Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 66 codice della strada: Cerchioni alle ruote

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. I veicoli a trazione animale, di massa complessiva a pieno carico sino a 6 t, possono essere muniti di cerchioni metallici, sempre che tale massa non superi 0,15 volte la somma della larghezza dei cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro caso i veicoli devono essere muniti di ruote gommate.
2. La larghezza di ciascun cerchione non può essere mai inferiore a 50 mm; i bordi del cerchione a contatto della strada devono essere arrotondati con raggio non inferiore allo spessore del cerchione metallico; nella determinazione della larghezza si tiene conto dei raccordi nella misura massima di 5 mm per parte.
3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere cilindrica senza spigoli, sporgenze o discontinuità.
4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e determinano la massa complessiva a pieno carico consentita per ogni veicolo a trazione animale destinato a trasporto di cose.
5. Chiunque circola con un veicolo a trazione animale non rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 42 a Euro 173.
COMMENTO
L’art. 66 del codice della strada è diretto a stabilire l’utilizzo di cerchioni metallici per i veicoli a trazione animale, nei limiti di precise caratteristiche previste dalla normativa. Spetta ai diversi comuni stabilirne la larghezza e la massa per ogni veicolo a trazione destinato al trasporto di cose. La mancata osservanza di quanto disposto dalla norma comporta nei confronti del trasgressore una pena pecuniaria.
Oltre alle caratteristiche previste per i cerchioni, è bene conoscerne anche altre per evitare di incorrere in sanzioni amministrative, senza dimenticare che è possibile ricorrere ad alcuni rimedi per evitare il pagamento di quelle somme inflitte al presunto trasgressore.
Cosa si intende per veicoli a trazione animale?
Oltre ai comuni veicoli a motori, possono circolare sulle strade, anche se ormai in disuso rispetto al passato, i veicoli azionati dalla forza proveniente dall’animale, quale può essere un cavallo, un mulo o un bue. Questi veicoli possono essere destinati al trasporto di persone, al trasporto di cose e utilizzati come carri agricoli da parte di aziende agricole [1].
Per i veicoli trainati da animali muniti di pattini si utilizza la denominazione di slitte[2].
Un veicolo a trazione animale di quale elemento deve essere necessariamnete dotato?
Tutti i veicoli a trazione animale devono essere dotati di freni, che consentono di fermare la manovra ed essenziale in presenza di ostacoli sulle strade, azionati da una manovella situata, generalmente, sulla parte esterna di una delle stanghe [3].
Oltre ai freni, per una corretta circolazione dei veicoli è necessaria la dotazione di una targa, dal fondo rosso se il veicolo è utilizzato per il trasporto di persone, dal fondo verde per il trasporto di cose e dal fondo azzurro se utilizzato come carro agricolo. Sulla targa devono essere indicati una serie di elementi: la destinazione del veicolo; il numero di matricola; la provincia e il comune; cognome e nome del proprietario del veicolo o la denominazione della ditta; il contrassegno circolare dello Stato recante il simbolo della Repubblica italiana; il numero di persone trasportabili (per i veicoli destinati al trasporto di persone); e la massa a pieno carico consentita dalla tara e dalla larghezza dei cerchioni (per i veicoli destinati al trasporto di cose e per i carri agricoli). Ogni targa è rilasciata dal comune dove risiede il proprietario del veicolo [4] e presso il quale vi è un apposito registro di immatricolazione, anch’esso fondamentale per garantirne la circolazione.
Da chi possono essere condotti i veicoli a trazione animale?
Se il veicolo è trainato da uno o due animali è richiesta la presenza di un conducente dotato di buone capacità fisiche, psichiche e non sia minore di anni quattordici, nel limite delle sue potenzialità.
Se il veicolo è trainato da più di tre animali è richiesta la presenza di due conducenti, dotati pur sempre delle necessarie capacità fisiche, psichiche e dell’età richiesta.
Pertanto, un conducente, anche se maggiorenne, ha una corporatura esile tale non riuscire a domare l’animale, a seguito di una sua reazione improvvisa, non può mettersi alla guida dal momento che non è in grado di gestire ed evitare seri pericoli alla circolazione, ma anche alla sua stessa salute.
Inoltre, il conducente è tenuto sia a mantenere una velocità moderata, diminuendola o fermandosi se l’animale appare impaurito, sia a proseguire la marcia sulla strada ed in fila indiana in presenza di più veicoli trainati da animali.
Salvo che la strada è già di per sè ben illuminata, il conducente è tento a mantenere acceso un dispositivo luminoso per segnalare la presenza sia ai veicoli che provengono davanti che a quelli provenienti da dietro [5]. Dietro un veicolo a trazione animale non vi devono essere legati più di due animali, anche senza la necessaria guida del conducente e senza l’utilizzo di luci, purchè tali da non creare ostacoli al veicolo al quale sono collegati.
Quali divieti sono previsti per i veicoli a trazione animale?
L’inosservanza dell’utilizzo adeguato dei cerchioni metallici comporta, a carico di chi non le rispetta, l’applicazione di una pena pecuniaria. Non è consentito, ad esempio, utilizzare cerchioni metallici se il veicolo ha una massa a pieno carico equivalente a 7 tonnellate.
È possibile, anche se non frequente, trovare sulle strade un apposito segnale di divieto, dalla forma circolare e dal bordo rosso, rappresentante una persona su un carro trainato da un animale. Questo divieto ne impedisce, dunque, la circolazione dei veicoli trainati da animali 24 ore su 24. Così, il conducente di una carrozza, per evitare di subire una sanzione amministrativa, non può in alcun momento transitare su quella strada.
È vietato per i suddetti veicoli, altresì, circolare sulle strade extraurbane principali e sulle autostrade. Cosicché se il guidatore di un carro funebre ha necessità di passare da un luogo all’altro, lo può fare solo tramite l’attraversamento di appositi sottopassi.
È, inoltre, prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa sia per i veicoli non dotati di un sistema frenante o, se dotati, per quelli che agiscono direttamente sulla pavimentazione stradale, e sia in assenza di una targa idonea. Non vige alcun obbligo relativo all’assicurazione, contrariamente per come previsto per i veicoli a motore, ma resta pur sempre possibile stipulare una speciale polizza assicurativa per essere coperti da eventuali rischi cagionati dall’animale.
Anche il mancato corretto utilizzo delle slitte può comportare l’applicazione di una pena pecuniaria. Solo in presenza di ghiaccio o neve di rilevante spessore è richiesto l’uso delle slitte, proprio per evitare di danneggiare la pavimentazione stradale.
Quali rimedi utilizzare per impugnare la sanzione subita?
Il concucente di un veicolo a trazione animale che si vede irrogato una sanzione amministrativa, per il mancato rispetto dei divieti che la legge impone, può impugnarla davanti o al giudice di pace o al prefetto, rispettivamente nel termine di 30 giorni o 60 giorni. Pertanto, il trasgressore non può far decorrere tali termini, che vanno calcolati da quando ha ricevuto personalmente la sanzione o dal giorno della notifica dell’infrazione subita, se ha tutte le buone intenzioni di agire in giudizio.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale, per i danni cagionati da animali si fa riferimento all’art. 2052 c.c., che prevede la responsabilità del proprietario dell’animale o di chi lo utilizza per i danni provocati dallo stesso, anche se smarrito o fuggito, tranne nel caso in cui si riesce a dimostrare che il danno è solo la conseguenza di un fattore esterno, tale da non poter individuare così alcun elemento di connessione tra fatto illecito commesso dall’animale e il danno. Ad esempio, nel caso in cui il manto stradale presenta un vortice non visibile nè segnalato, in tal caso non emerge alcuna responsabilità in capo al guidatore del vicolo a trazione animale.
Secondo una sentenza della Cassazione, non si applica la presunzione di colpa a carico di entrambi i conducenti, prevista dall’art.2054 comma 2 c.c., se in presenza di un incidente causato su strada pubblica dal conducente di un veicolo trainato da animale e dal conducente di un veicolo a motore, quest’ultumi è in grado di dimostrare che la responsabilità è esclusivamente a carico dell’altro anche se i danni sono stati cagionati dall’imbizzarimento dell’animale [6].
Resta da considerare che, come per i veicoli a motore, anche quelli trainati da animali devono essere soggetti ad adeguati controlli. Non è un caso che tra gli obblighi del conducente figura quello di sottoporre a revisione il veicolo ai sensi dell’art.226 del regolamento d’esecuzione del codice della strada [7].