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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 70 codice della strada: Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per il servizio di piazza con veicoli a trazione animale. Tale servizio si svolge nell’area comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone in cui tali servizi sono consentiti per interessi turistici e culturali. I veicoli a trazione animale destinati a servizi di piazza, oltre alla targa indicata nell’art. 67, devono essere muniti di altra targa con l’indicazione “servizio di piazza”. I comuni possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per lo stazionamento delle vetture a trazione animale per i servizi di piazza.

2. Il regolamento di esecuzione determina:

a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali può essere esercitato il servizio di piazza;

b) le condizioni ed i requisiti per ottenere la licenza per i servizi di piazza con vetture a trazione animale;

c) le modalità per la revisione, che deve essere eseguita di regola ogni cinque anni;

d) le modalità per il rilascio delle licenze di cui al comma 1.

3. Nelle località e nei periodi di tempo in cui è consentito l’uso delle slitte possono essere destinate slitte al servizio di piazza. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul servizio di piazza a trazione animale.

4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a servizio pubblico o di piazza senza avere ottenuto la relativa licenza è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. Se la licenza è stata ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione è del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168. In tal caso consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della licenza.

5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

Commento

Anche se slitte, carrozze e calessi trainati da cavalli non sono i mezzi di trasporto che comunemente utilizziamo per andare a lavoro o per i nostri viaggi di piacere, la legge considera le slitte e gli altri veicoli a trazione animale come veri e propri veicoli. In effetti, essi devono rispettare le stesse regole che il codice della strada impone alle automobili, alle moto, agli autocarri e, in generale, ai veicoli a motore.

Per poter circolare, quindi, tutti i veicoli a trazione animale devono essere muniti di targa, degli appositi sistemi di frenatura e di idonei dispositivi segnalazione luminosa.

Bisogna considerare, inoltre, che le slitte e i veicoli a trazione animale possono essere utilizzati anche per offrire un servizio di trasporto pubblico paragonabile, seppur con i dovuti limiti, a quello offerto dai taxi: il servizio offerto, infatti, è un servizio di trasporto pubblico non di linea (cioè, diverso da quello svolto dagli autobus della tua città), svolto in cambio del pagamento di un corrispettivo. In proposito, l'art. 70 del codice della strada si occupa proprio di stabilire quali sono le regole per poter svolgere il servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte.

Quali sono le regole per svolgere in servizio di piazza con i veicoli a trazione animale?

Pensa ai calessi trainati da cavalli che accompagnano i turisti lungo le vie del centro di Roma o alla possibilità di fare una passeggiata in alcune località di montagna a bordo di una slitta con tanto di renne e campanelline. In questi casi, i veicoli a trazione animale sono utilizzati per svolgere il servizio di piazza per trasporto di persone.

L'art. 70 del codice della strada, in proposito, stabilisce che il servizio di piazza con slitte e altri veicoli a trazione animale può essere consentito per interessi turistici e culturali: sarebbe assurdo, d'altro canto, pensare di usare una carrozza per farti accompagnare ad un appuntamento di lavoro.

Per adibire al servizio di piazza slitte e veicoli a trazione animale, è necessario aver ottenuto il rilascio di un'apposita licenza da parte del Comune. Per ottenere la licenza, bisogna presentare apposita domanda al Sindaco ed occorre che ricorrano i seguenti requisiti:

  • idoneità fisica, da comprovarsi attraverso visita medica da parte dell'ufficiale sanitario del Comune, che rilascia apposito certificato;
  • essere maggiorenni ma non aver superato i 75 anni di età;
  • licenza elementare;
  • idoneità dell'animale o degli animali che devono trainare il veicolo, da comprovarsi mediante visita del veterinario comunale che rilascia apposito certificato;
  • idoneità del veicolo alla circolazione su strada ai fini della sicurezza del traffico e delle persone trasportate; tale idoneità deve essere dimostrata attraverso un percorso di prova su strada sotto la vigilanza del competente ufficio comunale che ne rilascia certificazione.

Il veicolo da destinare al servizio di piazza, poi, deve possedere le seguenti caratteristiche:

  • gli elementi che costituiscono la struttura ed i relativi collegamenti devono essere realizzati con materiali idonei, privi di difetto e tali da resistere alle sollecitazioni impresse al veicolo in condizioni di circolazione a pieno carico;
  • le ruote devono essere non più di quattro e devono essere dotate di cerchioni in ferro di sufficiente spessore in rapporto alla massa a pieno carico del mezzo e devono essere gommate;
  • il veicolo deve essere dotato di un doppio sistema di frenatura;
  • i posti devono essere non più di cinque oltre quello del conducente, che deve essere collocato in posizione adeguata per la guida degli animali e per consentire la più ampia visibilità della strada. La postazione di guida deve, comunque, essere anteriore a quella dei passeggeri, che possono essere collocati anche in doppia fila;
  • la targa deve recare la dicitura "servizio di piazza".

La licenza deve essere rilasciata dal Comune perché il servizio di piazza può essere svolto solo entro i confini comunali e unicamente nelle zone della città a ciò destinate dagli appositi regolamenti. Per quanto riguarda le slitte, inoltre, i regolamenti comunali di solito determinano anche i periodi dell'anno in cui il servizio di piazza deve essere svolto: non bisogna dimenticare che è vietato circolare con le slitte se le strade non sono ricoperte da uno strato di ghiaccio o di neve sufficientemente spesso da evitare di rovinare il manto stradale a causa dell'attrito tra l'asfalto e i pattini di legno o di ferro delle slitte. I Comuni, infine, possono destinare speciali aree, delimitate e segnalate, per la fermata di slitte e carrozze.

Quali sono le sanzioni previste dall'art. 70 del codice della strada?

Innanzitutto, l'art. 70 del codice della strada stabilisce che, chi utilizza slitte e carrozze per svolgere il servizio di piazza senza essere in possesso dell'apposita licenza, è soggetto al pagamento di una multa di importo compreso tra 87 e 345 euro, oltre alla sanzione accessoria della confisca del veicolo.

Se, invece, si è in possesso della licenza, ma il servizio di piazza è svolto non rispettando le condizioni previste nella stessa, la multa da pagare sarà di importo compreso tra 42 e 173 euro. Anche in questo caso è prevista l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo.



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