Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 69 codice della strada: Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. Nel regolamento sono stabiliti, per i veicoli di cui agli articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le caratteristiche e le modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale e dei velocipedi, nonché, limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica.
Commento
Veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi, anche se non sono veicoli a motore, devono comunque possedere tutti quei dispositivi in grado di renderli sicuri e adeguati alla circolazione su strada.
Supponiamo che tu sia solito recarti a lavoro in bicicletta. Per poter circolare in sicurezza, la tua bici dovrà essere munita di freni, luci e di un campanello. O ancora, immagina che tu intenda chiedere al tuo Comune il rilascio della licenza per esercitare il servizio di piazza con il calesse di cui sei proprietario: anche in questo è necessario che il calesse sia munito di luci e freni.
L'art. 69 del codice della strada, dunque, si occupa proprio delle caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e di frenatura dei veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi, nonché delle caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica dei velocipedi. Nello specifico, l'art. 69 del codice della strada prevede è il regolamento di esecuzione del codice della strada a stabilire:
- numero, colore, caratteristiche e modalità di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva di velocipedi, slitte e veicoli a trazione animale;
- caratteristiche e modalità di applicazione dei dispositivi di frenatura di velocipedi, slitte e veicoli a trazione animale;
- caratteristiche dei dispositivi di segnalazione acustica.
Come devono essere i dispositivi di segnalazione visiva di veicoli a trazione animale e velocipedi?
I dispositivi di segnalazione visiva sono quei dispositivi che permettono ai veicoli di segnalare la loro presenza sulla strada, soprattutto nelle ore notturne.
Per quanto riguarda i dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione animale, essi devono avere le seguenti caratteristiche:
- i due fanali anteriori devono emettere luce bianca in avanti ed essere visibili da almeno 100 metri di distanza;
- i due fanali posteriori devono emettere luce rossa all'indietro ed essere visibili da almeno 100 metri di distanza;
- i due catadriotti bianchi anteriori, i due rossi posteriori e i due catadiottri arancioni laterali.
I dispositivi di segnalazione visiva dei velocipedi, invece, devono avere le seguenti caratteristiche:- la luce anteriore deve consistere in un fanale a luce bianca o gialla, ad alimentazione elettrica, posto ad una altezza compresa tra un minimo di 30 cm ed un massimo di 1 metro da terra;
- la luce posteriore di posizione deve consistere in fanale a luce rossa, ad alimentazione elettrica, deve trovarsi sul piano di simmetria del velocipede, ad altezza da terra non superiore a 1 metro, comunque non al di sotto del dispositivo a luce riflessa, ed avere il fascio luminoso diretto verso l'indietro;
- il catadriotto posteriore a luce riflessa rossa, di forma rettangolare, deve essere montato su idoneo supporto e deve essere posto ad una altezza non superiore a 90 cm da terra;
- i catadriotti a luce riflessa gialla devono essere applicati sui due fianchetti di ciascun pedale e sui due lati di ciascuna ruota.
Come devono essere i dispositivi di frenatura di veicoli a trazione animale e velocipedi?
I dispositivi di frenatura dei veicoli a trazione animale devono avere le seguenti caratteristiche:
- se si tratta di veicoli a trazioni animale con due o quattro ruote con cerchioni in ferro, il sistema di frenatura deve essere realizzato con ceppi, tappi o tamponi, appoggiati sulla superficie esterna del cerchione in ferro e agenti sui cerchioni, e deve essere azionato a mezzo di una manovella a vite meccanica o a vite senza fine;
- se si tratta di veicoli a trazione animale con due o quattro ruote gommate, il sistema di frenatura comprende due tamburi situati sulla faccia interna delle due ruote e può consistere in due ceppi con guarnizioni agenti ad espansione nell'interno del tamburo oppure in un nastro metallico munito internamente di guarnizioni che agisce sulla parete esterna del tamburo che, stringendosi, striscia sulla superficie esterna del tamburo e frena la ruota;
- se si tratta di slitte, il sistema di frenatura può consistere in uno o più arpioni applicati sui longheroni delle slitte stesse e manovrati con leve o volantini, oppure a mezzo rullo ancorato alla estremità posteriore dei due longheroni, munito di arpioni e manovrato per mezzo di leve o volantino, oppure a mezzo di catene avvolte nella parte anteriore dei longheroni.
I dispositivi di frenatura dei velocipedi, invece, devono avere le seguenti caratteristiche:
- i dispositivi indipendenti di frenatura, l'uno sulla ruota anteriore e l'altro su quella posteriore, possono agire sia sulla ruota, sia sul mozzo, sia, in genere, sugli organi di trasmissione;
- il comando del freno può essere tanto a mano o a pedale;
- la trasmissione fra comando e freni, può essere attuata con sistemi di leve rigide a snodo, con cavi flessibili o con sistemi di trasmissione idraulica.
Come deve essere il dispositivo di segnalazione acustica dei velocipedi?
Per quanto riguarda il dispositivo di segnalazione acustica dei velocipedi, il regolamento di esecuzione del codice della strada si limita a stabilire che il suono emesso dal campanello deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 metri di distanza.