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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 62 codice della strada: Massa limite

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, salvo quanto disposto nell’art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico, non può eccedere 5 t per i veicoli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t per quelli a tre o più assi.

2. Con esclusione dei semirimorchi, per i rimorchi muniti di pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2, la massa complessiva a pieno carico non può eccedere 6 t se ad un asse, con esclusione dell’unità posteriore dell’autosnodato, 22 t se a due assi e 26 t se a tre o più assi.

3. Salvo quanto diversamente previsto dall’articolo 104, per i veicoli a motore isolati muniti di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso all’area di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e quando, se trattasi di veicoli a tre o più assi, la distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad 1 m, la massa complessiva a pieno carico del veicolo isolato non può eccedere 18 t se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di veicoli a tre o più assi; 26 t e 32 t, rispettivamente, se si tratta di veicoli a tre o a quattro o più assi quando l’asse motore è munito di pneumatici accoppiati e di sospensioni pneumatiche ovvero riconosciute equivalenti dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi destinati a servizi pubblici di linea urbani e suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 t.

4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6, la massa complessiva di un autotreno a tre assi non può superare 24 t, quella di un autoarticolato o di un autosnodato a tre assi non può superare 30 t, quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato non può superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o più assi.

5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la massa gravante sull’asse più caricato non deve eccedere 12 t.

6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse non deve superare 12 t se la distanza assiale è inferiore a 1 m; nel caso in cui la distanza assiale sia pari o superiore a 1 m ed inferiore a 1,3 m, il limite non può superare 16 t; nel caso in cui la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore a 2 m, tale limite non può eccedere 20 t.

7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso il carico, salvo quanto disposto dall’art. 167, i limiti di massa stabiliti dal presente articolo e dal regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 10.

7-bis. abrogato. (1)

(1) Comma inserito dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.) ed abrogato dalla legge 24 marzo, 2012, n. 27 di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, in Gazz. Uff. 24 marzo 2012, n. ( suppl. ord.).

Commento

Immagina di doverti trasferire in un'altra città. Anche se la tua nuova casa è arredata di tutto punto, tra vestiti, oggetti ed altri effetti personali, hai riempito un bel po' di scatoloni, tra l'altro anche molto pesanti, da dover portare presso la tua nuova abitazione. Per risparmiare, ed evitare di noleggiare un furgone, hai deciso di caricare tutti gli scatoloni nella tua macchina. In casi come questo, tuttavia, dovresti prestare molta attenzione: il peso degli scatoloni, infatti, potrebbe essere eccessivo e questo potrebbe causare il superamento del valore della massa limite stabilito dalla legge.

L'art. 62 del codice della strada si occupa proprio di indicare quale può essere la massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo, costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico. In pratica, nell'esempio appena fatto, la massa limite complessiva a pieno carico della tua macchina è quella costituita dal peso della macchina vuota più il peso degli scatoloni.

Quale può essere la massa limite di un veicolo?

Innanzitutto, devi sapere che l'art. 62 del codice della strada ha previsto valori della massa limite diversi in base alla tipologia di veicolo e al numero di assi che il veicolo possiede. L'asse di un veicolo è la componente meccanica che collega ogni ruota destra alla corrispondente ruota sinistra. Per esempio, le automobili hanno due assi: l'asse anteriore college le due ruote (quella destra e quella sinistra) anteriori, mentre l'asse posteriore collega le due ruote (quella destra e quella sinistra) posteriori.

La massa limite complessiva a pieno carico dei veicoli a motore isolati muniti di pneumatici (ossia, veicoli a cui non è aggangiato nessun tipo di rimorchio e, quindi, ad esempio, le autovetture o gli autocarri) non può essere superiore a:

  • 12 tonnellate, se si tratta di veicoli a due essi;
  • 25 tonnellate, se si tratta di veicoli a tre o più assi;
  • 26 tonnellate, se si tratta di veicoli a tre assi con l'asse motore munito di pneumatici accoppiati e sospensioni pneumatiche;
  • 32 tonnellate, se si tratta di veicoli a quattro assi con l'asse motore munito di pneumatici accoppiati e sospensioni pneumatiche;
  • 19 tonnellate, se si tratta di autobus e filobus a due assi destinati al servizio di trasporto pubblico di linea.

La massa limite complessiva a pieno carico dei rimorchi muniti di pneumatici (con esclusione dei semirimorchi) non può essere superiore a:

  • 6 tonnellate, se si tratta di rimorchio ad un asse;
  • 22 tonnellate, se si tratta di rimorchio a due assi;
  • 26 tonnellate, se si tratta di ricorchio a tre i più assi.

La massa limite complessiva a pieno carico dei autotreni, autoarticolati e autosnodati non può essere superiore a:

  • 30 tonnellate, se si tratta di autotreno a tre assi;
  • 40 tonnellate, se si tratta di autotreno a quattro assi;
  • 44 tonnellate, se si tratta di autotreno a cinque o più assi.

Per i veicoli che non rientrano tra quelli appena menzionati, come le macchine agricole, invece, la massa complessiva a pieno carico degli stessi non può essere superiore a:

  • 5 tonnellate, se si tratta di veicoli ad un asse;
  • 8 tonnellate, se si tratta di veicoli a due assi;
  • 10 tonnellate, se si tratta di veicoli a tre o più assi.

Cosa succede se si supera la massa limite?

Per capire quali sono le conseguenze previste nel caso in cui viene superata la massa limite, riprendiamo l'esempio che abbiamo fatto all'inizio.

L'art. 62 del codice della strada stabilisce che la massa limite della tua macchina (che è un veicolo a motore isolato munito di pneumatici a due assi) non può essere superiore a 12 tonnellate, compresi gli scatoloni. Tuttavia, se a seguito di un controllo da parte degli organi di polizia durante un posto di blocco, risulta che la massa complessiva a pieno carico della tua macchina è superiore a 12 tonnellate, le conseguenze potrebbero essere particolarmente pesanti.

Considera, in primo luogo, che è tollerata un'eccedenza del 5%: in pratica, se risulta che la massa complessiva della tua macchina è maggiore di 12 tonnellate, ma non supera 12,6 tonnellate (12 tonnellate + 5%), allora non ti sarà applicata alcuna sanzione.

Se, invece, la massa complessiva supera anche il limite di tolleranza del 5%, allora ti sarà sicuramente applicata una sanzione. L'importo della multa cambierà in base alla massa limite complessiva ammissibile e all'eccedenza di massa rilevata.

Se la massa limite complessiva ammissibile è pari o inferiore a 10 tonnellate, sarai soggetto al pagamento di una somma:

  • da 42 a 173 euro, se l'eccedenza (oltre il 5% di tolleranza) non è superiore al 10%;
  • da 87 a 345 euro, se l'eccedenza (oltre il 5% di tolleranza) non è superiore al 20%;
  • da 173 a 695, se l'eccedenza (oltre il 5% di tolleranza) non è superiore al 30%;
  • da 431 a 1.734, se l'eccedenza (oltre il 5% di tolleranza) è superiore al 30 %.

Se, invece, a massa limite complessiva ammissibile è superiore a 10 tonnellate, sarai soggetto al pagamento di una somma:

  • da 42 a 173 euro, se l'eccedenza (oltre il 5% di tolleranza) non è superiore a 1 tonnellata;
    da 87 a 345 euro, se l'eccedenza (oltre il 5% di tolleranza) non è superiore a 2 tonnellate;
    da 173 a 695, se l'eccedenza (oltre il 5% di tolleranza) non è superiore a 3 tonnellate;
    da 431 a 1.734, se l'eccedenza (oltre il 5% di tolleranza) è superiore a 3 tonnellate.

Supponiamo, allora, che la massa complessiva della tua macchina, rilevata dalla polizia, sia pari a 13 tonnellate. Trattandosi di un veicolo con massa limite complessiva ammissibile superiore a 10 tonnellate (abbiamo già spiegato che la massa limite degli autovetture è pari a 12 tonnellate), e siccome l'eccedenza rilevata è inferiore a 1 tonnellata, la multa da pagare sarà di importo compreso tra 42 e 173 euro.



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