Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015
Art. 131 codice penale: Reato complesso. Procedibilità di ufficio

Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015
Nei casi preveduti dall’articolo 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti, si deve procedere di ufficio (1) (2).
Commento
(1) L’opinione dominante ritiene che la norma in esame sia superflua nell’ambito del sistema penale, in quanto, in assenza di una esplicita previsione legislativa che subordini la perseguibilità del reato complesso alla querela della persona offesa, discende già dai principi generali al procedibilità ex officio, anche se a comporre il reato complesso siano intervenuti fatti punibili a querela.
(2) L’art. 589, c. 4 [v. →], concernente l’omicidio colposo di più persone ovvero l’omicidio accompagnato dalla lesione (pure colposa) di una o più persone, configura, secondo l’opinione prevalente, rispettivamente, un caso di concorso formale omogeneo e un’ipotesi di concorso formale eterogeneo [v. Libro I, Titolo III , Capo III ].
In una pronuncia, viceversa, la Corte di Cassazione ha inquadrato siffatta disposizione nell’ambito del reato complesso: in tal modo ha negato, ai sensi dell’art. 131, la necessità della querela per le lesioni personali cagionate dall’agente (essendo, il contestuale omicidio, procedibile d’ufficio).