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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 8 codice della strada: Circolazione nelle piccole isole

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



Limiti e divieti da rispettare sulle strade delle piccole isole per non incorrere in un’eventuale sanzione amministrativa.

L’art. 8 del codice della strada prevede che: “Nelle piccole isole, dove si trovino comuni dichiarati di soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non superi 50 chilometri e le difficoltà ed i pericoli del traffico automobilistico siano particolarmente intensi, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto, vietare che, nei mesi di più intenso movimento turistico, i veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile siano fatti affluire e circolare nell’isola. Con medesimo provvedimento possono essere stabilite deroghe al divieto a favore di determinate categorie di veicoli e di utenti.
Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti dal presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 ad euro 1.697.”[1]

Orbene, si tratta di un articolo introdotto introdotto con decreto legislativo del 30 aprile 1992 n.285, poi modificato con decreto del 20 dicembre 2016, prevedendo al primo comma un esplicito divieto, ossia in quelle isole dove il limite di velocità consentito è di 50 km/h e l’afflusso dei mezzi di circolazione deve essere tale da non generare intralcio tra la popolazione, soprattutto nei periodi di sovraffollamento turistico (come la stagione estiva), non è consentito utillizzare i propri veicoli per coloro i quali non sono residenti dell’isola, bensì si trovano lì solo occasionalmente.

Cosa è necessario, dunque, conoscere prima di trascorrere del tempo in un’isoletta? È bene andare alla ricerca non sono del posto dove alloggiare o dei più bei luoghi da visitare, ma è necessario anche informarsi sulle possibilità per come poter spostarsi da una zona all’altra, in quanto ci si può ritrovare dinanzi a un esplicito divieto dell’uso dei propri mezzi di trasporto, con conseguente utilizzo solo di quei mezzi messi a disposizione dai Comuni, proprio perchè nei piccoli paesi un’eccessiva circolazione potrebbe recare notevoli difficoltà sulle strade.

Da qui la necessità di emanare un apposito decreto, da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per evitare qualsiasi tipo di disagio, vietando la circolazione dei veicoli di coloro che non fanno parte della popolazione permanente. Sempre con decreto, può, invece, essere consentita la circolazione di alcuni veicoli e persone, quando ciò risulta opportuno.

Cosa succede nel caso in cui tutto ciò non venga rispettato? La norma, al secondo comma dell’art.8, impone nei confronti del trasgressore sanzioni pecuniarie che vanno da una misura di € 422 ad € 1.697.

Possibili rimedi esperibili per opporsi ad una sanzione amministrativa.

È fondamentale conoscere i possibili rimedi cui ricorrere per evitare di pagare una sanzione ingiusta.

Uno di questi è l’autotutela, che permette al soggetto che si vede redigere un verbale palesemente erroneo, di chiedere l’annullamento all’organo amministrativo che lo ha emanato, senza la necessità di rivolgersi ad un avvocato. È il caso di un soggetto che riceve una contravvenzione stradale con indicazione della targa errata oppure abbia ricevuto due verbali per la medesima infrazione, in tal specie può agire autotutelandosi dal momento che il vizio è facilmente riconoscibile.

Altro rimedio è il ricorso al Prefetto, del luogo dove è stata commessa la violazione, da proporre entro 60 giorni dalla contestazione o, in caso di mancata contestazione nel momento in cui è stata accertata, dalla notifica del verbale o per meglio dire dal momento in cui il trasgressore ha avuto effettiva conoscenza della sanzione irrogata. Il trasgressore può presentare ricorso o con lettera raccomandata all’ufficio dell’organo che ha accertato la violazione o direttamente al Prefetto, tutto ciò senza dover obbligatoriamente ricorrere ad un avvocato. Così il soggetto che riceve un verbale non contenente l’esposizione del fatto o un errore sulla norma violata, dal vizio molto evidente, può ricorrere al Prefetto il quale deciderà poi se accogliere o respingere il ricorso. L’assenza di pronuncia da parte del Prefetto, nei termini stabiliti dalla legge (120 giorni), comporta automaticamente la nullità del verbale.

Ulteriore rimedio è il ricorso al Giudice di Pace, del luogo dove è stata commessa la violazione, da proporre entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale, da depositare o con lettera raccomandata o a mano presso la cancelleria del giudice competente.Anche in questo caso non è obbligatorio rivolgersi ad un difensore. Il trasgressore può proporre ricorso al Giudice di Pace in presenza di vari vizi ma anche contro la decisione del Prefetto. Il tutto si concluderà con una sentenza, contro la quale è possibile, a sua volta, agire dinanzi al Tribunale del luogo dove è stata commessa la violazione.

Pertanto, se decidi di trascorrere una vacanza su un’isola, quale potrebbe essere l’isola di Stromboli, è bene sapere che è necessario affittare motocarri o motorini elettrici per percorrere le varie stradine, a fronte di un’apposita direttiva stabilita dal proprio Comune.

Diversi sono i decretiemessi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per vietare l’afflusso e la circolazione di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori sulle isole come quello dell’isola di Giglio e Giannutri (D. M. 07.03.2018); dell’isola di Capri, Ischia e Procida (D.M. 20.03.18); delle isole Eolie (D.M. 08.05.2018).

Alla luce di ciò si cita una sentenza del Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia, che ha annullato una multa, condannando il Comune per non aver vigilato correttamente e in modo attento sulle normative inerenti la circolazionestradale, a seguito di un’ordinanza sindacale non completamente chiara e realmente esistente.[2]

[1]Art.8 del Codice della Strada.

[2]Giudice di Pace del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Sent. n.99/2018.



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