Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 9 codice della strada: Competizioni sportive su strada

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 9 C.d.S. Competizioni sportive su strada
1. Sulle strade ed aree pubbliche sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche, salvo autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata dal comune in cui devono avere luogo le gare atletiche e ciclistiche e quelle con animali o con veicoli a trazione animale. Essa è rilasciata dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le gare atletiche, ciclistiche e per le gare con animali o con veicoli a trazione animale che interessano più comuni. Per le gare con veicoli a motore l’autorizzazione è rilasciata, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all’autorità di pubblica sicurezza: dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale; dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali; dai comuni per le strade comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste dai promotori almeno quindici giorni prima della manifestazione per quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per le altre e possono essere concesse previo nulla osta dell’ente proprietario della strada.
3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche i promotori devono richiedere il nulla osta per la loro effettuazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando il preventivo parere del C.O.N.I. Per consentire la formulazione del programma delle competizioni da svolgere nel corso dell’anno, qualora venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario, i promotori devono avanzare le loro richieste entro il trentuno dicembre dell’anno precedente. Il preventivo parere del C.O.N.I. non è richiesto per le manifestazioni di regolarità a cui partecipano i veicoli di cui all’articolo 60, purché la velocità imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e la manifestazione sia organizzata in conformità alle norme tecnico sportive della federazione di competenza.
4. L’autorizzazione per l’effettuazione delle competizioni previste dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno trenta giorni prima della data fissata per la competizione, ed è subordinata al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza vigenti e all’esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative, effettuato da un tecnico dell’ente proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri dell’interno, delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale collaudo può essere omesso quando, anziché di gare di velocità, si tratti di gare di regolarità per le quali non sia ammessa una velocità media eccedente 50 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da svolgersi sulle strade chiuse al traffico; il collaudo stesso è sempre necessario per le tratte in cui siano consentite velocità superiori ai detti limiti.
4-bis. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 193, i veicoli che partecipano alle competizioni motoristiche sportive di cui al presente articolo possono circolare, limitatamente agli spostamenti all’interno del percorso della competizione e per il tempo strettamente necessario per gli stessi, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 78.
5. Nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma, i promotori, prima di chiedere l’autorizzazione di cui al comma 4, devono richiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta di cui al comma 3 almeno sessanta giorni prima della competizione. L’autorità competente può concedere l’autorizzazione a spostare la data di effettuazione indicata nel programma quando gli organi sportivi competenti lo richiedano per motivate necessità, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. Per tutte le competizioni sportive su strada, l’autorizzazione è altresì subordinata alla stipula, da parte dei promotori, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile di cui all’art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni e integrazioni. L’assicurazione deve coprire altresì la responsabilità dell’organizzazione degli altri obbligati per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature. I limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente.
6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda necessario, nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche su strada, può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all’articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio, di una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di polizia, l’organo adito può autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura di personale abilitato, fissandone le modalità ed imponendo le relative prescrizioni.
6-ter. Con disciplinare tecnico, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell’interno, sono stabiliti i requisiti e le modalità di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica ai sensi del comma 6-bis, i dispositivi e le caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonché le relative modalità di svolgimento. L’abilitazione è rilasciata dal Ministero dell’interno.
6-quater Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero con altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all’interno del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i quali vi sia preventivo accordo, la scorta può essere effettuata dalla polizia municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale abilitato ai sensi del comma 6-ter.
7. Al termine di ogni competizione il prefetto comunica tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della predisposizione del programma per l’anno successivo, le risultanze della competizione precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l’eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti.
7-bis. Salvo che, per particolari esigenze connesse all’andamento plano-altimetrico del percorso, ovvero al numero dei partecipanti, sia necessaria la chiusura della strada, la validità dell’autorizzazione è subordinata, ove necessario, all’esistenza di un provvedimento di sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, ovvero, se trattasi di centro abitato, dell’articolo 7, comma 1.
8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza una competizione sportiva indicata nel presente articolo senza esserne autorizzato nei modi previsti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ad euro 680, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 849 ad euro 3.396, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore. In ogni caso l’autorità amministrativa dispone l’immediato divieto di effettuare la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
8-bis. (comma abrogato dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito dalla L. 1 agosto 2003, n. 214.)
9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti o limitazioni a cui il presente articolo subordina l’effettuazione di una competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 ad euro 338, se si tratta di competizione sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una somma da euro 169 ad euro 680, se si tratta di competizione sportiva con veicoli a motore.
Commento:
Su tutte le strade, come già definite all’articolo 2 del Codice della Strada, e comunque su tutte le aree pubbliche che non sono strade (come nei parchi o nei parcheggi accessibili a chiunque), sono vietate le competizioni sportive con veicoli o animali e le competizioni atletiche di ogni genere, salvo che esse non vengano autorizzate dal Comune in cui le competizioni devono svolgersi o dalla Regione, nel caso in cui le competizioni si snodino su un percorso che attraversa più comuni. Nel caso in cui le gare si svolgano con veicoli a motore sarà necessario anche il consenso delle federazioni nazionali sportive di riferimento e delle autorità di pubblica sicurezza, quali la Polizia di Stato, Provinciale e Locale.
Le autorizzazioni per le competizioni sono subordinate al rispetto delle norme di sicurezza per i partecipanti e per gli spettatori, ma l’ente che gestisce la strada dovrà curare il collaudo del percorso e delle attrezzature di sicurezza necessarie, come eventuali spalti per il pubblico e le transenne che delimitano la pista.
Tutte le competizioni sportive che si svolgano sulle strade pubbliche necessitano comunque che i promotori siano assicurati contro i danni che possano essere conseguenza della competizione, sia che vengano subiti dalle persone, sia che vengano subiti dalla strada stessa.
Sono particolari i casi di competizione podistica, ciclistica o comunque con mezzi non motorizzati, come i pattini, il Codice prevede che queste possano essere assistite da una scorta della Polizia per garantire la sicurezza anche alla circolazione veicolare che nel frattempo viene bloccata per permettere la competizione.
In generale le gare su strada sono vietate per la loro pericolosità. Infatti il Codice della Strada ha proprio il compito di limitare i pericoli che ogni giorno corriamo affrontando un viaggio o un piccolo spostamento. Le competizioni autorizzate, allora, hanno un carattere eccezionale e per questo sono soggette a stringenti controlli. Seppure il procedimento di autorizzazione sia molto semplificato per le gare che non necessitino di mezzi motorizzati, si tratta pur sempre di utilizzare la strada per un fine a cui essa non è destinata per sua natura. Per questo è necessario sempre il collaudo del manto stradale e, soprattutto, la chiusura al traffico.
La disciplina delle gare che interessino le strade, purché siano autorizzate, comporta molteplici deroghe al codice della strada. Ad esempio non valgono i limiti di velocità segnalati da cartelli stradali, le indicazioni della segnaletica orizzontale (le strisce), gli stop e i diritti di precedenza. Addirittura si deroga anche al divieto di montare pezzi delle auto non omologati, che in genere comporta una sanzione. Si pensi agli alettoni e alle cosiddette minigonne (ovvero tutti quegli accorgimenti che fanno di un’auto non solo un mezzo da competizione, ma la rendono anche visivamente accattivante). Spesso queste parti, che possono trovarsi in vendita presso i meccanici specializzati o su internet, non sono conformi alla normativa del Codice della Strada, che prevede che ogni parte dell’auto debba rispettare la sicurezza di chi guida e di chi possa entrarvi in contatto in caso di incidente. Ebbene, ciò non vale durante le competizioni sportive autorizzate. Ma tale deroga al divieto si riferisce soltanto al momento della competizione e lungo il tragitto della stessa. Per questo motivo è necessario che queste vetture, ma anche moto o comunque qualsiasi veicolo a motore, vengano trasportate su appositi vagoni e carrelli fino all’ingresso in “pista”. Al di fuori del tracciato di gara, infatti, l’utilizzo di queste comporta una sanzione che va da € 419 a 1682 oltre che il ritiro della carta di circolazione.
Ogni vettura che partecipi alla gara deve comunque essere assicurata per i danni che vengano arrecati agli spettatori o alla strada stessa e ciò per l’alto rischio di incidenti che comporta l’uso delle strade comuni per gare automobilistiche.
Abbiamo visto che “le cautele non sono mai troppe”. E allora ecco che non bastano le autorizzazioni previste dalla norma, ma è necessario, come chiarito da una Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [1], che le competizioni sportive, con veicoli o animali, e le competizioni atletiche possono essere disputate su strade ed aree pubbliche solo se regolarmente autorizzate e se nelle autorizzazioni sono precisate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate. In particolare è possibile che si richieda la presenza di autoambulanze o Vigili del fuoco, oppure potrebbe essere necessaria la presenza di guardrail particolarmente performanti e costruiti con materiali non metallici (si pensi alle protezioni adottate in Formula 1, che sono composte da pneumatici).
Tuttavia bisogna segnalare che non rientrano nella nozione di competizione le manifestazioni di tipo amatoriale che non hanno carattere agonistico e per le quali si applicano, allora, le ordinarie norme del Codice della Strada (salvo la necessità delle autorizzazioni per le manifestazioni in cui si preveda un considerevole numero di partecipanti). In un caso simile la Corte di Cassazione ha precisato che se si tratta di corsa dilettantistica è possibile anche non chiudere al traffico la strada sulla quale si snoda la corsa, così che i partecipanti sono tenuti a seguire le norme del Codice della Strada [2]. In sostanza la Giurisprudenza ha chiarito che, ad esempio durante una gara ciclistica dilettantistica, se la strada sulla quale si snoda il percorso non è chiusa al traffico veicolare, i partecipanti devono rispettare le norme del Codice perché i conducenti dei veicoli che impegnano la stessa carreggiata, potrebbero non sapere che è in corso la suddetta competizione sportiva.
Quando non sono necessarie le autorizzazioni per una gara automobilistica?
Non sono considerate competizioni sportive, ai fini dell’applicazione dell’articolo 9 e non necessitano delle relative autorizzazioni:
– le sfide o le scommesse tra conducenti che si tengano anche su strade ed aree pubbliche, in quanto manca il requisito della organizzazione;
– le competizioni organizzate che si svolgono in autodromi o piste chiuse di proprietà privata;
– le competizioni organizzate da associazioni di qualsiasi genere con un numero di concorrenti limitato ai soli associati.
In tutti questi casi, qualora la gara si svolga su una strada pubblica, si violano sempre le norme del Codice in materia di velocità, segnaletica, omologazione, ecc. Perciò si verrà regolarmente sanzionati.
I divieti e le sanzioni
È vietato:
– organizzare competizioni con veicoli a motore, atletiche, ciclistiche o con animali su strada senza autorizzazione.
In questi casi le autorità sospenderanno la gara e obbligheranno a cessare tutte le attività. In caso di inadempimento si applica l´art. 650 del codice penale che prevede l’arresto fino a tre anni e una multa fino a € 206. La manifestazione verrà sciolta coattivamente con l´intervento della forza pubblica.
– effettuare una competizione con veicoli a motore, atletica, ciclistica o con animali su strada pubblica senza osservare le prescrizioni imposte nell’autorizzazione.
Per queste violazioni è possibile che venga disposta la cancellazione delle attività dal calendario nazionale.
Sanzioni per gare automobilistiche
Se la competizione sportiva organizzata senza autorizzazione riguarda una gara di velocità fra veicoli a motore, come nel caso di gara clandestina all’accensione del semaforo, è prevista la reclusione da uno a tre anni e una multa da € 25.000 a 100.000 sia per chi organizza la competizione sia per coloro che vi prendono parte. Per questi ultimi è prevista anche la sospensione della patente da uno a tre anni o la revoca se dalla competizione sono derivate lesioni personali gravi; con la sentenza di condanna viene inoltre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti.
[1] Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, n. 10 del 2018.
[2] Corte di Cassazione Civile, sezione III, sentenza n. 5411 del 07/03/2014.
Buona sera,
riguardo alla nota, quando dice
“La disciplina delle gare che interessino le strade, purché siano autorizzate, comporta molteplici deroghe al codice della strada. Ad esempio non valgono i limiti di velocità segnalati da cartelli stradali, le indicazioni della segnaletica orizzontale (le strisce), gli stop e i diritti di precedenza.”
esiste una circolare o un articolo dove viene specificato ciò?
Grazie, saluti