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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 85 codice della strada: Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia.

2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone:
a) i motocicli con o senza sidecar;
b) i tricicli;
b-bis) i velocipedi
c) i quadricicli;
d) le autovetture;
e) gli autobus;
f) gli autoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone;
g) i veicoli a trazione animale. (1)

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d’esercizio.

4. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso ovvero, pur essendo munito di autorizzazione, guida un’autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674 e, se si tratta di autobus, da euro 419 a euro 1.682. La violazione medesima importa la sanzione amministrativa della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. (2)

4-bis. Chiunque, pur essendo munito di autorizzazione, guida un veicolo di cui al comma 2 senza ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione medesima è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 a euro 329. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell’autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (3)

(1) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
(2) Comma modificato dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.
(3) Comma inserito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.

COMMENTO

L’art. 85 del codice della strada si occupa di stabilire quali sono le regole che riguardano il servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, prevedendo anche specifiche sanzioni nel caso in cui si violino tali regole.

Che cos’è il servizio di noleggio con conducente?

Il servizio di noleggio con conducente è un servizio simile a quello effettuato dai taxi. Si tratta, infatti, di un servizio pubblico e non di linea (nel senso che non si segue un percorso con orari e fermate prestabiliti) per il trasporto di persone. Inoltre, chi esercita questo tipo di attività deve essere stato a ciò appositamente autorizzato dal Comune e deve possedere alcuni requisiti personali, tra cui la certificazione di abilitazione professionale. Tuttavia, rispetto al servizio effettuato dai taxi, esistono delle differenze. In particolare:

  • i veicoli che effettuano il servizio di noleggio con conducente non possono sostare nelle aree riservate ai taxi. In pratica, mentre i taxi possono rimanere sempre su strada, i veicoli del servizio di noleggio con conducente, se non impegnati nel servizio, devono rimanere nell’autorimessa che costituisce la sede dell’impresa. Pertanto, chi vuole usufruire del servizio di noleggio con conducente deve contattare l’impresa e prenotarsi;
  • non esistono tariffe prestabilite da rispettare. Mentre le tariffe dei taxi sono prestabilite, il costo del servizio di noleggio con conducente può essere concordato di volta in volta con il cliente;
  • il servizio di noleggio con conducente può essere svolto anche al di là del territorio comunale. Infatti, Mentre i taxi possono effettuare il loro servizio solo entro i confini del Comune, i veicoli che effettuano il servizio di noleggio con conducente possono accompagnare i clienti ovunque, anche al di fuori del territorio italiano, purché il veicolo parta dall’autorimessa.

Quali sono i veicoli che possono essere adibiti al servizio di noleggio con conducente?

I veicoli che effettuano il servizio di noleggio con conducente sono, innanzitutto, veicoli per il trasporto di persone a uso di terzi, ossia utilizzati, in cambio di un corrispettivo, nell’interesse di un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione. Oltre alle macchine, che sono i veicoli comunemente adibiti al servizio di noleggio con conducente, possono essere utilizzati per effettuare il servizio anche:

  • motocicli;
  • tricicli;
  • quadricicli;
  • velocipedi. In questo caso, ovviamente, deve escludersi che una semplice bicicletta possa essere utilizzata per svolgere questo servizio;
  • autobus;
  • autoveicoli per trasporto promiscuo;
  • autoveicoli per trasporti specifici di persone, come, ad esempio, quelli dotati di specifiche attrezzature che consentono il trasporto delle persone che si muovono in carrozzella;
  • veicoli a trazione animale, come ad esempio i calessi trainati dai cavalli che troviamo in alcune città.

Dal libretto di circolazione deve risultare chiaramente che si tratta di veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone.Questi veicoli, inoltre, devono essere muniti di un contrassegno con la dicitura “Noleggio”, da posizioneare sul parabrezza anteriore e sul lunotto
posteriore; devono possedere una targa posteriore inamovibile recante la dicitura “NCC”; devono avere lo stemma del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione; devono essere dotati di un numero progressivo.

Quali sono le sanzioni previste dall’art. 85 del codice della strada?

Per capire quali sono le sanzioni previste dall’art. 85 del codice della strada, dobbiamo distinguere il caso in cui il servizio di noleggio con conducente è effettuato con un veicolo non destinato a tale uso, o senza la prescritta autorizzazione, dal caso in cui, invece, il servizio di noleggio con conducente è effettuato con un veicolo adibito a tale uso e con la prescritta autorizzazione, ma senza rispettare le indicazione contenute nell’autorizzazione o le prescrizioni di legge.

Nel primo caso, per esempio, può accadere che una macchina a uso proprio viene invece adibita al servizio di noleggio con conducente. Quindi, se dal libretto non risulta che il veicolo sia destinato al servizio di noleggio con conducente o se non sei in possesso della relativa autorizzazione, è previsto il pagamento di una multa di importo compreso tra 173 euro e 695 euro; il veicolo è un autobus, la multa è di importo compreso tra 431 euro e 1.734 euro. In aggiunta, è prevista anche l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da 2 a 8 mesi.

Il secondo caso, invece, si può verificare quando, per esempio, il veicolo non è dotato dello stemma del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. Dunque, se non si rispettano le norme di legge che regolano il servizio o se non si rispettano le indicazioni contenute nella prescritta autorizzazione, è previsto, oltre alla sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione e dell’autorizzazione, il pagamento di una multa di importo compreso:

  • tra 173 euro e 695 euro, se il veicolo è un’autovettura;
  • tra 431 euro e 1.734 euro, se il veicolo è un autobus;
  • tra 86 euro e 339 euro, se si tratta delle altre tipologie di veicoli.

Giurisprudenza annotata

La Corte di Cassazione ha stabilito che il conducente del veicolo che effettua il servizio N.C.C., che abbia stipulato con i gestori di alcuni locali pubblici (discoteche) un apposito contratto di appalto per l’esercizio dell’attività di noleggio, non può essere sanzionato se nella giornata in cui l’autovettura è stata autorizzata al servizio sostava su suolo pubblico nelle ore in relazione alle quali la prestazione avrebbe dovuto essere eseguita.

Cass. sent. n. 12679/2017

 



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