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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 64 codice della strada: Dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di un dispositivo di frenatura efficace e disposto in modo da poter essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato.

2. Sono vietati i dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell’art. 69 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168.

Commento

Anche se è davvero insolito incontrare sulle nostre strade carrozze e carretti trainati da cavalli, e anche se siamo abituati a pensare alle slitte come il mezzo di trasporto di Babbo Natale con tanto di renne e campanelline, in realtà carrozze, carretti e slitte sono veicoli a tutti gli effetti. Tutti i veicoli trainati da animali, pertanto, devono possedere gli stessi requisiti che la legge prescrive per la circolazione dei veicoli a motore.

In proposito, oltretutto, non bisogna sottovalutare che i veicoli a trazione animale possono essere utilizzati, previa autorizzazione, per svolgere il servizio di piazza di trasporto di persone. Pensa ai numerosi calessi che si incontrano in giro per Roma o alla possibilità di effettuare un tour in slitta nelle località di montagna.

Pertanto, anche i veicoli a trazione animale e le slitte per poter circolare su strada devono essere innanzitutto muniti di targa, che deve indicare: se si tratta di un veicolo per trasporto di cose o di persone o di un carro agricolo; il numero di matricola di un veicolo; la Provincia o il Comune; il cognome e nome del proprietario del veicolo o la denominazione della ditta. La targa, infine, deve recare il contrassegno circolare dello Stato recante il simbolo della Repubblica italiana.

I veicoli a trazione animale e le slitte, inoltre, devono essere muniti dei dispositivi di segnalazione luminosa, nonché degli appositi dispositivi di frenatura. L'art. 64 del codice della strada si occupa proprio di indicare quali devono essere le caratteristiche dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte.

Come devono essere i dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte?

Prima di capire quali sono le caratteristiche che devono possedere i dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e delle slitte, devi avere ben chiara la distinzione che c'è tra le slitte e gli altri veicoli a trazione animale. Questi ultimi, infatti, sono muniti di ruote. Le slitte, invece, al posto delle ruote sono munite di pattini. I pattini possono essere sia di legno che di ferro e servono per far scivolare la slitta sulla neve o sul ghiaccio.

Il regolamento di esecuzione del codice della strada stabilisce in maniera molto precisa e tecnica quali devono essere le caratteristiche costruttive dei sistemi di frenatura, a seconda che il veicolo trainato da animali sia munito di ruote o di pattini. In particolare:

  • per i veicoli veicoli a trazione animale con ruote dotate di cerchioni in ferro, il sistema di frenatura deve essere composto con ceppi, tappi o tamponi, agenti sui cerchioni, e deve essere azionato a mezzo di una manovella a vite meccanica o a vite senza fine;
  • per i veicoli a trazione animale con ruote gommate, il sistema di frenatura deve essere composto o da ceppi, con guarnizioni agenti ad espansione nell'interno del tamburo, che allargandosi, strisciano sulla superficie interna del tamburo e agiscono da freno sulla ruota, oppure da un nastro metallico munito internamente di guarnizioni che agisce sulla parete esterna del tamburo e che, stringendosi, striscia sulla superficie esterna del tamburo e frena la ruota;
  • per le slitte, il sistema di frenatura deve essere composto da uno o più arpioni applicati sui longheroni delle slitte stesse e manovrati con leve o volantini, oppure a mezzo rullo ancorato alla estremità posteriore dei due longheroni, munito di arpioni e manovrato per mezzo di leve o volantino, oppure a mezzo di catene avvolte nella parte anteriore dei longheroni.

Al di là delle loro complicate caratteristiche costruttive, l'art. 64 del codice della strada prevede che i dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animanle e delle slitte devono essere:

  • efficaci;
  • disposti in modo da poter risultare in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrabili.

L'art. 64 del codice della strada, inoltre, vieta di utilizzare dispositivi di frenatura che agiscono direttamente sul manto stradale. Nel caso di veicoli a trazione animale muniti di ruote, il divieto non ha particolare incidenza in quanto il regolamento di esecuzione del codice della strada prevede che i dispositivi di frenatura devono incidere sulle ruote. I dispositivi di frenatura delle slitte, invece, sono formati da arpioni che agiscono proprio sulla superfici su cui la slitta scivola. Tuttavia, la legge prevede che le slitte possono circolare solo se le strade sono ricoperte da uno strato di neve o di ghiaccio, sufficiente a preservare il manto stradale: anche i dispositivi di frenatura, pertanto, dovrebbero inidere sulla neve e sul ghiaccio e non direttamente sull'asfalto.

Quali sono le conseguenze se i dispositivi di frenatura non rispettano le caratteristiche previste dalla legge?

L'art. 64 del codice della strada non si limita a sanzionare il caso in cui i dispositivi di frenatura agiscono direttamente sul manto stradale o il caso in cui i dispositivi medesimi non si rivelano efficaci. La sanzione, infatti, è applicata anche nell'eventualità in cui a seguito di un controllo risulti che il dispositivo di frenatura della carrozza o della slitta non è conforme alle caratteristiche costruttive stabilite dal regolamento di esecuzione del codice della strada.

In tutti questi casi, la sanzione consiste nel pagamento di una multa di importo compreso tra 42 e 173 euro.



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