strada.



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