Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 48 codice della strada: Veicoli a braccia

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
COMMENTO
L’art. 48 del codice della strada si occupa esclusivamente di definire che cosa debba intendersi per veicoli a braccia.
Che cosa sono i veicoli a braccia?
Sebbene possa sembrarti strano sentir parlare di veicoli a braccia, in realtà il codice della strada li annovera a tutti gli effetti tra i veicoli, ossia tra le macchine di qualsiasi tipo che circolano sulle strade e che sono guidate dall’uomo. In particolare, i veicoli a braccia considerati sono i seguenti:
- i veicoli spinti o trainati dall’uomo a piedi;
- i veicoli azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.
Dobbiamo immediatamente chiarire che i veicoli a braccia possono esssere azionati anche attraverso la forza muscolare di una parte del corpo diversa dalle braccia.
Tuttavia, dalla categoria dei veicoli a braccia, la legge ci impone di escludere i veicoli che vengono azionati con la forza muscolare impressa al veicolo attraverso l’uso di pedali o di altri dispositivi simili: in questo caso, infatti, ci troveremmo di fronte ad una bicicletta o ad altro tipo di velocipede che il codice della strada considera e disciplina separatamente. Tra i velocipedi rientrano anche le cosiddette “handbike”, perché si tratta di bicilette a tre ruote comunque dotate di pedali azionati con le mani e la forza muscolare delle braccia.
Inoltre, siccome deve trattarsi di macchine pensate per circolare sulla strada, dobbiamo altresì escludere dalla categoria dei veicoli a braccia anche la carriola. Quest’ultima, in effetti, anche se presenta una ruota nella parte anteriore, e per muoversi necessita della forza muscolare delle braccia, è un semplice attrezzo da lavoro e, pertanto, non può essere qualificata come veicolo. E allo stesso modo, per esempio, dobbiamo escludere i passeggini o le carrozzine dei bambini, i cassonetti dell’immondizia dotati di ruote e i carrellini per la spesa.
Sono veicoli a braccia, invece, i carrettini spinti o trainati a mano, destinati al trasporto di cose, e i risciò, destinati al trasporto di persone. Tra i veicoli a braccia possiamo includere i pattini a rotelle, gli skateboard, i monopattini e addirittura gli sci.
Quali sono le regole che devono osservare i veicoli a braccia?
Anche se il codice della strada non ci dice in maniera escplicita che i conducenti dei veicoli a braccia sono soggetti all’obbligo di osservare le stesse regole previste per i conducenti delle automobili, dei camion, dei motorini o delle biciclette, in realtà le regole sono esattamente le stesse. I conducenti dei veicoli a braccia, infatti, non possono essere considerati come pedoni.
Colui che traina un carrettino o un risciò, per esempio, non può circolare sul marciapiede o ignorare le regole di precedenza prescritte per i veicoli. Egli, infatti, dovrà circolare sulla sede stradale su cui circolano tutti gli altri veicoli, rispettando i sensi di marcia. Inoltre, dovrà rispettare tutte le indicazioni della segnaletica stradale, come divieti e precedenze, e tutte le altre regole sulla circolazione dei veicoli previste dal codice della strada.
La legge, comunque, in alcuni casi prevede qualche regola specifica che riguardano i veicoli a braccia e, in generale, tutti i veicoli sprovvisti di motore. Per esempio, per tutti i veicoli diversi da quelli a motore vige l’obbligo specifico di circolare tenendosi il più possibile vicino all’estremo margine destro della carreggiata, affinché gli altri veicoli, come le auto, possano superarli in condizioni di sicurezza.
GIURISPRUDENZA
La Corte di Cassazione ha stabilito che, se anche per i veicoli a braccia non sia previsto l’obbligo di dotazione di dispositivi di segnalazione luminosa, in realtà i loro conducenti devono sempre prestare attenzione affinché non diventino una fonte di pericolo o di intralcio per gli altri veicoli. Pertanto, se, a causa dell’oscurità notturna e dell’assenza di qualsiasi tipo di segnalazione luminosa del veicolo a braccia, quest’ultimo viene investito da un’auto, anche il veicolo a braccia avrà una parte di responsabilità nella causazione del sinistro in quanto avrà violato il generale obbligo di comportarsi in modo da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione. Tale obbligo, infatti, in concreto impone di rispettare le norme previste dal codice della strada, tra cui anche quello di dotare tutti i veicoli dei dispositivi di segnalazione luminosa previsti dalla legge o, almeno, di segnalare in qualsiasi modo la presenza dell’ingombro sulla strada.
Cass. sent. n. 8064/1990
Per la Corte di Cassazione, per considerare un veicolo a braccia come tale, occorre che il veicolo sia funzionalmente costruito e destinato alla circolazione su strada.
Cass. sent. del 24 giugno 1986
La Suprema Corte ha chiarito che tutti i veicoli a braccia, come i carretti che trasportano i giornali e che sono spinti a mano, devono essere considerati come veicoli ai fini dell’applicazione dell’art. 2054 c.c., ossia della norma che stabilisce la responsabilità civile da circolazione dei veicoli.
Cass. sent. n. 4965/1978