Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 76 codice della strada: Certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. L’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto con esito favorevole all’accertamento di cui all’art. 75, comma 2, rilascia al costruttore del veicolo il certificato di approvazione.
2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il certificato di origine del veicolo, rilasciato dal medesimo costruttore. Quando si tratta di veicoli di tipo omologato in uno Stato membro delle Comunità europee che, a termine dell’art. 75, comma 4, sono soggetti all’accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, il certificato di origine è sostituito dalla dichiarazione di conformità di cui al comma 6.
3. Il rilascio del certificato di approvazione è sospeso per i necessari accertamenti qualora emergano elementi che facciano presumere che il veicolo o parte di esso siano di illecita provenienza.
4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto del certificato di approvazione e del certificato di origine.
5. La Direzione generale della M.C.T.C., visto l’esito favorevole dell’accertamento sul prototipo di cui all’art. 75, comma 3, rilascia al costruttore il certificato di omologazione ed il certificato che contiene la descrizione degli elementi che caratterizzano il veicolo.
6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al tipo omologato, il costruttore rilascia all’acquirente la dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione, redatta sul modello approvato dal Ministero dei trasporti per i veicoli di tipo omologato in Italia in base ad omologazione nazionale, attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la piena responsabilità ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve tenere una registrazione progressiva delle dichiarazioni di conformità rilasciate (1).
7. Nel caso di veicoli allestiti o trasformati da costruttori diversi da quello che ha costruito l’autotelaio, ogni costruttore rilascia, per la parte di propria competenza, la certificazione di origine che deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità, o dal certificato di origine relativi all’autotelaio. Nel caso di omologazione in più fasi, le relative certificazioni sono costituite dalle dichiarazioni di conformità. I criteri e le modalità operative per le suddette omologazioni sono stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto (2).
8. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformità di cui ai commi 6 e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato è soggetto, ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 841 a euro 3.366.
(1) A decorrere dal 1° gennaio 2005 le dichiarazioni di conformità sono assoggettate all’imposta di bollo di cui all’articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni. Una quota pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma è destinata al funzionamento e all’implementazione del centro elaborazione dati del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007 per la realizzazione a cura del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, soprattutto di più giovane età, al fine di consolidare e accrescere l’attività di prevenzione in materia di circolazione e antinfortunistica stradale. Art.1 comma 283 legge finanziaria 2005.
(2) Cfr. nota 1.
Commento
Quando hai acquistato la tua macchina nuova di fabbrica, sicuramente il concessionario che ti ha venduto la macchina ti ha rilasciato la cosiddetta dichiarazione di conformità, ossia una dichiarazione della casa costruttrice con cui si attesta che il veicolo è conforme al tipo omologato
Devi sapere, infatti, che quando si costruisce un ciclomotore, un motoveicolo, un autoveicolo, un filoveicolo o un rimorchio per la prima volta è necessario verificare e accertare che essi possiedano tutti i requisiti richiesti dalla legge. Per farlo, bisogna sottoporre al procedimento di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione il prototipo del veicolo. Oltre al certificato di approvazione, sarà rilasciato anche il certificato di omologazione e tutti i veicoli che saranno prodotti successivamente dovranno essere identici al tipo omologato. Per ogni veicolo prodotto secondo il tipo omologato, comunque, bisognerà richiedere il certificato di approvazione, che serve per immatricolare il nuovo veicolo.
L'art. 76 del codice della strada si occupa di stabilire qual è il contenuto del certificato di approvazione e quello della dichiarazione di conformità che il costruttore deve rilasciare a chi acquista un nuovo veicolo.
Che cos'è il certificato di approvazione?
Ogni qual volta si costruisce una nuova macchina, una moto o un qualsiasi altro veicolo a motore, la casa costruttrice deve occuparsi di richiedere che il veicolo venga sottoposto ad un'apposita procedura di accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del codice della strada. E l'accertamento può riguardare sia ogni veicolo singolarmente, sia gruppi di esemplari dello stesso tipo di veicolo.
I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, nel corso della procedura di accertamento, possono anche provare e visionare il veicolo presso gli appositi Centri prova autoveicoli. Se l'accertamento ha esito positivo, il veicolo sarà considerato idoneo alla circolazione e sarà rilasciato il certificato di approvazione.
A tal fine, la casa costruttrice deve presentare una domanda al competente ufficio della direzione generale territoriale del Dipartimento per i trasporti terrestri e del trasporto intermodale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a cui occorre allegare il certificato di origine del veicolo (contenente fabbrica e tipo, sede di costruzione o sede di allestimento, numero di telaio, tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce e la data di rilascio), sottoscritto dal titolare della ditta costruttrice o dal suo legale rappresentante.
Il certificato di approvazione deve contenere tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce, oltre al numero di telaio di quest'ultimo ed alla fabbrica e tipo, perché costituisce uno dei documenti necessari per l'immatricolazione del veicolo, insieme al certificato di origine e alla dichiarazione di conformità.
Che cos'è la dichiarazione di conformità?
Quando si produce e si mette in vendita un nuovo veicolo, è necessario che questo sia munito del certificato di approvazione. Il nuovo veicolo, inoltre, deve anche essere conforme al tipo omologato. Siccome sarebbe impensabile richiedere l'omologazione per ogni nuovo esemplare costruito di un veicolo già omologato, l'art. 76 del codice della strada incarica la casa costruttrice di attestare che l'esemplare è conforme al tipo proprio attraverso la dichiarazione di conformità. Il costruttore deve conservare un registro dove annotare in progressione tutte le dichiarazioni di conformità rilasciate, anche perché è pure responsabile penalmente di quello che attesta nella dichiarazione.
La dichiarazione di conformità deve essere redatta sull'apposito modello approvato dal Ministero dei trasporti, se il tipo è stato omologato in Italia ed in base al procedimento di omologazione nazionale.
Se il veicolo è allestito da più costruttori (come,per esempio, nel caso in cui una casa costruttrice costruisce l'autotelaio, mentre un'altra casa costruttrice si occupa di allestire il veicolo nel suo complesso), ognuno di loro deve rilasciare la propria dichiarazione di conformità unita al certificato di origine.
Più dichiarazioni di conformità devono essere rilasciate anche nel caso in cui l'omologazione sia avvenuta in più fasi. Potrebbe capitare, per esempio, che prima sia stato omologato il veicolo privo di carozzeria e, solo in un secondo momento, viene omologata la carrozzeria.
Quali sono le sanzioni previste dall'art. 76 del codice della strada?
L'art. 76 del codice della strada stabilisce che, se viene rilasciata una dichiarazione di conformità per un veicolo che non è conforme al tipo omologato, alla casa costruttrice sarà commminata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 868 euro e 3.471 euro.