Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015
Art. 371-bis codice penale: False informazioni al pubblico ministero

Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015
Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni (1).
Ferma l’immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere (2).
(1) Comma così modificato dall’art. 25, comma 1, L. 8 agosto 1995, n. 332.
(2) Articolo aggiunto dall’art. 11, comma 1, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
Successivamente l’art. 25, comma 2, L. 8 agosto 1995, n. 332, ha aggiunto il presente comma.
Giurisprudenza annotata
False informazioni al pubblico ministero
Integra il delitto di intralcio alla giustizia previsto dall'art. 377 c.p. in relazione alle ipotesi di cui agli art. 371 bis o 372 c.p., secondo la fase procedimentale o processuale in cui viene posta in essere, la condotta di chi offre o nel promette denaro o altra utilità al consulente tecnico del p.m. al fine di influire sul contenuto della consulenza, anche quando l'incarico a questi affidato implica la formulazione di giudizi di natura tecnico-scientifica. (Annulla in parte con rinvio, App. Roma, 02/05/2012 )
Cassazione penale sez. un. 25 settembre 2014 n. 51824
È inammissibile la q.l.c. dell'art. 322, comma 2, c.p., censurato, in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui per l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità al consulente tecnico del p.m. per il compimento di una falsa consulenza prevede una pena superiore a quella prevista per la subornazione del perito di cui all'art. 377, comma 1, c.p., in relazione all'art. 373 c.p. La pronuncia richiesta dal rimettente indirizzata ad ottenere l'equiparazione, “quoad poenam”, della subornazione del consulente del p.m. a quella del perito, non garantisce il ripristino del principio di eguaglianza, che si deduce violato, ma dà anzi luogo ad un assetto non in linea con le coordinate generali del sistema, in quanto le false informazioni al p.m. (art. 371 bis c.p.) sono punite con pena sensibilmente inferiore a quella della falsa testimonianza (art. 372 c.p.) e lo scarto si ripercuote puntualmente sul regime sanzionatorio della subornazione; il che risponde pienamente alla logica del processo accusatorio ove l'organo dell'accusa è una parte e gli elementi dallo stesso raccolti fuori del contraddittorio non assumono, di norma, la dignità di prove, diversamente da quanto avviene per le dichiarazioni rese davanti al giudice, le quali hanno, dunque, un maggior "valore intrinseco". La stessa logica imporrebbe, dunque, che la subornazione del consulente tecnico del p.m. fosse punita con pena non già eguale, ma anch'essa inferiore a quella comminata per la subornazione del perito, ausiliario del giudice.
Corte Costituzionale 10 giugno 2014 n. 163
L'elemento materiale del delitto di false dichiarazioni al pubblico ministero consiste nella mera difformità tra quanto la persona dichiara e ciò che invece effettivamente conosce sui fatti in ordine ai quali è interrogata, essendo dunque del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato che le false dichiarazioni risultino successivamente ininfluenti ai fini dell'accertamento della verità dei fatti. Dichiara inammissibile, App. Catanzaro, 27/05/2008
Cassazione penale sez. VI 26 gennaio 2010 n. 7358
In base al principio di specialità, deve escludersi la configurabilità del delitto di cui all'art. 371 bis c.p. nell'ipotesi in cui la prospettazione di false accuse rivolte a terzi in sede di informazioni assunte dal p.m. integri gli estremi del delitto di calunnia.
Cassazione penale sez. VI 05 novembre 2009 n. 2421