Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 61 codice della strada: Sagoma limite

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. Fatto salvo quanto disposto nell’art. 10 e nei commi successivi del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve avere:
a) larghezza massima non eccedente 2,55 m; nel computo di tale larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili;
b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale altezza sia di 4,30 m;
c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente 12 m, con l’esclusione dei semirimorchi, per i veicoli isolati. Nel computo della suddetta lunghezza non sono considerati i retrovisori purché mobili. Gli autobus da noleggio, da gran turismo e di linea possono essere dotati di strutture portasci, portabiciclette o portabagagli applicate a sbalzo posteriormente o, per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente secondo direttive stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri.
2. Gli autoarticolati e gli autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50 m, sempre che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento; gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m; gli autotreni e filotreni non devono eccedere la lunghezza massima di 18,75 m, in conformità alle prescrizioni tecniche stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione e della navigazione (1).
3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan e dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione (2).
4. La larghezza massima dei veicoli per trasporto di merci deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) può raggiungere il valore di 2,60 m, escluse le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili.
5. Ai fini della inscrivibilità in curva dei veicoli e dei complessi di veicoli, il regolamento stabilisce le condizioni da soddisfare e le modalità di controllo.
6. I veicoli che per specifiche esigenze funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, i limiti di sagoma stabiliti nei precedenti commi possono essere ammessi alla circolazione come veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti alle apposite norme contenute nel regolamento.
7. Chiunque circola con un veicolo o con un complesso di veicoli compreso il carico che supera i limiti di sagoma stabiliti dal presente articolo, salvo che lo stesso costituisca trasporto eccezionale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Per la prosecuzione del viaggio si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 164, comma 9.
(1) Così modificato dall’art. 8, d.l. 4 ottobre 1996, n. 517, conv. in legge 4 dicembre 1996, n. 611.
(2) Per effetto del recepimento, con d. m. 6/4/1998 (in G. Uff. 5/5/1998), della direttiva 96/53/CE , le dimensioni massime delle autocaravan sono 12 m. in lunghezza, 2,55 m. in larghezza, 4 m. in altezza; per le caravan ad 1 asse i limiti sono 6,50 m. di lunghezza, 2,30 m. di larghezza, altezza pari ad 1,8 volte la carreggiata minima; per le caravan a più assi, 8 m. di lunghezza, larghezza ed altezza come caravan ad 1 asse.
Commento
Immagina che le ferie siano finalmente arrivate e che, caricata la macchina, sei pronto a partire verso la meta delle tue vacanze. Vista la scarsa capienza del bagagliaio, però, hai pensato di caricare i bagagli e le biciclette dei tuoi figli sul tetto della tua auto. Supponi, poi, di dover dare una mano al tuo migliore amico per il trasloco e che, per questo motivo, hai caricato il tuo motorino con degli scatoloni sistemati in orizzontale. A parte l’euforia delle ferie e lo spirito di generosità verso il tuo amico, in questi casi devi prestare molta attenzione: bagagli, biciclette e scatoloni, infatti, potrebbero sporgere oltre i limiti della sagoma limite dei veicoli stabiliti dalla legge.
L’art. 61 del codice della strada, infatti, si occupa proprio di indicare quali possono essere le dimensioni massime dei veicoli, in relazione alla loro altezza, alla loro lunghezza e alla loro larghezza. Questi limiti possono essere superati solo dai veicoli eccezionali, ossia da quei veicoli come escavatori o macchine agricole che sono costruiti per svolgere una specifica funzione, e i veicoli che trasportano cose in condizioni di eccezionalità e, in particolare, cose indivisibili come, per esempio, le casette prefabbricate.
Salvo l’ipotesi di trasporti eccezionali, dunque, bisogna rispettare le dimensioni della sagoma limite previste dalla legge, onde evitare di dover pagare una multa davvero salata.
Quali sono le dimensioni della sagoma limite?
L’art. 61 del codice della strada stabilisce che i veicoli devono avere le seguenti dimensioni:
- larghezza massima non superiore a 2,55 metri;
- altezza massima non superiore a 4 metri;
- lunghezza massima non superiore a 12 metri, rimorchi compresi.
Questi limiiti, tuttavia, possono essere superati da alcune categorie di veicoli, in considerazione delle caratteristiche che possiedono o delle funzioni che svolgono. In particolare:
- gli autobus e filobus che svolgono il servizio di trasporto pubblico di linea su percorsi prestabiliti non possono superare l’altezza massima di 4,5 metri;
- gli autoarticolati e gli autosnodati non possono superare la lunghezza massima di 16,50 metri;
- gli autosnodati e i filosnodati che svolgono il servizio di trasporto pubblico di linea su percorsi prestabiliti non possono superare la lunghezza massima di 18 metri;
- gli autotreni e i filotreni non possono superare la lunghezza massima di 18,75 metri;
i veicoli che trasportano di merci deperibili in regime di temperatura controllata ( identificati con la sigla “ATP”) non possono superare la larghezza massima di 2,60 metri.
Che cosa succede se non si rispettano le dimensioni della sagoma limite?
Prima di indicarti quali sono le sanzioni previste dall’art. 61 del codice della strada, devi sapere che le dimensioni della sagoma limite non si riferiscono solo al veicolo. Quando si parla di sagoma limite, infatti, bisogna considerare le dimensioni del veicolo e dell’eventuale carico. Riprendiamo, in proposito, gli esempi fatti all’inizio. Se i bagagli e le biciclette caricati sul tettuccio dell’auto sono stai sistemati male, potrebbero superare i limiti di altezza; gli scatoloni ammassati sul motorino, invece, potrebbero sporgere oltre le dimensioni consentite e superare i limiti di larghezza.
In questi casi, dunque, devi sempre prestare molta attenzione perché, altrimenti, la multa da pagare sarà davvero salata! L’art. 61 del codice della strada, infatti, prevede che se si superano le dimensioni della sagoma limite la sanzione amministrativa pecuniaria da pagare sarà di importo compreso tra 422 euro e 1.694 euro.
Ovviamente, gli agenti che accertano l’infrazione non ti consentiranno di proseguire la marcia se prima non sistemerai le cose che stai trasportando in modo da rispettare le dimensioni della sagoma limite. Per questo motivo, ti ritireranno immediatamente il libretto e ti accompagneranno in un luogo idoneo per consentirti di sistemare il carico in modo da riprendere regolarmente la marcia.
Infine, se il veicolo supera le dimensioni della sagoma limite per esigenze legate alle funzioni che può svolgere, potrà circolare se ottiene l’apposita autorizzazione per la circolazione dei veicoli eccezionali o dei veicoli che trasportano cose in condizioni di eccezionalità.
Giurisprudenza annotata
La Corte di Cassazione ha chiarito che l’ente proprietario della strada ha l’obbligo di segnalare tutti i pericoli e le insidie del percorso stradale, come il pericolo consistente nella minore altezza di un viadotto rispetto all’altezza massima che deve avere un veicolo in base all’art. 61 del codice della strada. Se, infatti, a causa della mancata segnalazione di tale pericolo con l’apposito segnale, un autoveicolo, che con il suo carico non supera i 4 metri (e, pertanto, circola legittimamente), passando sotto il viadotto di altezza inferiore a 4 metri, incorre in un sinistro, il giudice dovrà effettuare una valutazione molto accurata della colpa. In particolare, se l’ente proprietario della strada ha omesso di segnalare l'altezza di un viadotto inferiore ai 4 metri e un veicolo, che comunque rispetta le dimensioni della sagoma limite, rimane incastrato sotto il viadotto, il giudice, nell'accertare la responsabilità nella verificazione dell'evento dannoso, non può limitarsi a valutare la condotta del conducente sotto il profilo della prevedibilità del pericolo, ma deve al contempo valutare se ricorre anche la colpa dell'ente proprietario della strada nella produzione del sinistro.
Cass. sent. n. 8847/2007
La Corte di Cassazione, in una sentenza del 1989 ancora oggi attuale, ha stabilito che la sanzione prevista dall’art. 61 del codice della strada non si applica nel caso in cui un veicolo eccezionale o un veicolo che trasporta cose in condizioni di eccezionalità supera le dimensioni di ingombro stabilite appositamente per gli stessi dall’art. 10 del codice della strada.
Cass. sent. n. 5336/1989