Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015
Art. 273 codice penale: Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale

Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015
Art. dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte cost. con sent. 28-6-1985, n. 193. Il testo originario così disponeva:
«Chiunque senza autorizzazione del Governo promuove, costituisce, organizza o dirige nel territorio dello Stato associazioni, enti o istituti di carattere internazionale, o sezioni di essi, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire un milione a quattro milioni.
Se l’autorizzazione è stata ottenuta per effetto di dichiarazioni false o reticenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa non inferiore a lire due milioni».
Giurisprudenza annotata
Misure cautelari
Anche dopo l'introduzione del comma 1 bis dell'art. 273 c.p. ad opera dell'art. 11 comma 1 l. 63/2001, rimangono diversi i canoni valutativi dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'applicabilità di una misura cautelare personale rispetto a quelli validi per la pronuncia di condanna, non essendo richiesto nel primo caso che gli indizi siano "gravi, precisi e concordanti". Infatti il comma 1 bis dell'art. 273 - introdotto dalla l. 63/2001, attuativa dei principi del giusto processo in materia di formazione e valutazione della prova - non richiama il comma 2 dell'art. 192, bensì soltanto i commi 3 e 4, nonché gli art. 195, 7, 203 e 271.1.
Cassazione penale sez. I 24 gennaio 2002 n. 10000