Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 50 codice della strada: Velocipedi

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresì considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.
COMMENTO
L’art. 50 del codice della strada si occupa di stabilire quali sono le caratteristiche tecniche e dimensionali che deve possedere un veicolo per poter essere identificato come velocipede.
Che cosa sono i velocipedi?
Innanzitutto, dobbiamo chiarire che i velocipedi rientrano a tutti gli effetti tra i veicoli, ossia tra le macchine di qualsiasi specie che circolano sulle strade e che sono guidate dall’uomo. Nel linguaggio comune capita spesso di pensare che i velocipedi non siano altro che biciclette. In realtà, devi sapere che la definizione di velocipede contenuta nel codice della strada si riferisce anche a veicoli diversi dalle bici. La legge, infatti, stabilisce che sono velocipedi tutti quei veicoli a due o più ruote, privi di motore, che si muovono soltanto se viene ad essi impressa forza esclusivamente di tipo muscolare attraverso i pedali o altri dispositivi simili.
Oltre alle biciclette, dunque, sono velocipedi anche i risciò, i tandem e anche le cosiddette handbike. Queste ultime sono biciclette a tre ruote, due posteriori e una anteriore, che si muovono imprimendo alle manovelle la forza muscolare delle braccia e che vengono utilizzate soprattutto dalle persone che presentano una limitazione funzionale degli arti inferiori.
Anche le biciclette con pedalata assistita sono velocipedi?
L’art. 50 del codice della strada identifica come velocipedi anche le biciclette con pedalata assistita. Per essere considerate velocipedi, tuttavia, le biciclette con pedalata assistita devono essere dotate di un motore ausiliario elettrico la cui potenza massima non superi gli 0,25 KW e la cui alimentazione si riduce progressivamente ed infine si interrompe quando si raggiunge la potenza massima o se si smette di pedalare. In sostanza,questa tipologia di bicicletta possiede tutte le caratteristiche di un velocipede, sia perché può essere utilizzata come una normale bici (basta spegnere il motore!), sia perché il motore elettrico non sostituisce il lavoro delle gambe ma le aiuta a diminuire lo sforzo muscolare: se si smette di pedalare o se la bicicletta raggiunge la potenza massima di 0,25 KW, il motore si ferma.
Sul punto devi prestare sempre grande attenzione e informarti accuratamente! Supponiamo che tu sia intenzionato ad acquistare una bicicletta con pedalata assistita. Una leggera disattenzione o i consigli di un rivenditore furbetto, però, potrebbero indurti ad acquistare un veicolo diverso da un velocipede. Se la potenza massima del motore supera gli 0,25 KW e se il motore funziona anche se si smette di pedalare, infatti, non avrai acquistato una biciclettà bensì uno scooter elettrico, che il codice della strada considera come un ciclomotore. Per guidarlo, pertanto, dovrai munirti di casco e patentino e il veicolo dovrà essere assicurato e targato, altrimenti potresti dover pagare pesanti sanzioni pecuniarie, oltre a subire l’applicazione delle sanzioni accessorie.
Quali sono le dimensioni massime di un velocipede?
L’art. 50 del codice della strada, oltre a stabilire quali sono le caratteristiche tecniche di un velocipede, fissa anche precisi limiti dimensionali. Le biciclette, i tandem, i risciò e gli altri tipi di velocipedi non possono superare le seguenti dimensioni:
- 1,30 metri di larghezza;
- 3 metri di lunghezza;
- 2,20 metri di altezza.
Come devono essere equipaggiati i velocipedi?
Insieme alle caratteristiche tecniche e dimensionali previste dalla legge, per poter circolare i velocipedi devono essere muniti di una serie di dispositivi di equipaggiamento. Questi devono essere costruiti ed omologati secondo le indicazioni fornite con decreto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, i velocipedi, per permettere ai loro conducenti di circolare in sicurezza devono obbligatoriamente essere dotati dei seguenti dispositivi:
- appositi sistemi di frenatura;
- un campanello per la segnalazione acustica;
- luci bianche o gialle anteriori e luci rosse e catadiottri rossi nella parte posteriore, per la segnalazione luminosa.
GIURISPRUDENZA
La Suprema Corte, nel ribadire che le biciclette rientrano nella categoria generale dei veicoli, ha chiarito che i conducenti dei velocipedi devono osservare le stesse regole per la circolazione previste anche per gli altri utenti della strada. In particolare, la Corte ha stabilito che tutti i ciclisti devono utilizzare la comune prudenza e la comune diligenza come, ad esempio, quando da un’isola pedonale con bicicletta alla mano devono immettersi nel flusso del traffico. In questo caso, infatti, devono verificare quale sia il senso di marcia e rispettare le regole di precedenza.
Cass. sent. n. 19547/2004
La Corte di Cassazione ha sempre sostenuto, con orientamento costante, che le biciclette che presentano un motore con potenza superiore agli 0,25 KW non possono considerarsi velocipedi. Le bicilette con pedalata assistita, infatti, sono strutturalmente diverse dalle biciclette che fnzionano solo attraverso impulsi di tipo muscolare.
Cass. sent. 26 febbraio 1986