Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
Art. 98 codice della strada: Circolazione di prova

Codice della strada Aggiornato il 11 Febbraio 2019
1. Abrogato (2)
2. Abrogato (2)
3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 ad euro 335. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.
4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 168 ad euro 674; ne consegue in quest’ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
4- bis Abrogato. (3)
(1) La materia è ora regolata dal DPR 474/2001, che si riporta di seguito.
(2) Commi abrogati dal citato DPR 474/2001
(3) Comma abrogato dal D.L 162/08 convertito con modificazioni dalla L. 201/08.DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2001, n.474 – Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli. (in G.U. 30 gennaio 2002) Art. 1. – Autorizzazione alla circolazione di prova 1. L’obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo: a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli; b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici; c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell’articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento; d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto. 2. L’autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ha validità annuale. 3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell’autorizzazione. 4. L’autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell’autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega. 5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso si applicano le sanzioni previste dall’articolo 98, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Art. 2. – Targhe di prova 1. Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al comma 1, dell’articolo 1, munito dell’autorizzazione, espone posteriormente una targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione, recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell’autorizzazione medesima. Per gli autotreni o autoarticolati, la targa è applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. In caso di omissione, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare, senza oneri per lo Stato, la produzione e la distribuzione delle targhe di prova ai soggetti esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti stabiliti dallo stesso Ministero. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla omologazione delle apparecchiature per la produzione delle targhe di prova. È consentito un unico esemplare della targa per ogni autorizzazione. 3. La targa è composta, nell’ordine, da due caratteri alfanumerici, dalla lettera “P” e da cinque caratteri alfanumerici. Il fondo della targa è bianco. Il colore dei caratteri e della lettera “P” è nero. I caratteri alfanumerici e la lettera “P” sono realizzati mediante imbutitura profonda 1,4 ± 0,1 millimetri di un supporto metallico piano in lamiera di alluminio dello spessore di 1,00 ± 0,05 millimetri ricoperto di pellicola retroriflettente autoadesiva. 4. Le dimensioni della targa ed il formato dei relativi caratteri sono quelli previsti nella figura allegata al presente regolamento. Il modello è depositato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze, determina con decreto l’importo della maggiorazione prevista dall’articolo 101, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso in cui la targa sia prodotta dai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. Art. 3. – Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione dell’autorizzazione alla circolazione di prova e della targa 1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell’autorizzazione, il titolare della stessa ne fa denuncia entro quarantotto ore agli organi di Polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano ricevuta, e provvede alla distruzione della relativa targa. 2. Il titolare, sulla base della ricevuta di resa denuncia, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione. 3. In caso di deterioramento dell’autorizzazione, il titolare, previa distruzione della relativa targa, chiede il rilascio di una nuova autorizzazione e, contestualmente, restituisce quella deteriorata. 4. In caso di smarrimento o sottrazione della targa, si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 5. In caso di distruzione della targa, il titolare provvede, ai sensi e nei limiti dell’articolo 2, a munirsi di un nuovo esemplare. Allo stesso modo provvede in caso di deterioramento della targa, previa distruzione della stessa. 6. Il titolare che, successivamente alla richiesta di cui al comma 2, rientra in possesso dell’autorizzazione o della targa smarrita o sottratta, provvede alla sua distruzione. Art. 4. – Abrogazioni Omissis. Le modifiche sono già riportate nei testi
Commento
Stai pensando di acquistare un'auto nuova e hai intenzione di chiedere al concessionario di farti provare la macchina. Il titolare, però, ti dice che puoi provarla solo nel piazzale antistante il salone perché non ha la targa-prova. Devi sapere, infatti, che le macchine non ancora immatricolate possono circolare su strada solo se munite di un'apposita autorizzazione per la circolazione di prova.
La circolazione di prova non è regolata dal codice della strada. L'art. 98 del codice della strada, tuttavia, stabilisce quali sono le sanzioni che si applicano nel caso in cui si circola con un veicolo in prova senza seguire le prescrizioni di legge.
Che cos'è la circolazione di prova?
La circolazione di prova consiste nella possibilità di circolare su strada con un veicolo non immatricolato, previa autorizzazione rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ad ogni autorizzazione è associato un unico esemplare di targa-prova e, per ogni autorizzazione, bisogna stipulare una polizza assicurativa per la copertura in caso di sinistri.
L'autorizzazione e la targa-prova, tuttavia, possono essere rilasciate solo per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, oppure per dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento.
Visti i motivi per i quali è possibile ottenere il rilascio dell'autorizzazione e della targa prova, esse possono essere chieste solo da specifiche categorie di soggetti, ossia:
- i costruttori di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, i concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
- i costruttori di carrozzerie e di pneumatici;
- i costruttori di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
- gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.
Ogni autorizzazione ha validità di un anno e deve essere tenuta a bordo del veicolo. Ogni autorizzazione, inoltre, può essere utilizzata per la circolazione di un solo veicolo per volta.
Per capire, il concessionario di auto, dopo avere ottenuto il rilascio dell'autorizzazione e della targa-prova, potrà utilizzarle su un solo veicolo per volta (per esempio, quello che tu vuoi provare in vista dell'acquisto) ma non solo per quel veicolo. Se, infatti, il cliente entrato in concessionaria dopo di te chiede di provare un'altra macchina, il concessionario utilizzerà la stessa autorizzazione e la stessa targa prova che aveva usato per farti provare la macchina a cui eri interessato.
L'autorizzazione deve essere tenuta all'interno del veicolo utilizzato per la circolazione di prova e la targa-prova deve essere esposta. Durante la circolazione, inoltre, il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di delega devono trovarsi a bordo del veicolo.
Quali sono le sanzioni previste dall'art. 98 del codice della strada?
L'art. 98 del codice della strada, come abbiamo già detto, si limita a prevedere le sanzioni applicabili nel caso in cui:
- si circola con un veicolo non immatricolato, utilizzando l'autorizzazione e la targa-prova per scopi diversi da quelli stabiliti dalla legge. E' il caso, per esempio, del concessionario che usa la targa-prova per circolare con una macchina presente nel suo salone per fare una gita fuori città;
- il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega, come nel caso in cui il concessionario ti lascia provare la macchina da solo senza che lui o un suo dipendente delegato ti accompagnino.
Le sanzioni previste consistono nel pagamento di una multa di importo compreso tra 87 e 345 euro. Se le violazioni vengono commesse per più di tre volte, la multa da pagare sarà di importo compreso tra 173 e 695 euro e., inoltre, sarà applicata anche la sanzione accessoria della confisca del veicolo.
Giurisprudenza annotata
La Corte di Cassazione ha stabilito che è legittima l'applicazione della multa e della confisca del veicolo previste dall'art. 93 del codice della strada quando non sono rispettate le formalità per la circolazione dei veicoli in generale, nel caso in cui il veicolo, pur essendo autorizzato alla circolazione di prova, non aveva a bordo l'apposita autorizzazione e la targa-prova e circolava privo di copertura assicurativa. In tale circostanza, dunque, non possono trovare applicazione le sanzioni previste dall'art. 98 del codice della strada, che punisce solo il caso in cui si adibisce un veicolo in circolazione di prova ad un uso diverso o il caso in cui il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente.
Cass. sent. n. 19432/2010