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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019

Art. 94-bis codice della strada: Divieto di intestazione fittizia dei veicoli

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Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019



1. La carta di circolazione di cui all’articolo 93 e il certificato di circolazione di cui all’articolo 97 non possono essere rilasciati qualora risultino situazioni di intestazione o cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino l’accertamento del responsabile civile della circolazione di un veicolo.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o abbia ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di quanto disposto dal medesimo comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 532 ad euro 2.127. La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia la materiale disponibilità del veicolo al quale si riferisce l’operazione, nonché al soggetto proprietario dissimulato.
3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti di cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma è soggetto alla cancellazione d’ufficio dal PRA e dall’archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di circolazione dopo la cancellazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell’articolo 93. La cancellazione è disposta su richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l’accertamento è divenuto definitivo.
4. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell’interno, sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata dai commi 1, 2 e 3, con particolare riferimento all’individuazione di quelle situazioni che, in relazione alla tutela della finalità di cui al comma 1 o per l’elevato numero dei veicoli coinvolti, siano tali da richiedere una verifica che non ricorrano le circostanze di cui al predetto comma 1.

COMMENTO

Se possiedi un veicolo devi sapere che esiste il divieto di intestazione fittizia, cioè simulata, di veicoli: il proprietario indicato sulla carta di circolazione deve corrispondere a quello vero, altrimenti ci sono pesanti sanzioni.

Ci sono persone che hanno macchine intestate a loro nome senza saperlo. Molti autoveicoli sono intestati a prestanome, a persone morte oppure a soggetti del tutto ignari di essere proprietari.

Il fenomeno è grave perchè, se succede un incidente, oppure quel veicolo viene utilizzato per commettere una rapina o altri reati, il proprietario sarà chiamato a risponderne sia civilmente sia penalmente: ma se il soggetto che risulta proprietario dai documenti di circolazione non è il proprietario effettivo, gli inquirenti faranno un buco nell’acqua non riuscendo a risalire all’effettivo trasgressore e autore del reato, ed anche il privato cittadino che ha subito il danno non riuscirà ad ottenere il risarcimento, oppure verrà chiamato in causa il proprietario apparente che magari è del tutto estraneo alla vicenda e inconsapevole.

Sono noti alla cronaca i casi di persone che risultano intestatari di centinaia o addirittura migliaia di veicoli senza possederne in realtà neanche uno o addirittura senza avere patente di guida.

Sono altrettanto noti i casi di pirateria stradale in cui chi provoca un sinistro scappa e la rilevazione della targa porta ad un proprietario fasullo o comunque del tutto estraneo ed ignaro al quale dunque non sarà possibile attribuire la responsabilità dell’incidente nè richiedere il risarcimento dei danni.

Per combattere questo malcostume, che impedisce allo Stato di riscuotere le multe ed accertare i reati commessi utilizzando questi veicoli ed ai danneggiati di ottenere i risarcimenti per gli incidenti provocati da essi, nel 2010 è stato introdotto l’art. 94 bis del Codice della strada che ora andremo a esaminare.

In estrema sintesi, la norma prevede il divieto di intestare il veicolo a una persona diversa dal proprietario reale, pesanti sanzioni in caso di trasgressione e la cancellazione dal PRA dei veicoli che risultano circolare con una intestazione fittizia.

Come si attesta la proprietà di un veicolo?

I veicoli sono beni mobili registrati quindi è obbligatoria la trascrizione della loro proprietà in capo a un determinato soggetto; tutti i “movimenti” della titolarità, quindi la prima iscrizione, i passaggi di proprietà, la perdita di possesso e la cancellazione finale devono essere registrati al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico).

Quindi la proprietà di un veicolo si può ottenere semplicemente ricevendo il veicolo e pagandone il prezzo, ma occorre sempre trascrivere questa operazione al P.R.A. facendo risultare chi è il proprietario effettivo ed attuale. 

Se chi acquista un veicolo non effettua tale adempimento, sarà proprietario ma non intestatario, e perciò non risulterà a chi – pubblico o privato – consulterà il Registro per sapere di chi è il veicolo. Risulterà, infatti, in tale archivio sempre il precedente proprietario, anche se tale intestazione non corrisponde alla realtà effettiva. 

Si comprende come in questo modo il proprietario vero possa sfuggire facilmente alle sanzioni dovute per infrazioni stradali ed alle proprie responsabilità nel caso abbia causato un incidente con danni a persone o cose.

Oltre a questo, si possono verificare vere e proprie intestazioni fraudolente facendo risultare falsamente al P.R.A. come proprietari dei soggetti “di comodo”, come possono essere i prestanome, i nullatenenti o persone decedute, che in realtà non possiedono il veicolo e nemmeno lo utilizzano, ma sui quali con questo “trucco” si riesce a far ricadere le conseguenze delle trasgressioni senza che il proprietario vero sia chiamato a risponderne.

E’ questo il caso delle intestazioni fittizie che la norma in esame intende combattere e arginare.

Cosa succede se si intesta fittiziamente un veicolo 

Quando si cerca di intestare un veicolo ad un soggetto che appare essere simulato, e dunque non il reale proprietario, gli organi competenti, effettuati i dovuti accertamenti, potranno bloccare e infine negare il rilascio della carta di circolazione e quindi il veicolo non sarà abilitato a circolare.

Se invece il veicolo ha già ottenuto la carta di circolazione o il certificato di proprietà e dunque è circolante, ma si accerta che l’intestatario è fittizio e che il veicolo appartiene a persona diversa da quella riportata su tali documenti, il mezzo sarà cancellato dalla circolazione.

Questa procedura verrà attivata su richiesta degli organi di Polizia stradale che hanno accertato la violazione, ad esempio perchè hanno contravvenzionato un veicolo riscontrando che l’intestatario è analogo a quello di altre trasgressioni già in precedenza rilevate e che risulta proprietario di centinaia di mezzi pur essendo nullatenente. Ovviamente la richiesta dovrà essere motivata e documentare tutte le prove che consentono di ritenere che l’intestazione apparente è in realtà fittizia e dunque falsa.

Inoltre saranno applicate le sanzioni specifiche previste dalla norma che stiamo esaminando.

Quali sono le sanzioni? 

Innanzitutto è previsto che chiunque richieda e ottenga indebitamente la carta di circolazione o il certificato di proprietà intestati a un soggetto fittizio debba pagare una sanzione amministrativa da 532 a 2127 euro.

Attenzione perchè la stessa sanzione si estende anche a chi risulti l’effettivo utilizzatore del veicolo in questione ed anche al reale proprietario: quindi potrà essere contravvenzionato chi ad esempio venga trovato alla guida di un veicolo fittiziamente intestato e chi dopo gli accertamenti ne risulti essere l’effettivo proprietario, se diverso dal conducente.

Non solo: se il veicolo viene utilizzato per commettere un reato o anche se l’intestazione fittizia è avvenuta compiendo reati di falso (ad esempio alterando i dati o i documenti del proprietario a cui nome il veicolo è stato intestato, fornendo false generalità ecc.) saranno applicate anche le sanzioni previste per tali ipotesi di reato, in aggiunta a quella amministrativa pecuniaria che abbiamo descritto.

Infatti se gli organi di Polizia accerteranno che l’iscrizione al P.R.A. è avvenuta mediante false dichiarazioni oppure utilizzando falsa documentazione, inoltreranno denuncia alla Procura della Repubblica competente per l’avvio del procedimento penale a carico di chi risulti aver commesso tali condotte illecite.

Rimarrà indenne da queste sanzioni soltanto il proprietario che risulterà, dopo gli accertamenti svolti, del tutto ignaro di un’intestazione avvenuta completamente a sua insaputa, ad esempio utilizzando fraudolentemente i suoi documenti di riconoscimento.

Che succede al veicolo?

Come abbiamo detto, non appena sarà accertato in modo compiuto che il veicolo era fittiziamente intestato, esso verrà cancellato d’ufficio dalla circolazione, a cura dei competenti uffici della M.C.T.C. (Motorizzazione Civile) e del P.R.A. e dunque non potrà più circolare.

La cancellazione verrà effettuata in via telematica e quindi l’informazione sarà immediatamente disponibile a chi da quel momento in poi consulti il P.R.A.

Questa conseguenza è irrimediabile e non è possibile, perciò, una “sanatoria” della fittizia intestazione in modo da farla corrispondere alla situazione reale e così salvare il veicolo: esso verrà sempre e comunque cancellato dalla circolazione.

Se nonostante ciò si tentasse di circolare ancora con il veicolo cancellato, scatterà la sanzione della confisca unita a quella del pagamento di un’ulteriore multa da 419 a 1.682 euro a carico di chi venga sorpreso a circolare in tali condizioni [1].

Note:

[1] Art. 93 comma 7 Codice della strada.



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