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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 5 codice della strada: Regolamentazione della circolazione in generale

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



Art. 5 C.d.S. Regolamentazione della circolazione in generale

1.  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all’art. 2.
2.  In caso di inosservanza di norme giuridiche, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può diffidare gli enti proprietari ad emettere i relativi provvedimenti. Nel caso in cui gli enti proprietari non ottemperino nel termine indicato, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dispone, in ogni caso di grave pericolo per la sicurezza, l’esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi.
3.  I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti a norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.

Commento:

L’articolo riportato descrive in prima battuta il potere, del quale è investito il Ministero dei trasporti, di diffidare, e perciò obbligare, gli enti proprietari delle strade ad emettere tutti quei provvedimenti che la legge stabilisce per garantire la sicurezza di chi percorre le strade. Oltre a questi provvedimenti, che possono essere costituiti da veri e propri regolamenti da seguire per percorrere determinati tratti stradali, il Legislatore ha stabilito anche l’obbligo di eseguire tutte le eventuali opere che siano necessarie e conseguenti ai relativi regolamenti. Si pensi alla predisposizione delle corsie di emergenza o dei pannelli anti-rumore. Si tratta, perciò, di strumenti che garantiscono gli utenti ma anche chiunque entri in contatto con la strada, quindi anche chi, ad esempio, abiti attorno ad un rumoroso svincolo autostradale.

Il punto di riferimento della norma in commento, ovvero il termine di paragone che deve essere sempre tenuto presente dai gestori delle strade, è costituito allora dall’articolo 2 del Codice, che descrive tutte le tipologie di strada e, soprattutto, le relative caratteristiche. Infatti ogni struttura deve essere progettata e costruita tenendo in considerazione la sua funzione: un’autostrada non può avere meno di due corsie per senso di marcia, altrimenti non potrebbe essere percorsa a 130 km/h; una strada cittadina deve permettere il transito anche a veicoli che superino la larghezza media delle automobili; ecc.

Il Ministero decide autonomamente se obbligare i vari gestori a provvedere per stabilire i requisiti minimi di sicurezza delle strade, ma può anche attivarsi in conseguenza di segnalazioni e denunzie di chiunque, che si tratti di un passante che si accorga di un cedimento dell’asfalto o di un’associazione ambientalistica senza scopo di lucro che tiene sotto controllo un tratto stradale che passa in un parco nazionale con presenza di animali prtetti.

Per quanto riguarda, invece, gli organi di polizia stradale, questi hanno l’obbligo di comunicare ogni tipo di evento o di situazione che possa comportare un rischio per la circolazione e per l’incolumità di chi frequenta la strada e deve trasmettere uno specifico rapporto dettagliato all’ANAS in cui risulti che gli enti proprietari delle strade non stiano prendendo le necessarie precauzioni per eliminare i rischi. Il rapporto viene trasmesso anche al Ministero dei trasporti perché possa provvedere con una diffida.

In ultimo si sottolinea come grazie a questa disposizione il Ministero possa esercitare un potere sostitutivo degli enti gestori qualora questi non prendano i necessari provvedimenti in conseguenza della diffida. Potendo anche recuperare dagli stessi tutte le spese sostenute.

L’articolo in commento risulta di particolare importanza, poi, per la possibilità, concessa agli enti di gestione delle strade, di regolare la circolazione stradale tramite delle ordinanze, ovvero con degli atti emanati da soggetti all’apice degli enti di gestione, come i Sindaci e le Giunte comunali, e che si caratterizzano per rispondere ad esigenze di necessità e urgenza o anche semplicemente a scelte di carattere politico. La norma però richiede che tali ordinanze debbano essere rese pubbliche. In pratica se, ad esempio, un Sindaco dispone la chiusura di una strada per motivi di sicurezza, quali una frana o la caduta di calcinacci da un palazzo, questo provvedimento deve essere immediatamente applicato con la chiusura del tratto stradale, ma deve contestualmente essere portato a conoscenza della cittadinanza con mezzi idonei e con la necessaria e adeguata segnaletica stradale.

Il legislatore ha poi pensato bene di collegare l’articolo 5 ai successivi articoli 6 e 7 del Codice, che si occupano della regolamentazione della circolazione dentro e fuori i centri abitati e disciplinano tutti i possibili casi che possono comportare l’emanazione di un’ordinanza. Ad esempio si può limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per motivi di prevenzione dall’inquinamento e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale. Ma con tali ordinanze si possono anche delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato, giustificandosi, queste operazioni, sulla base degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio in generale.
L’ente proprietario della strada può anche disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di mezzi di trasporto per motivi di incolumità pubblica o per motivi urgenti che attengono alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico; possono stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli.

Queste sono solo alcune delle possibilità lasciate alla libertà di chi è responsabile delle strade, purché la prescrizione venga resa nota e chiunque. Infatti le regole di cui stiamo parlando sono spesso la causa principale delle sanzioni elevate agli automobilisti. Si pensi ai parcheggi a pagamento, ai divieti di sosta, ai sensi unici. Ebbene, in tutti questi casi è possibile ricorrere contro la multa dinanzi al Prefetto, al Giudice di Pace o anche dinanzi alla stessa Pubblica amministrazione da cui la sanzione proviene e questa sarà certo annullata qualora la segnaletica stradale non sia abbastanza visibile o addirittura assente.

In concreto l’articolo 5 del Codice della Strada si occupa da un lato della sicurezza che ogni gestore deve garantire agli automobilisti, dall’altra permette di provvedere autonomamente per qualsiasi evenienza.



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