Codice penale Aggiornato il 13 febbraio 2015
Codice penale Art. 289 codice penale: Attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali
Codice penale Aggiornato il 13 febbraio 2015
È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente: 1) al Presidente della Repubblica o al Governo l’esercizio delle attribuzioni o prerogative conferite dalla legge; 2) alle assemblee legislative o ad una di queste, o alla Corte costituzionale o alle assemblee regionali l’esercizio delle loro funzioni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l’esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette.
Articolo così modificato dalla L. 30 luglio 1957, n. 655.
Giurisprudenza annotata
Alto tradimento
Il procedimento concernente il reato di alto tradimento, reato previsto e punito dal combinato disposto degli art. 289 c.p. e 77 c.p.m.p., contestato ad alcuni imputati in data successiva all'entrata in vigore del codice di procedura penale attualmente vigente, deve ritenersi avvinto dal vincolo di connessione probatoria, ex art. 45 n. 4 c.p.p. del 1930, ai vari procedimenti per altri reati, poi definiti con sentenza istruttoria, nei quali risultavano certamente soddisfatte le condizioni previste dall'art. 242 comma 1 lett. c) (contestazione dei fatti reato ascritti a numerosi imputati a seguito di mandato di comparizione emesso dal giudice istruttore).
Corte assise Roma 01 dicembre 2000
Il reato di alto tradimento, previsto e punito dal combinato disposto degli art. 289 c.p. e 77 c.p.m.p., costituisce un reato autonomo rispetto a quello di attentato agli organi costituzionali, e ad esso deve attribuirsi natura militare. Infatti, ai sensi dell'art. 37 c.p.m.p., qualunque violazione della legge penale militare è reato militare e l'alto tradimento è indicato proprio come il primo dei reati militari contro la fedeltà e la difesa militare; è inoltre significativo che il legislatore (art. 3 r.d.l. n. 1386 del 1941, conv. in l. n. 540 del 1942) abbia stimato necessario prevedere quale condizione di procedibilità per il delitto punito ex art. 77 c.p.m.p., l'autorizzazione del ministro della giustizia, provvedimento evidentemente superfluo se la fattispecie "de qua" avesse avuto la natura di forma circostanziata del reato previsto e punito dall'art. 289 c.p.
Corte assise Roma 01 dicembre 2000
Attentato agli organi dello Stato
Il "fatto" di cui al cpv dell'art. 289 c.p. deve essere anche solo astrattamente idoneo a turbare l'espletamento regolare delle funzioni dell'assemblea: esso, pertanto, può essere anche di ordine meramente psicologico, purché sufficiente ed atto a provocare il turbamento.
Tribunale Perugia 23 gennaio 1995
Il delitto previsto dal cpv dell'art. 289 c.p. consiste nel compiere atti diretti a turbare l'esercizio delle funzioni del capo dello Stato, del governo, di una assemblea legislativa, della Corte costituzionale, o, ancora, di una assemblea regionale; trattasi non di una ipotesi attenuata rispetto a quella prevista dal comma 1, ma di una ipotesi diversa, diretta, anziché ad impedire, soltanto a turbare la serenità e la normalità dell'esercizio della attività funzionale dell'organismo protetto.
Tribunale Perugia 23 gennaio 1995

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