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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 92 codice della strada: Estratto dei documenti di circolazione o di guida

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1. Quando per ragione d’ufficio i documenti di circolazione, la patente di guida e il certificato di abilitazione professionale, ovvero uno degli altri documenti previsti dall’art. 180, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi provvedono a fornire, previo accertamento degli adempimenti prescritti, un estratto del documento che sostituisce a tutti gli effetti l’originale per la durata massima di sessanta giorni.

2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l’estratto di cui al comma 1 del presente articolo per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell’interessato, entro i predetti trenta giorni, l’estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero il documento conseguente all’operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni (1). (1b)

3. Chiunque abusivamente rilascia la ricevuta è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Alla contestazione di tre violazioni nell’arco di un triennio consegue la revoca dell’autorizzazione di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264. Ogni altra irregolarità nel rilascio della ricevuta è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335 (1).

4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.

(1) Così modificato dall’art. 3, legge 4 gennaio 1994, n. 11.
(1b)Comma sostituito dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).

Commento

Supponiamo che ti sia accorto di avere la patente scaduta e che, pertanto, tu ti sia immediatamente attivato per provvedere al suo rinnovo. Per rinnovare la patente puoi rivolgerti, per esempio, ad una Delgazione ACI, ad altra agenzia di pratiche auto o direttamente al competente ufficio territoriale della Motorizzazione Civile. In ogni caso, comunque, la patente scaduta dovrà essere materialmente consegnata a chi si occuperà delle pratiche relative al rinnovo.

Ancora, immaginiamo che tu abbia appena acquistato una macchina di seconda mano. La legge, in caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, ti obbliga a richiedere al competente ufficio della Motorizzazione Civile, entro 60 giorni dalla data in cui il venditore ha firmato l'atto di vendita, il rilascio di un nuovo libretto di circolazione, aggiornato con tutti i tuoi dati. Anche in questo caso potrai ricolgerti direttamente all'ufficio della Motorizzazione Civile oppure ad un'agenzia di pratiche auto, a cui dovrai consegnare il vecchio libretto in originale.

Considerato che, per circolare, dovresti portare con te sia la patente di guida che il libretto, come fai a circolare senza uno dei due, come negli esempi che abbiamo appena fatto? Ebbene, l'art. 92 del codice della strada ti consente comunque la circolazione se munito di un estratto dei documenti di circolazione e di guida.

Quando viene rilasciato l'estratto dei documenti di circolazione e di guida?

L'art. 92 del codice della strada prevede che l'estratto dei documenti di circolazione e di guida può essere rilasciato quando, per ragioni di ufficio, vengono consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio per esigenze inerenti alle loro rispettive attribuzioni, i seguenti documenti:

  •  la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto
  • la patente di guida;
  • il certificato di assicurazione obbligatoria;
  • il certificato di abilitazione professionale.

In pratica, l'estratto dei documenti di circolazione e di guida è un documento che sostituisce i documenti originali, quando questi ultimi devono essere riconsegnati all'ufficio che li ha rilasciati (come la Motorizzazione Civile, per esempio) perché devono essere rinnovati, aggiornati, ecc.

Chi rilascia l'estratto dei documenti di circolazione e di guida?

L'estratto dei documenti di circolazione e di guida può essere rilasciato solo dal competente ufficio della Motorizzazione Civile e sostituisce a tutti gli effetti l'originale per la durata massima di sessanta giorni.

Supponiamo che per rinnovare la patente o richiedere il nuovo libretto di circolazione, piuttosto che rivolgerti direttamente alla Motorizzazione Civile, tu decida di rigolgerti ad una Delegazione ACI o ad un'altra agenzia di disbrigo pratiche auto. L'art. 92 del codice della strada non permette alle agenzie di pratiche auto di rilasciare l'estratto dei documenti di circolazione e di guida; esse, tuttavia, possono rilasciare una ricevuta che sostituisce sia il documento in originale che l'estratto.

La ricevuta deve essere immediatamente riportata sul registro giornale telematico delle agenzie e ha una durata di trenta giorni dalla data del rilascio. Essa non è rinnovabile nè reiterabile perché, entro il suddetto termine di trenta giorni, le agenzie di pratiche auto devono adoperarsi per farti avere il nuovo documento in originale o, quantomeno, l'estratto del documento rilasciato dal competente ufficio della Motorizzazione Civile.

Quali sono le sanzioni previste dall'art. 92 del codice della strada?

L'art. 92 del codice della strada sanziona solo i comportamenti illeciti delle agenzie di disbrigo pratiche auto in relazione al rilascio della ricevuta sostitutiva dei documenti originali e dell'estratto. In particolare, la norma sanziona:

  • il rilascio abusivo della ricevuta, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 431 a euro 1.734;
  • il rilascio abusivo della ricevuta per tre volte nell'arco di tre anni, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 345 e con la revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di disbrigo pratiche auto;
  • qualsiasi altra irregolarità diversa dal rilascio abusivo della ricevuta, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 345.

Giurisprudenza annotata

La Corte di Cassazione ha stabilito che integra il tentativo di falsità in registri, di cui all'art. 484 del codice penale in combinato disposto con l'art. 56 del codice penale, la condotta di colui che, in qualità di titolare di un'agenzia di "pratiche auto", lasci, nel registro sottoposto ad ispezione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, spazi in bianco, ancorché numerati, trattandosi di attività diretta in modo non equivoco alla abusiva annotazione di pratiche svolte in un momento successivo rispetto a quello che sarebbe risultato in ragione dell'alterata collocazione cronologica.

Cass. sent. n. 3560/2007 



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