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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 91 codice della strada: Locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing e vendita di veicoli con patto di riservato dominio.

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi, la immatricolazione viene effettuata in relazione all’uso cui il locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli articoli da 82 a 90. Nelle medesime ipotesi, si considera intestatario della carta di circolazione anche il locatore. Le indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A.

2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell’art. 2054, comma terzo, del codice civile.

3. Nell’ipotesi di vendita di veicolo con patto di riservato dominio, il veicolo è immatricolato al nome dell’acquirente, ma con specifica indicazione nella carta di circolazione del nome del venditore e della data di pagamento dell’ultima rata. Le stesse indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A.

4. Ai fini delle violazioni amministrative si applica all’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria e all’acquirente con patto di riservato dominio l’art. 196, comma 1.

Commento

Se sei un libero professionista o rientri comunque tra coloro che appartengono all'esercito delle partite Iva, avrai sicuramente pensato di prendere una macchina in leasing. D'altra parte, oltre alla possibilità di poter cambiare spesso l'auto senza troppi problemi (soprattutto se percorri tanti chilometri durante l'anno), il leasing presenta anche una serie di importanti vantaggi di tipo fiscale.

Vediamo brevemente come funziona. Il leasing o locazione senza conducente con facoltà di acquisto non è altro che un normale contratto d'affitto: a fronte del pagamento di un canone mensile, che potrebbe comprendere anche il costo per l'assicurazione e il bollo, la società di leasing ti mette a disposizione la macchina del modello che più ti interessa per tutta la durata del contratto. Alla scadenza del contratto, poi, puoi decidere se restituire la macchina oppure acquistarla ad un prezzo già pattuito al momento della firma e che sarà ovviamente inferiore al valore di mercato.

In pratica, la circostanza che tu possa diventare il proprietario dell'auto è solo eventuale e si verificherà solo se deciderai di esercitare l'opzione di acquisto alla scadenza del contratto di leasing. Dunque, è la società di leasing ad essere proprietaria della macchina. Ma questo significa che se commetti un'infrazione stradale tu non hai alcuna responsabilità? Oppure che in caso di incidente stradale ne risponderà solo la società che ti ha affittato la macchina?

L'art. 91 del codice della strada si occupa proprio di rispondere a simili domande. In particolare, la norma indica quali sono le regole relative ai veicoli soggetti a locazione senza conducente con facoltà di acquisto-leasing, nonché le regole relative alla vendita di veicoli con patto di riservato dominio. In effetti, anche la vendita con patto di riservato dominio, detta anche vendita con riserva di proprietà, assomiglia sotto certi aspetti al leasing. Anche in questo caso, infatti, non si diventa immediatamente proprietari del veicolo, perché l'acquisto della proprietà si verificherà solo al momento del pagamento dell'ultima rata del prezzo di vendita. Nondimeno, si può immediatamente disporre del veicolo e con lo stesso commettere violazioni del codice della strada o rendersi responsabili di sinistri stradali, proprio come avviene nel corso di un contratto di leasing.

Chi è il responsabile del sinistro in caso di leasing o di vendita con riserva di proprietà?

In generale, sappiamo che per individuare il responsabile di un'infrazione stradale o per individuare il conducente di un veicolo che ha causato un incidente stradale dobbiamo fare riferimento all'intestatario della carta di circolazione, anche perché tale dato è facilmente reperibile consultando il Pubblico Registro Automobilistico.

Nel caso della vendita con patto di riscatto questa regola continua a trovare applicazione, perché l'art. 91 del codice della strada stabilisce che il veicolo deve essere immatricolato a nome dell'acquirente, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del venditore e della data del pagamento dell'ultima rata del prezzo.

Nel caso di leasing, invece, l'intestatario della carta di circolazione risulterà essere la società di leasing. L'art. 91 del codice della strada, infatti, prevede che i motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facoltà di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario e della data di scadenza del relativo contratto. In pratica, sul libretto di circolazione, insieme al nome della società di leasing, sarà annotato anche il nome di chi prende in affitto il veicolo e la data in cui scadrà il contratto di leasing.

La circostanza che sul libretto sono indicati il nominativo sia del locatore che del locatario - nel caso del contratto di leasing -  implica che. nel caso di un sinistro stradale, saranno chiamati a rispondere entrambi. E lo stesso vale anche nel caso della vendita con patto di riservato dominio, in cui dovranno rispondere sia l'acquirente che il venditore.

Giurisprudenza annotata

La Corte di Cassazione ha stabilito che, secondo la regola generale prevista dall'art. 2054 del codice civile, per responsabile di un sinistro stradale deve intendersi il proprietario del veicolo, che è l'unico soggetto agevolmente individuabile in base ai pubblici registri. Tuttavia, ha altresì evidenziato che tale regola patisce delle eccezioni. In particolare: quando il veicolo sia dato in usufrutto, litisconsorte necessario sarà l'usufruttuario;  quando il veicolo sia stato venduto prima del sinistro con patto di riservato dominio, litisconsorte necessario sarà l'acquirente; quando il veicolo sia stato concesso in leasing, litisconsorte necessario sarà l'utilizzatore; quando il veicolo abbia circolato prohibente domino, litisconsorte necessario sarà il conducente, non essendo configurabile in tal caso una responsabilità civile del proprietario.

Cass. sent. n.  25421/2014



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