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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 93 codice della strada: Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso la Direzione generale della M.C.T.C.

1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, e’ vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero.

1-ter. Nell’ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonche’ nell’ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilita’ del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilita’ del veicolo si considera in capo al conducente.

1-quater. Nell’ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non e’ immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorita’ dello Stato che li ha rilasciati.

2. L’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. provvede all’immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell’usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all’art. 91.

3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.

4. Il Ministero dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l’immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall’A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187.

5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la carta di circolazione, è previsto il certificato di proprietà, rilasciato dallo stesso ufficio ai sensi dell’art. 7, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 187, a seguito di istanza da presentare a cura dell’interessato entro sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio della carta di circolazione. Della consegna è data comunicazione dal P.R.A. agli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. I tempi e le modalità di tale comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell’avvenuta presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta.

6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell’art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall’autorizzazione, quando prevista dall’articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all’art. 104, comma 8.

7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419 a euro 1.682. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l’usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l’acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

7-bis. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L’organo accertatore trasmette il documento di circolazione all’ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell’articolo 213.

7-ter. Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione e’ imposto l’obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-ter entro il termine di trenta giorni. Il veicolo e’ sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell’articolo 214, in quanto compatibili, ed e’ riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta giorni dall’accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l’organo accertatore provvede all’applicazione della sanzione di cui all’articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.

9. Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168 a euro 674. La carta di circolazione è ritirata da chi accerta la violazione; è inviata all’ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l’adempimento delle prescrizioni omesse.

10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all’art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell’art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell’art. 138.

11. I veicoli destinati esclusivamente all’impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell’art. 11 vanno immatricolati dall’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C., su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall’ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l’indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.

12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale e di assicurare soddisfacenti rapporti con il cittadino, in aderenza agli obiettivi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall’art. 94 devono essere gestiti dagli uffici di livello provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. e del Pubblico Registro Automobilistico gestito dall’A.C.I. a mezzo di sistemi informatici compatibili. La determinazione delle modalità di interscambio dei dati, riguardanti il veicolo e ad esso connessi, tra gli uffici suindicati e tra essi e il cittadino è disciplinata dal regolamento.

Commento

Supponiamo che, dopo aver vissuto e lavorato per tanti anni all'estero, tu abbia appena trasferito la tua residenza in Italia. Insieme al resto delle tue cose, hai deciso di portare con te anche la macchina che avevi acquistato e immatricolato nel paese straniero in cui vivevi. In questo caso, allora, dovrai prestare molta attenzione! Per circolare stabilmente in Italia, infatti, è necessario rispettare tutte le formalità indicate dalla legge per la circolazione dei veicoli e, in particolare, l'obbligo di immatricolare il veicolo in Italia.

L'art. 93 del codice della strada si occupa proprio di stabilire quali sono le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

Quali sono le formalità necessarie per la circolazione dei veicoli?

L'art. 93 del codice della strada stabilisce, innanzitutto, che gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi devono essere muniti della carta di circolazione e devono essere immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri perché, altrimenti, non possono circolare. Si tratta di una regola generale, che deve essere tenuta in considerazione quanto per i veicoli acquistati in Italia, tanto per quelli precedentemente immatricolati all'estero.

Pertanto, la macchina che avevi acquistato e immatricolato nello Stato in cui vivevi deve essere nuovamente immatricolata in Italia ed iscritta presso il Pubblico Registro Automobilistico, perché non può circolare con una targa estera. Per immatricolare un veicolo in Italia, però, hai a disposizione solo 60 giorni dalla data del trasferimento della residenza: l'art. 93 del codice della strada, infatti, vieta, a chi ha stabilito la residenza in Italia da più di 60 giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all'estero.

Come si fa ad immatricolare un veicolo in Italia?

I modi per richiedere l'immatricolazione in Italia sono diversi a seconda che il veicolo proviene da uno Stato UE o da uno Stato extra UE. In particolare, se il veicolo è di provenienza UE, puoi rivolgerti sia al competente Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile che allo Sportello Telematico dell'Automobilista presso una qualsiasi agenzia di disbrigo pratiche auto. Se il veicolo è di provenienza extra UE, invece, potrai rivolgerti solo al competente Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile.

Se non è possibile rivolgersi allo Sportello Telematico dell'Automobilista presso le agenzie di disbrigo pratiche auto, dovrai effettuare personalmente la richiesta di immatricolazione l'Ufficio della Motorizzazione Civile. Dopo il rilascio della nuova carta di circolazione, inoltre, entro i successivi 60 giorni dovrai ulteriormente provvedere a richiedere l'iscrizione del veicolo presso il Pubblico Registro Automobilistico.

Quali sono le sanzioni previste dall'art. 93 del codice della strada?

L'art. 93 del codice della strada sanziona, innanzitutto, chi circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione, con la multa di importo compreso tra 431 e 1.734 euro e con l'applicazione della sanzione accessoria della confisca del veicolo.

Per chi contravviene allo specifico divieto di circolare con un veicolo immatricolato all'estero, stabilito per chi è residente in Italia da più di 60 giorni, è prevista in primo luogo la multa da 712 a 2.848 euro. Gli agenti che accertano l'infrazione, inoltre, ritirano la carta di circolazione e la trasmettono all'Ufficio della Motorizzazione Civile, ordinano l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio.

Dunque, riprendendo l'esempio che abbiamo fatto prima, se non provvedi ad immatricolare la macchina in Italia, andrai incontro alle sanzioni che ti abbiamo appena illustrato. L'art. 93 del codice della strada ti consente comunque di rimediare. In particolare, dal ritiro della carta di circolazione da parte degli agenti accertatori, hai 180 giorni di tempo per chiedere l'immatricolazione in Italia. In alternativa, puoi decidere di riportare il veicolo nello Stato estero in cui risulta registrato; in questo caso, però, dovrai richiedere il foglio di via alla Motorizzazione Civile che è in possesso della carta di circolazione che ti è stata ritirata. L'Ufficio della Motorizzazione Civile, quindi, restituirà la carta di circolazione allo Stato estero che l'aveva rilasciata.

Se entro i 180 giorno non richiedi né l'immatricolazione in Italia, né il foglio di via, il veicolo sarà confiscato.

Giurisprudenza annotata

La Corte di Cassazione ha stabilito che la circolazione in Italia di veicoli immatricolati in Stati esteri non ricade sotto la previsione dell'art. 93, comma 7, del codice della strada, che si riferisce alla circolazione dei veicoli per i quali non sia mai stata rilasciata la carta di circolazione, ma è invece esplicitamente regolata dall'art. 132, comma 1, dello stesso codice, il quale stabilisce che gli autoveicoli immatricolati in uno Stato estero siano ammessi a circolare in Italia, una volta adempiute tutte le formalità.

Cass. sent. n. 25677/2009



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