Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015
Art. 132 codice penale: Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena: limiti

Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015
Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente (1); esso deve indicare i motivi che giustificano l’uso di tale potere discrezionale (2) (3).
Nell’aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge (4).
Commento
(1) La discrezionalità non è incondizionato «arbitrium iudicis», ma apprezzamento di fatto che opera nell’osservanza di criteri legalmente predeterminati.
Il suo ambito di operatività è segnato da: a) limiti «esterni» (il cd. spazio edittale: minimi e massimi di pena); b) limiti «interni», rinvenibili nell’art. 133 [v. →] e sintetizzati nelle formule della retribuzione (gravità complessiva del fatto) e prevenzione speciale (capacità a delinquere).
Si parla, pertanto, di discrezionalità vincolata (o regolamentata), nella quale l’osservanza dei limiti legali si riflette ed è garantita dall’obbligo di motivazione [v. nota (2)].
L’attività valutativa del giudice investe, poi, anche altri campi, quali la scelta tra pene edittali comminate alternativamente, l’individuazione di eventuali attenuanti generiche [v. 62bis] o indefinite, il bilanciamento tra le circostanze eterogenee [v. 69], la concedibilità della sospensione condizionale della pena [v. 163], l’ammissione del contravventore all’oblazione [v. 162bis], la concessione del perdono giudiziale [v. 169], la concessione del beneficio della non menzione della condanna [v. 175], l’accertamento in concreto della pericolosità sociale ai fini dell’applicazione, della scelta e della revoca delle misure di sicurezza [v. 199 ss.], la dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato [v. 103-105] o di tendenza a delinquere [v. 107] etc.
(2) In attuazione del principio costituzionale di motivazione obbligatoria dei provvedimenti giurisdizionali [art. 111 Cost.], la disposizione, nel riconoscere al giudice un potere discrezionalmente vincolato di quantificazione del trattamento sanzionatorio, gli impone, nel contempo, di esplicitare i criteri di legge che hanno orientato la sua scelta. Viene, così, garantito il controllo della conformità a parametri legali di un potere che non è incondizionato, ma normativamente regolamentato.
Ha, peraltro, precisato la Cassazione che, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Cass. 23-11-2015, n. 46412).
Per converso, quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall’art. 133 c.p., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio (Cass. 15-9-2008, n. 35346).
(3) L’art. 58 della legge n. 689/1981 conferisce al giudice un potere di sostituzione della pena detentiva, potere che va esercitato nell’osservanza dei criteri indicati nell’art. 133. Verificata in senso positivo tale possibilità, dovrà «tra le pene sostitutive scegliere quella più idonea al reinserimento sociale del condannato».
(4) La Cassazione ha precisato che l’obbligo stabilito dall’art. 132, comma secondo, c.p., di non oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, impone che tali limiti non possano essere superati neanche per effetto dell’applicazione della diminuente derivante dalla scelta della pena patteggiata, avente natura conforme alle attenuanti (così Cass. 4-9-2003, n. 35164).
La prassi giurisprudenziale ha dimostrato, da una parte, di interpretare la discrezionalità in chiave di benignitas sanzionatoria (sotto forma di generalizzata applicazione della pena nel minimo edittale della concessione automatica delle attenuanti generiche [v. 62bis] e della sospensione condizionale della pena [v. 163] etc.); dall’altra, di interpretare riduttivamente l’obbligo di motivazione, accontentandosi di «formule pigre», nelle quali il giudice si limita a qualificare «congrua» o «adeguata» la pena, tenuto conto — genericamente — dei criteri di cui all’art. 133 (e ciò soprattutto se la pena è applicata nel minimo o in misura di poco superiore).
Si assiste, peraltro di recente, ad un’importante inversione di tendenza che, stigmatizzata la tecnica delle formule stereotipate o delle motivazioni implicite, recupera il più autentico significato della previsione normativa di cui all’art. 133, imponendo al giudice l’obbligo di esplicitare con precisione il procedimento logico seguito in aderenza ai criteri di legge. Ciò, tuttavia, non significa che il giudice sia tenuto a dar conto di tutti gli elementi di cui all’art. 133 c.p. ma solo di quelli a cui si riferisce, nella valutazione della fattispecie criminosa. In tal senso si è espressa, la Cassazione, precisando che il giudice debba dar ragione del corretto esercizio del potere discrezionale, specificando quali criteri, di cui all’art. 133, siano ritenuti rilevanti, escludendosi che possano avere rilievo mere «formule di stile», quali l’«entità del fatto » e la «personalità dell’imputato» (Cass. 12-6-2003, n. 25654).
Giurisprudenza annotata
Potere discrezionale
La scelta della sanzione disciplinare da irrogare al magistrato che sia incorso in violazioni disciplinari spetta - in mancanza di contrarie previsioni di legge ed in applicazione analogica (analogia juris) del principio desumibile dagli art. 132 e 133 c.p. - al potere discrezionale della sezione disciplinare del C.s.m., la quale deve indicare i motivi della scelta compiuta, relativamente, in particolare, alla gravità dell'illecito ed alla capacità o meno dell'incolpato di commetterne altri.
Cassazione civile sez. un. 24 febbraio 2014 n. 4323
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli art. 132 e 133 c.p.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione. (Rigetta, App. Venezia, 10/07/2012 )
Cassazione penale sez. V 30 settembre 2013 n. 5582
La quantificazione della sanzione penale tra il minimo e il massimo deve tener conto, ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., anche della gravità del fatto. L'essersi procacciato una quantità particolarmente rilevante di sostanze psicotrope per un motivo bagatellare (finanziarsi un viaggio per assistere ad una partita di basket) non permette la riduzione della pena.
Cassazione penale sez. III 10 gennaio 2013 n. 9556
La graduazione della pena, anche rispetto agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli art. 132 e 133 c.p.; ne consegue che è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena.
Cassazione penale sez. III 02 luglio 2010 n. 35946
L'obbligo stabilito dall'art. 132 comma 2 c.p., impone di non oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, dopo che siano stati computati tutti gli aumenti e le diminuzioni relativi al concorso di circostanze attenuanti e aggravanti, e tali limiti non possono essere superati neanche per effetto dell'applicazione della diminuente derivante della scelta della pena patteggiata, avente natura conforme alle attenuanti. (Fattispecie nella quale il giudice aveva applicato, per il reato di furto pluriaggravato, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, la pena di mesi tre di reclusione).
Cassazione penale sez. IV 19 giugno 2003 n. 35164
È insindacabile la motivazione con la quale il giudice di secondo grado, nell'ambito del potere discrezionale di cui all'art. 132 c.p., giustifica ampiamente l'utilizzo dei parametri normativi in tema di determinazione giudiziale della pena indicati dall'art. 133 c.p., pervenendo a una scelta ponderata benché severa (nella specie, la Corte d'appello di Torino rideterminava la pena per il genitore ritenuto responsabile degli abusi sessuali riconducibili all'epoca dei fatti agli art. 519 e 521 c.p., e precisamente la elevava dai sei anni disposti dal giudice di primo grado in nove anni di reclusione, concordando per un verso sul fatto che l'ambiente moralmente degradato in cui viveva l'imputato induceva a non determinare la pena in coincidenza con il massimo edittale, ma osservando per altro verso come la gravità dei moventi attinenti al soddisfacimento della più bassa sfera di una corporalità di tipo animale, comportasse non solo il diniego delle attenuanti generiche, ma anche la determinazione della pena in misura più adeguata alla quasi estrema gravità dei reati, sotto i profili sia oggettivi, che soggettivi).
Cassazione penale sez. III 06 febbraio 2001
In materia di sostituzione delle pene detentive brevi, e con riferimento ai criteri di cui agli art. 132 e 133 c.p., il giudice non può includere nel criterio di scelta l'eventuale "convenienza", prospettata dalla parte, di vedersi infliggere la pena detentiva, intrinsecamente più grave (nella specie, l'arresto), invece di quella pecuniaria (nella specie, l'ammenda); e ciò in funzione dell'applicabilità del meccanismo di sostituzione ai sensi dell'art. 53 l. n. 689 del 1981. Ne deriva che non può configurarsi, nella fattispecie, come "carenza di motivazione" il silenzio della sentenza impugnata in ordine all'anomala richiesta avanzata, in via subordinata, dal difensore, poiché la implicita ma inequivoca risposta negativa a detta istanza si evince dal corretto riferimento del giudice ai menzionati criteri di cui all'art. 133 c.p. e, segnatamente, alla "vita anteatta del reo": riferimento manifestamente correlato alla funzione rieducativa inerente al genere di sanzione in concreto irrogata.
Cassazione penale sez. III 25 marzo 1999 n. 5583
La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 168 comma 1 c.p. - per l'implicita riprovazione, speculare alla prognosi di ravvedimento a suo tempo formulata a favore dell'imputato - postula necessariamente una sentenza pronunciata sulla base di un accertamento di responsabilità fondato su una "cognitio plena", nel contraddittorio delle parti, quella decisione, cioè adottata a conclusione del giudizio ordinario (art. 529 ss. c.p.p.) o speciale (art. 442, 453 c.p.p.), con la quale il giudice, "se l'imputato risulta colpevole pronuncia sentenza di condanna applicando la pena" (art. 553 comma 1 c.p.p.) che egli individua e quantifica nell'esercizio del suo potere discrezionale (art. 132 e 133 c.p.); poiché un simile tipo di accertamento non viene, invece, compiuto con la sentenza di cui all'art. 444 ss. c.p.p., che si sostanzia nell'applicazione di una pena "senza giudizio", perché il giudice non deve dichiarare la colpevolezza dell'imputato, ma deve far riferimento all'accordo tra p.m. ed imputato sul merito dell'imputazione, pur esercitando autonomi poteri di controllo sull'accordo stesso, ne consegue che la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena non può derivare da una pronuncia di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Cassazione penale sez. un. 08 maggio 1996 n. 11