Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 96 codice della strada: Adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per le tasse automobilistiche, l’A.C.I., qualora accerti il mancato pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi, notifica al proprietario del veicolo la richiesta dei motivi dell’inadempimento e, ove non sia dimostrato l’effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, chiede la cancellazione d’ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che ne dà comunicazione al competente ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. per il ritiro d’ufficio delle targhe e della carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione.
2. Avverso il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro delle finanze.
2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si applicano le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell’articolo 93. (1)
(1) Comma introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
Commento
Ogni anno, puntualmente, come per tutti gli altri proprietari di veicoli, arriva anche per te la fatidica scadenza del pagamento del bollo auto. Nonostante le ricorrenti lamentele del caso e i luoghi comuni sull'inutilità di questa tassa, alla fine, anche se in ritardo ci rassegniamo a pagare. Ma, se anche tu appartieni alla schiera di coloro che fanno finta di ignorare l'obbligo di pagare il bollo, è bene sapere quali potrebbero essere le conseguenze cui potresti andare incontro nel caso in cui dovesse essere attivata da parte della tua Regione la procedura di accertamento per l'omesso versamento della tassa automobilistica.
In proposito, l'art. 96 del codice della strada si occupa proprio di fornire alcune indicazioni sugli adempimenti conseguenti al mancato pagamento della tassa automobilistica che possono essere messi in atto dalle Regioni. In particolare, si occupa di stabilire come e quando gli enti impositori possono procedere alla cosiddetta radiazione d'ufficio del veicolo dal P.R.A.
Che cos'è la radiazione d'ufficio?
Come abbiamo già detto, l'art. 96 del codice della strada prevede quale conseguenza del mancato pagamento del bollo auto la radiazione d'uffico del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico.
La radiazione d'ufficio del veicolo consiste nella cancellazione d'ufficio dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A, su richiesta degli enti impositori rivolta all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, a cui consegue anche il ritiro della carta di circolazione e delle targhe da parte degli organi di polizia.
In pratica, se non paghi rischi di dover dire addio al tuo veicolo perché, una volta radiato, il veicolo non potrà più circolare!
Quando si procede alla radiazione d'ufficio?
Non allamarti, però! L'art. 96 del codice della strada, infatti, prevede che siano rispettate una serie di condizioni prima di poter procedere alla radiazione del tuo veicolo d'ufficio.
Innanzitutto, non devi aver pagato il bollo per almeno tre anni consecutivi. Dopodiché occorre che l'ente impositore, ossia la tua Regione, provveda a notificarti un avviso per comunicarti che ha avviato la procedura per la radiazione.
Dal momento del ricevimento dell'avviso avrai a disposizione 30 giorni di tempo per dimostrare, alternativamente:
-di aver già provveduto al pagamento dei bolli per gli anni che ti sono contestati, presentando le relative ricevute. In particolare, ti basta presentare anche solo la ricevuta di pagamento relativa ad uno degli anni che ti sono contestati;
-che avevi ottenuto l'esenzione dal pagamento del bollo percché, per esempio, usufruisci della Legge 104, oppure perché la tua è una macchina d'epoca in quanto ha più di 30 anni, ecc.;
-che avevi venduto il veicolo o che ne avevi perso il possesso e, dunque, che non spettava a te pagare il bollo in almeno uno degli anni che ti sono contestati;
-metterti in regola e pagare le annualità richieste, oltre agli interessi e alle sanzioni conseguenti al ritardo. In proposito, ti ricordiamo che se paghi il bollo oltre 1 anno dalla sua scadenza, la sanzione è pari al 30% dell'importo originariamente dovuto oltre agli interessi moratori.
Se nei 30 giorni a tua disposizione dalla notifica dell'avvisio dell'avvio del procedimento non provvedi a regolarizzare la tua posizione in una dei modi che ti abbiamo appena indicato, la Regione disporrà la cancellazione del veicolo dal P.R.A. e dall'archivio nazionale e gli organi di polizia provvederanno a rititrare il libretto e le targhe, che saranno materialmente staccate dal veicolo.
La radiazione d'uffico è comunque una procedura rimessa all'iniziativa della tua Regione; di conseguenza, gli adempimenti previsti dall'art 96 del codice della strada troveranno applicazione solo se la Regione, in quanto ente impositore, deciderà di adottarli. Di recente, per esempio, Puglia, Piemonte e Lombardia hanno scelto di ricorrere alla radiazione d'ufficio.
Che cosa succede se si circola con un veicolo radiato d'ufficio?
La radiazione d'ufficio è un provvedimento particolarmente grave perché non ti sarà più consentito circolare con il veicolo che è stato cancellato dal P.R.A. e dall'archivio nazionale. Come sai, infatti, è necessario essere in possesso della carta di circolazione e ed essere muniti di targa per poter circolare che,però, in caso di radiazione, vengono ritirate.
Se sei sorpreso a circolare con un veicolo radiato, infatti, andrai incontro alle stesse sanzioni previste per chi circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione, consistenti in una multa da 431 euro a 1.734 euro e nella confisca del veicolo.
Giurisprudenza annotata
La Corte di Cassazione ha stabilito che l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Allo stesso modo, però, la Suprema Corte ha chiarito che nello stesso termine di tre anni si prescrive anche il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte.
Cass. sent. n. 3658/2007