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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 77 codice della strada: Controlli di conformità al tipo omologato

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1. Il Ministero dei trasporti ha facoltà di procedere, in qualsiasi momento, all’accertamento della conformità al tipo omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per i quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di conformità. Ha facoltà, inoltre, di sospendere l’efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o di revocare l’omologazione stessa qualora dai suddetti accertamenti di controllo risulti il mancato rispetto della conformità al tipo omologato.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, sentiti i Ministeri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità per gli accertamenti e gli eventuali prelievi di veicoli e dispositivi. I relativi oneri sono a carico del titolare dell’omologazione.

3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato è soggetto, se il fatto non costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 841 a euro 3.366.

3-bis. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell’articolo 75, comma 3-bis, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163 a euro 658. E’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 821 a euro 3.287 chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici. I componenti di cui al presente comma, ancorché installati sui veicoli, sono soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI». (1)

4. Sono fatte salve le competenze del Ministero dell’ambiente.

(1) Comma inserito dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).

Commento

Quando hai acquistato la tua macchina nuova di fabbrica, insieme a tutti i documenti relativi al veicolo, il concessionario ti avrà sicuramente consegnato anche la cosiddetta dichiarazione di conformità, ossia una dichiarazione della casa costuttrice con la quale si attesta che la tua macchina è conforme al tipo omologato.

Le case costruttrici, infatti, quando intendono mettere in vendita un nuovo modello di veicolo, devono sottoporre il suo prototipo ad un accertamento, che viene effettuato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, per verificare che il prototipo rispetti tutte le prescrizioni tecniche e le caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del codice della strada. Se questo accertamento ha esito positivo, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terresti rilascia alla casa costruttrice un certificato di approvazione e omologa il prototipo. A questo punto, tutti i veicoli dello stesso modello prodotti dalla cosa costruttrice dovranno corrispondere con il prototipo omologato.

Il codice della strada lascia che sia direttamente la casa costruttrice a dichiarare la conformità del veicolo al tipo omologato, attestando tale circostanza proprio nella dichiarazione di conformità. Potrebbe accadere, tuttavia, che il veicolo prodotto non sia pienamente corrispondente al prototipo omologato. Pensa, infatti, all'eventualità che i freni della tua nuova macchina non siano conformi a quelli approvati in fase di omologazione del prototipo ma siano di qualità più scadente: è evidente che la tua sicurezza potrebbe essere davvero a rischio!

Per questo motivo, l'art. 77 del codice della strada prevede una procedura di controllo per verificare che i veicoli siano davvero conformi al tipo omologato.

In cosa consistono i controlli di conformità al tipo omologato?

Per capire come si svolge la procedura di controllo per verificare la conformità dei veicoli al tipo omologato, dobbiamo chiarire in primo luogo che questi controlli sono effettuati prima che il veicolo venga venduto. In pratica, una volta che hai ritirato la macchina dal concessionario, nessuno potrà venire da te e sottoporre a controllo il veicolo che hai acquistato.

I controlli di conformità al tipo omologato, infatti, possono essere effettuati o durante il processo produttivo del veicolo presso gli impianti di costruzione, o presso la rete commerciale o di distribuzione della casa costruttrice. Oltre che sul singolo veicolo, inoltre, i controlli di possono essere effettuati anche sui sistemi di controllo di conformità del processo produttivo adottati dalle case costruttrici.

L'art. 77 del codice della strada, nello specifico, prevede che i controlli di conformità al tipo omologato devono essere effettuati sui veicoli a motore, sui loro rimorchi e anche su sistemi, componenti ed entità tecniche e, quindi, anche sui pezzi di ricambio dei veicoli.

I controlli possono essere effettuati in ogni momento e sono di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ha appositamente istituito la Commissione del controllo di conformità presso la Direzione generale della Motorizzazione Civile.

Nel caso in cui gli incaricati delle procedure di controllo accertano che il veicolo non è conforme al prototipo omologato, possono sospendere l'efficacia della omologazione dei veicoli e dei dispositivi o, addirittura,revocare l'omologazione.

Quali sono le sanzioni previste dall'art. 77 del codice della strada?

Chiariamo subito che le sanzioni previste dall'art. 77 del codice della strada non si applicano alle case costruttrici dei veicoli e ai rivenditori degli stessi. Come abbiamo già chiarito, nessuno potrebbe sottoporre al controllo di conformità la tua macchina nuova e, di conseguenza, nessuno potrebbe multarti per il solo fatto di guidare una macchina non conforme al tipo omologato.

L'art. 77 del codice della strada, infatti, punisce chi produce o mette in commercio un veicolo non conforme al tipo omologato  con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 868 a euro 3.471.

La norma, inoltre, sanziona chi produce per la commercializzazione sul territorio nazionale o chi commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione con la multa da euro 168 a euro 679. Abbiamo già spiegato, infatti, che anche i pezzi di ricambio devono essere sottoposti allo stesso accertamento previsto per i veicoli per ottenere l'approvazione ed essere omologati. Se i sistemi, le componenti e le entità tecniche prodotte o commercializzate senza la prescritta omologazione o approvazione sono costituite dai sistemi frenanti, dai dispositivi di ritenuta oppure dalle cinture di sicurezza e dagli pneumatici, la multa applicata sarà di importo compreso tra euro 847 ed euro 3.389. A prescindere da quali sono i sistemi,le componenti o le entità tecniche prodotte e commercializzate senza approvazione o omologazione, l'art. 77 del codice della strada prescrive anche il loro sequestro e la loro confisca.



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