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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 83 codice della strada: Uso proprio

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione generale della M.C.T.C. sulla sussistenza di tali necessità, secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti e della navigazione con decreti ministeriali.

2. La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l’esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l’esercizio dell’autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

3. Per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio restano salve le disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia.

4. Chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674.

5. La violazione di cui al comma 4 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

6. Chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza è punito con le sanzioni previste dall’art. 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298 (1).

(1) Così modificato dall’art.18, D. Legisl. 30 dic. 1999 n. 507.

COMMENTO

L’art. 83 del codice della strada si occupa di indicare quali sono le regole che riguardano il modo in cui è possibile utilizzare i veicoli adibiti a uso proprio. In particolare, bisogna considerare che i veicoli a uso proprio non possono essere usati per svolgere un’attività economica. La norma, inoltre, stabilisce anche quali sanzioni si applicano a chi utilizza i veicoli a uso proprio in modo contrario alla legge.

Che cosa si intende per veicolo a uso proprio?

Innanzitutto, occorre chiarire che cosa si intende per veicolo a uso proprio. In particolare, bisogna distinguere i veicoli a uso proprio dai veicoli a uso di terzi. I veicoli a uso di terzi sono quei veicoli utilizzati, in cambio di un corrispettivo, per soddisfare l’interesse di persone diverse dall’intestatario della carta di circolazione nei casi di: locazione senza conducente; servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone; servizio di linea per trasporto di persone; servizio di trasporto di cose per conto terzi; servizio di linea per trasporto di cose e servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi. I veicoli a uso proprio, al contrario, sono i veicoli che vengono utilizzati dall’intestatario della carta di circolazione. In pratica, è veicolo a uso proprio quello da cui non si può trarre alcun guadagno, come la macchina di cui sei proprietario o il furgoncino che usi per trasportare i tuoi attrezzi da lavoro; è veicolo a uso di terzi, invece, il taxi oppure il camion di un corriere che trasporta cose in conto terzi.

E’ possibile adibire a uso proprio veicoli normalmente adibiti a uso di terzi?

Nonostante sia chiara la distinzione tra veicoli a uso proprio e veicoli a uso di terzi, potrebbe capitare che a volte veicoli adibiti a uso di terzi possano essere adibiti a uso proprio. In proposito, l’art. 83 del codice della strada prende in considerazione due casi specifici.

Il primo caso riguarda autobus e veicoli destinati al trasporto specifico di persone. Solitamente essi vengono utilizzati per effettuare il servizio a pagamento di trasporto di persone e sono, dunque, adibiti a uso di terzi. Ma, supponiamo che un’azienda utilizzi un autobus per trasportare i propri dipendenti da uno stabilimento industriale all’altro: in questa circostanza, la legge prevede che l’autobus possa essere comunque adibito a uso proprio. A tal fine, però, tale uso deve essere annotato sulla carta di circolazione, che sarà rilasciata solo dopo un rigoroso accertamento effettuato dal Dipartimento per i trasporti terrestri, secondo le direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali. In particolare, la carta di circolazione, che attesta che l’autobus (o altro veicolo destinato al trasporto specifico di persone) è a uso proprio, è rilasciata solo se il proprietario del veicolo è, appunto, un imprenditore, oppure se è un ente pubblico o altro ente collettivo, e se il veicolo serve a soddisfare le necessità connesse alle attività di questi soggetti.

Il secondo caso, invece, riguarda i veicoli destinati al trasporto di cose. Supponiamo che tu sia il proprietario di un’azienda che produce carta e che, per consegnarla ai tuoi clienti, ti servi di due furgoncini: è chiaro che in questa circostanza il trasporto della carta non avviene di certo per conto terzi. L’art. 83 del codice della strada, dunque, consente di adibire a uso proprio veicoli per il trasporto di cose e distingue tra il trasporto di merci in conto proprio con autoveicoli aventi un peso complessivo uguale o inferiore a 6 tonnellate, che è libero, e il trasporto di merci in conto proprio con autoveicoli aventi un peso complessivo superiore a 6 tonnellate. Per poter effettuare il trasporto di merci in conto proprio con autoveicoli aventi un peso complessivo superiore a 6 tonnellate, è necessario ottenere la licenza per l’esercizio del trasporto di cose in conto proprio e, successivamente, il rilascio della carta di circolazione con annotazione degli estremi della licenza.

Quali sono le sanzioni previste dall’art. 83 del codice della strada?

L’art. 83 del codice della strada sanziona, innanzitutto, i casi in cui si adibisce a uso proprio un veicolo per il trasporto di persone senza che tale uso sia stato annotato sulla carta di circolazione oppure si violino le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione. In queste circostanze, bisognerà pagare una multa di importo compreso tra i 173 euro e i 695 euro e, in aggiunta, sarà applicata la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da 2 a 8 mesi.

L’art. 83 del codice della strada, inoltre, sanziona chi adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o chi viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza. In questo caso non è il codice della strada a stabilire le sanzioni da applicare, Esse, comunque, consistono nel pagamento di una multa di importo compreso tra i 2.065 euro e i 12.394 euro e nella sanzione accessoria del fermo amministrativo veicolo per 3 mesi.

Giurisprudenza annotata

Il Consiglio di Stato ha chiarito che, se un'agenzia di viaggi organizza escursioni, possiede i requisiti per l’immatricolazione di autobus in uso proprio, a condizione però che l’attività sia complementare a quella tipica dell’agenzia e non si risolva in una non consentita autonoma attività di trasporto.

Cons. St. sent. n. 2085/2010



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