Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 75 codice della strada: Accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i rimorchi, per essere ammessi alla circolazione, sono soggetti all’accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del presente codice. Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un motore ausiliario di cilindrata fino a 50 cc³, tale accertamento è limitato al solo motore.
2. L’accertamento di cui al comma 1 può riguardare singoli veicoli o gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo ed ha luogo mediante visita e prova da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le modalità stabilite con decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di accertamento.
3. I veicoli indicati nel comma 1, i loro componenti o entità tecniche prodotti in serie, sono soggetti all’omologazione del tipo; questa ha luogo a seguito dell’accertamento di cui ai commi 1 e 2, effettuata su un prototipo, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto è indicata la documentazione che l’interessato deve esibire a corredo della domanda di omologazione.
3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con propri decreti norme specifiche per l’approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed entità tecniche, per i quali siano stati emanati i suddetti decreti contenenti le norme specifiche per l’approvazione nazionale degli stessi, sono esentati dalla necessità di ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all’articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, salvo che sia diversamente disposto nei decreti medesimi.
3-ter. Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entità tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.
3-quater. Gli accertamenti relativi all’approvazione nazionale di cui al comma 3-bis sono effettuati dai competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per il trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. I veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all’art. 85 o a servizio di piazza, di cui all’art. 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all’art. 87, sono soggetti all’accertamento di cui al comma 2.
5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l’omologazione, totale o parziale, rilasciata da uno Stato estero, può essere riconosciuta in Italia a condizione di reciprocità.
6. L’omologazione può essere rilasciata anche a veicoli privi di carrozzeria. Il successivo accertamento sul veicolo carrozzato ha luogo con le modalità previste nel comma 2.
7. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio.
COMMENTO
L’art. 75 del codice della strada indica quali sono gli adempimenti preliminari che le case costruttrici di veicoli devono effettuare per accertare che essi possiedano requisiti tali da renderli idonei alla circolazione, sulla base delle prescrizioni contenute nello stesso codice della strada, nei decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nelle direttive e nei regolamenti dell’Unione Europea e nei regolamenti della Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite: si tratta, in particolare, di quel tipo di accertamento comunemente conosciuto come “omologazione”. La medesima norma del codice della strada consente di procedere anche alla sola omologazione del telaio del veicolo; tuttavia, se successivamente si procede all’aggiunta della carrozzeria, sarà necessario omologare il veicolo nel suo complesso. Infine, è previsto che, quando l’omologazione è stata rilasciata in uno Stato estero, l’Italia può riconoscerla purché il medesimo Stato estero riservi lo stesso trattamento alle omologazioni rilasciate in Italia.
A chi si rivolgono le disposizioni previste dall’art. 75 del codice della strada?
Innanzitutto,l’obbligo di osservare l’art. 75 del codice della strada, e le altre ad essa collegate, è rivolto ai costruttori dei veicoli; tuttavia, è importante che anche i proprietari degli stessi siano consapevoli che, quando hanno acquistato l’auto nuova dal concessionario, il loro acquisto è stato possibile perché quell’auto aveva ottenuto l’autorizzazione a circolare in quanto dotata di determinate caratteristiche, accertate in sede di omologazione. Inoltre, conoscere il sistema di omologazione ti permetterà di capire quali sono le modifiche che puoi apportare o meno al tuo veicolo, soprattutto se sei un appassionato di “tuning”, ossia dell’arte di modificare i veicoli.
In proposito, devi sapere che le regole che impongono determinate caratteristiche ai veicoli, al fine dell’ottenimento dell’omologazione, sono stabilite per garantire un certo livello di sicurezza dei veicoli, per controllarne i consumi di carburante e per diminuire le emissioni inquinanti. Queste regole, tuttavia, non riguardano unicamente le caratteristiche del motore, ma si estendono fino ad indicare anche taluni requisiti della carrozzeria e di altre componenti del veicolo, fatta eccezione per i motorini, per i quali il certificato di conformità riguarda unicamente il motore. Per esempio, per le automobili, occorre che le stesse siano munite dei fari, di dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico, di dispositivi di segnalazione acustica e dello specchietto retrovisore; ma è anche necessario rispettare le indicazioni previste in riferimento a possibili aggiunte o modifiche di elementi di carrozzeria, come per esempio il paraurti che, per essere modificato, deve essere stato previsto come opzionale nella stessa fase di omologazione e deve rispondere, in ogni caso, alle caratteristiche previste dalla legge.
Come avviene l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione?
L’art. 75 del codice della strada prevede, in particolare, che l’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione avviene attraverso una visita del veicolo e una prova dello stesso da parte dei competenti uffici delle direzioni generali territoriali del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Naturalmente, le case costruttrici non sottoporrano a tale prova ogni singolo veicolo prodotto ma chiederanno l’omologazione di un prototipo. Se il prototipo ottiene il certificato di idoneità, si potrà procedere alla produzione del veicolo in serie e, all’atto dell’immatricolazione del singolo veicolo, non occorrerà omologare il veicolo ma basterà che il costruttore ne dichiari la conformità al prototipo.
A questo tipo di accertamento dovranno, poi, essere sottoposti anche tutti i veicoli che subiscono una modifica, per verificare che, nonostante la modifica, siano comunque rispondenti ai requisiti che gli stessi devono possedere a norma di legge. Per esempio, supponiamo che tu intenda modificare il sistema delle ruote; se questa modifica comporta anche il cambiamento della misura delle gomme, dovrai richiedere una nuova omologazione della tua automobile.
GIURISPRUDENZA
Con una sentenza che, anche se non recente, risulta sempre attuale nei suoi contenuti, la Corte di Cassazione ha stabilito che l’immatricolazione del veicolo da parte dell’ufficio provinciale della Motorizzazione Civile deve avvenire sulla base di determinati presupposti, tra i quali l’allegazione alla domanda di immatricolazione del certificato, rilasciato dal costruttore, che attesta l’idoneità del veicolo alla circolazione in quanto conforme al tipo omologato. Se questo certificato è materialmente falso, oppure se il certificato riporta informazioni false, l’immatricolazione non è valida e chi ha presentato il certificato risponderà del reato di falsità ideologica o materiale per aver indotto in errore il pubblico ufficiale che ha rilasciato il provvedimento di immatricolazione.
Cass. Pen., 7 luglio 1992