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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 72 codice della strada: Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:

a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;

b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;

c) dispositivi di segnalazione acustica;

d) dispositivi retrovisori;

e) pneumatici o sistemi equivalenti.

2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la retromarcia. Gli autoveicoli devono altresì essere equipaggiati con:

a) dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione, se trattasi di veicoli predisposti fin dall’origine con gli specifici punti di attacco, aventi le caratteristiche indicate, per ciascuna categoria di veicoli, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

b) segnale mobile di pericolo di cui all’articolo 162;

c) contachilometri avente le caratteristiche stabilite nel regolamento.

2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi adibiti al trasporto di cose nonché classificati per uso speciale o per trasporti specifici, immatricolati in Italia e con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, devono altresì essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti. Le caratteristiche tecniche di tali strisce sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ottemperanza a quanto previsto dal regolamento internazionale ECE/ONU n. 104.
I veicoli di nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con i dispositivi del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i veicoli in circolazione entro il 31 dicembre 2006. (1)

2-ter. Gli autoveicoli i rimorchi ed i semirimorchi, adibiti al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a 7.5 t., sono equipaggiati con dispositivi di tipo omologato, atti a ridurre la nebulizzazione dell’acqua in caso di precipitazioniLa prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2007. Le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (2)

3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con apparecchiature per il pagamento automatico di pedaggi anche urbani, oppure per la ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di viabilità. Possono altresì essere equipaggiati con il segnale mobile plurifunzionale di soccorso, le cui caratteristiche e disciplina d’uso sono stabilite nel regolamento.

3-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati e omologati dispositivi di rilevamento a distanza di situazioni di rischio o di emergenza di cui possono essere dotati gli autoveicoli. (3)

3-ter. I trenini turistici classificati quali veicoli atipici ai sensi dell’articolo 47, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ai fini di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera z), della legge 22 marzo 2001, n. 85, possono trainare fino a tre rimorchi. (3)

4. I filoveicoli devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati nei commi 1, 2 e 3, in quanto applicabili a tale tipo di veicolo.

5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati al comma 1, lettere a) ed e). I veicoli di cui al comma 1 riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresì essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento.

6. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’interno, con propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi 1 e 5 in relazione alla loro particolare destinazione o uso, ovvero in dipendenza di particolari norme di comportamento.

7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce norme specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei veicoli destinati ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto.

8. I dispositivi di cui ai commi precedenti sono soggetti ad omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, salvo quanto previsto nell’art. 162. Negli stessi decreti è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.

9. Nei decreti di cui al comma 8 sono altresì stabilite, per i dispositivi indicati nei precedenti commi, le prescrizioni tecniche relative al numero, alle caratteristiche costruttive e funzionali e di montaggio, le caratteristiche del contrassegno che indica la conformità dei dispositivi alle norme del presente articolo ed a quelle attuative e le modalità dell’apposizione.

10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscano a dispositivi oggetto di direttive comunitarie, le prescrizioni tecniche sono quelle contenute nelle predette direttive, salvo il caso dei dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a quanto prescritto dai richiamati decreti, l’omologazione è effettuata in applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite – Commissione economica per l’Europa, recepiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

11. L’omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.

12. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può essere reso obbligatorio il rispetto di tabelle e norme di unificazione aventi carattere definitivo ed attinenti alle caratteristiche costruttive, funzionali e di montaggio dei dispositivi di cui al presente articolo.

13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.

(1) Art. così sostituito dall’art. 7 comma 2 del decreto legge n. 266 del 10-11-2004 e successivamente modificato dall’art.17 della legge 23 febbraio 2006, n.51, di conversione del DL 30 dicembre 2005, n.273.

(2) Art. così sostituito dall’art. 7 comma 2 del decreto legge n. 266 del 10-11-2004 e successivamente modificato dall’art. 17 della Legge 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione del DL 30 dicembre 2005, n. 273.

(3) Art. così sostituito dall’art. 7 comma 2 del decreto legge n. 266 del 10-11-2004.

Commento

Ti sei appena ricordato della vecchia moto di tuo padre chiusa nel garage dei tuoi genitori e stai pensando di tirarla fuori per utilizzarla durante il fine settimana. Sai che quella moto potrebbe non avere tutte le caratteristiche che la legge richiede per poter circolare? Devi sapere, infatti, che ogni veicolo a motore non solo deve essere munito di specifici dispositivi di equipaggiamento (come luci, specchietti retrovisori, clacson, ecc.), ma tali dispositivi devono essere anche conformi alle disposizioni di legge.

L'art. 72 del codice della strada si occupa proprio di stabilire quali sono i dispositivi di equipaggiamento che tutti veicoli a motore, i rimorchi e i semirimorchi devono possedere per poter essere considerati idonei alla circolazione. Per capire quali sono questi dispositivi, dobbiamo considerare i diversi tipi di veicoli a motore. In particolare, dobbiamo distinguere tra:

  • dispositivi di equipaggiamento di ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli;
  • dispositivi di equipaggiamento di autoveicoli e motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 tonnellate;
  • dispositivi di equipaggiamento di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose.

Tutti questi dispositivi di equipaggiamento, comunque, devono essere approvati con il procedimento di omologazione da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero dei trasporti. Per essere omologati e, quindi, montati sui veicoli, i dispositivi di equipaggiamento devono essere costruiti secondo le indicazioni tecniche previste nei regolamenti nazionali ed europei.

Quali sono i dispositivi di equipaggiamento di ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli?

L'art. 72 del codice della strada prevede che i dispositivi di equipaggiamento di ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli devono possedere i seguenti dispositivi:

  • dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione. Per esempio, le macchine devono avere nella parte anteriore due luci di posizione, due luci anabbaglianti, due luci abbaglianti e due fari fendinebbia;
  • dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
  • dispositivi di segnalazione acustica, ossia il clacson;
  • dispositivi retrovisori, ossia gli specchietti retrovisori;
  • pneumatici o sistemi equivalenti.

Quali sono i dispositivi di equipaggiamento di autoveicoli e motoveicoli di massa a vuoto superiore a 0,35 tonnellate?

Gli autoveicoli e i motoveicoli che pesano più di 0,35 tonnellate, oltre ai dispositivi di equipaggiamento che devono avere ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli, devono anche essere muniti di:

  • dispositivo per la retromarcia;
  • dispositivi di ritenuta e dispositivi di protezione. Questa tipologia di dispositivi è particolamente importante perché comprende, per esempio, le cinture di sicurezza, gli airbag e i sensori di allarme per ostacoli o pericoli come i sensori di parcheggio e i sensori pioggia. Ovviamente, i dispositivi di ritenuta e di sicurezza sono diversi a seconda che si tratti di un autoveicolo o di un motoveicolo;
  • segnale mobile di pericolo, ossia il triangolo che serve a segnalare il veicolo fermo a causa, per esempio, di un guasto;
  • contachilometri aventi le caratteristiche stabilite dal regolamento.

Quali sono i dispositivi di equipaggiamento di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di cose? 

Gli autoveicoli, i rimorchi e i semirimorchi adibiti al trasporto di cose, come i camion o gli autotreni, inoltre, devono essere equipaggiati anche con:

  • strisce posteriori e laterali retroriflettenti, se autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di persone sono stati immatricolati in Italia e la loro massa complessiva (ossia il peso del veicolo più il peso delle cose trasportate) è superiore a 3,5 tonnellate;
  • dispositivi omologati atti a ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso di precipitazioni, se autoveicoli, rimorchi e semirimorchi adibiti al trasporto di persone sono stati immatricolati in Italia e la loro massa complessiva è superiore a 7,5 tonnellate.

Quali sono le sanzioni previste dall'art. 72 del codice della strada?

Supponiamo che la moto recuperata dal garage dei tuoi genitori possieda tutti i dispositivi di equipaggiamento previsti dalla legge e, soprattutto, che le caratteristiche tecniche di tali dispositivi sono pienamente conformi alla legge. In questo caso, potrai sicuramente andare in giro con quella moto senza alcun problema.

Ma cosa accadrebbe se la moto non avesse la luce posteriore o gli specchietti retrovisori? E quali sarebbero le conseguenze se il sistema di scarico della tua moto risultasse non conforme alle prescrizioni di legge? Devi sapere che in questi casi è prevista l'applicazione di una sanzione.

L'art. 72 del codice della strada, infatti, prevede che chi circola con un veicolo a motore in cui manchi uno dei dispositivi di equipaggiamento previsti, o se i dispositivi di equipaggiamento non rispondono alle prescrizioni dei regolamenti nazionali o europei, è soggetto al pagamento di una multa di importo compreso tra 87 e 345 euro. E una delle applicazioni più comuni di questa multa riguarda il caso in cui i pneumatici sono usurati.

 



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