Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 63 codice della strada: Traino veicoli

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l’effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all’art. 10 e salvo quanto disposto dall’art. 105.
2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall’art. 159. La solidità dell’attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.
3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi.
4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per l’agganciamento.
5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338.
COMMENTO
L’art. 63 del codice della strada si occupa di individuare quali sono le condizioni che devono sussistere per poter trainare un veicolo, stabilendo anche una sanzione amministrativa pecuniaria nel caso in cui le disposizioni della norma medesima non vengano rispettate.
A quali condizioni è consentito il traino dei veicoli?
La legge stabilisce che il traino dei veicoli può avvenire solo se il veicolo trainato è un rimorchio. I rimorchi, infatti, sono veicoli destinati ad essere trainati da autoveicoli ( ossia veicoli a motore con almeno quattro ruote) e da filoveicoli (ossia veicoli a motore elettrico che non circolano su rotaie rotaie e che sono collegati a una linea aerea di contatto per l’alimentazione). Il traino dei veicoli, ovviamente, deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:
- il rimorchio, essendo un veicolo a tutti gli effetti, deve essere immatricolato e munito di targa;
- l’autoveicolo o il filoveicolo, per poter trainare il rimorchio, devono essere dotati di un gancio traino omologato e devono possedere una potenza e una massa adeguati al traino. Sulla carta di circolazione queste caratteristiche devono essere tutte specificamente annotate: nello specifico, devono essere indicati i dati relativi all’istallazione e all’omologazione del gancio traino, le masse complessive limite (anche quella a pieno carico) e il valore del rapporto potenza/massa.
Quali limiti pone la legge al traino dei veicoli?
Innanzitutto, devi sapere che nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo. In questo caso, infatti, si tratterebbe di trasporto eccezionale, che il codice della strada regola diversamente. Ad esempio, è considerato eccezionale il trasporto effettuato con complessi di veicoli adibiti al trasporto di macchine operatrici e di macchine agricole. Inoltre, le legge stabilisce che non è possibile trainare un veicolo che non sia un rimorchio, a meno che quello trainato non sia un veicolo in avaria. Supponiamo, in proposito, che la tua macchina si sia fermata in mezzo al traffico a causa di un guasto al motore e che a circa 200 metri ci sia l’autofficina del tuo meccanico di fiducia: in questo caso, il meccanico venuto in tuo soccorso con la sua macchina potrà trainare la tua fino al suo garage, purché il traino avvanga assicurando la sicurezza degli altri utenti della strada, mantenendo condotta e cautele di guida adeguate. Oltretutto, i due veicoli devono essere solidamente agganciati tra loro, utilizzando, ad esempio, funi, catene o altre attrezzature simili.
Quali sono le sanzioni previste dall’art. 63 del codice della strada?
L’art. 63 del codice della strada, nel caso in cui si violino le disposizioni contenute nella norma, prescrive l’applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una multa di importo compreso tra gli 85 euro e i 338 euro.
Quale patente occorre per poter trainare un veicolo?
Prima di agganciare un rimorchio alla tua automobile o al tuo autocarro, oltre ad assicurarti che entrambi i veicoli possiedano tutte le caratteristiche tecniche e dimensionali per il traino, dovrai accertarti di essere munito della patente di guida prescritta dalla legge. In particolare, si richiede:
- la patente B, per guidare un autoveicolo a cui è agganciato un rimorchio con massa complessiva fino a 3,5 tonnellate;
- la patente B96, per guidare un autoveicolo a cui è agganciato un rimorchio con massa complessiva fino a 3,5 tonnellate e con massa complessiva a pieno carico fino a 4,25 tonnellate;
- la patente B + E, per guidare un autoveicolo a cui è agganciato un rimorchio con massa complessiva fino a 3,5 tonnellate e con massa complessiva a pieno carico fino a 7 tonnellate;
- la patente C + E, per trainare con un veicolo un rimorchio superiore a 3,5 tonnellate.
Presta attenzione al fatto che quando si parla di massa complessiva e di massa complessiva a pieno carico si fa riferimento a cose diverse: la massa complessiva corrisponde alla massa del rimorchio vuoto; la massa complessiva a pieno carico, invece, corrisponde alla somma della massa del rimorchio e del relativo carico. Ad esempio, la massa complessiva a pieno carico di un rimorchio che trasporta legna è pari alla massa del rimorchio più il peso della legna caricata sul rimorchio.
GIURISPRUDENZA
All’esito di un processo dinanzi al Giudice di Pace, questi ha stabilito che quando si violano le disposizioni che stabiliscono qual è la massa limite rimorchiabile, si violano contemporaneamente due norme del codice della strada. In particolare, si contravviene sia a quanto disposto dall’art. 63 del codice della strada (che regola il traino dei veicoli in generale), sia a quanto previsto dall’art. 167 del codice della strada (che regola, invece, il trasporto di cose su veicoli a motore e sui rimorchi). Il giudice del merito, tuttavia, ha chiarito che non troveranno applicazione tutte le sanzioni previste da entrambi gli articoli ma solo la sanzione prevista dall’art. 167 del codice della strada che costituisce la sanzione più grave.
Giudice di Pace, 8 febbraio 2001