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Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015

Art. 373 codice penale: Falsa perizia o interpretazione

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Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015



Il perito o l’interprete, che, nominato dall’Autorità giudiziaria [c.p.c. 61, 122-123; c.p.p. 220, 143], dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell’articolo precedente [375-377, 384, c.p.p. 476] (1) (2).

La condanna importa, oltre l’interdizione dai pubblici uffici [28], l’interdizione dalla professione o dall’arte [30].

Commento

Perito: [v. 366]; Interprete: [v. 366]; Autorità giudiziaria: [v. 361]; Condanna: [v. 368]; Interdizione dai pubblici uffici: [v. 28]; Interdizione da una professione o dall’arte: [v. 30].

(1) Non è agevole stabilire quando ricorra la prima forma di condotta criminosa delineata dalla norma, consistente nel dare pareri o interpretazioni mendaci. Secondo la prevalente dottrina è necessario che il perito o l’interprete facciano dichiarazioni non conformi al loro convincimento personale.

(2) Per l’estensione della punibilità della fattispecie in esame ai fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria all’estero, cfr. art. 384bis, inserito dall’art. 17, l. 5-10-2001, n. 367 (nota come legge sulle rogatorie internazionali).

 

Giurisprudenza annotata

Falsa perizia

È inammissibile la q.l.c. dell'art. 322, comma 2, c.p., censurato, in riferimento all'art. 3 cost., nella parte in cui per l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità al consulente tecnico del p.m. per il compimento di una falsa consulenza prevede una pena superiore a quella prevista per la subornazione del perito di cui all'art. 377, comma 1, c.p., in relazione all'art. 373 c.p. La pronuncia richiesta dal rimettente indirizzata ad ottenere l'equiparazione, “quoad poenam”, della subornazione del consulente del p.m. a quella del perito, non garantisce il ripristino del principio di eguaglianza, che si deduce violato, ma dà anzi luogo ad un assetto non in linea con le coordinate generali del sistema, in quanto le false informazioni al p.m. (art. 371 bis c.p.) sono punite con pena sensibilmente inferiore a quella della falsa testimonianza (art. 372 c.p.) e lo scarto si ripercuote puntualmente sul regime sanzionatorio della subornazione; il che risponde pienamente alla logica del processo accusatorio ove l'organo dell'accusa è una parte e gli elementi dallo stesso raccolti fuori del contraddittorio non assumono, di norma, la dignità di prove, diversamente da quanto avviene per le dichiarazioni rese davanti al giudice, le quali hanno, dunque, un maggior "valore intrinseco". La stessa logica imporrebbe, dunque, che la subornazione del consulente tecnico del p.m. fosse punita con pena non già eguale, ma anch'essa inferiore a quella comminata per la subornazione del perito, ausiliario del giudice.

Corte Costituzionale  10 giugno 2014 n. 163  

 

È inammissibile la q.l.c. dell'art. 322, comma 2, c.p. – nella parte in cui per l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità al consulente tecnico del p.m. per il compimento di una falsa consulenza prevede una pena superiore a quella di cui all'art. 377, comma 1, c.p., in relazione all'art. 373 c.p. – sollevata in riferimento all'art. 3 cost. sotto il profilo della disparità di trattamento di situazioni analoghe, prevedendo che l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità al consulente tecnico del p.m. sia punita più gravemente dell'analoga offerta o promessa rivolta al perito (ausiliare del giudice) e al consulente tecnico del giudice civile, nonché sotto l'ulteriore profilo della irragionevolezza del trattamento sanzionatorio differenziato a seconda che il consulente tecnico del p.m. sia chiamato ad esprimere una valutazione tecnico-scientifica ovvero a descrivere fatti accertati.

Corte Costituzionale  10 giugno 2014 n. 163  

 

Non è manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 322, comma 2, c.p. (istigazione alla corruzione propria) in riferimento all'art. 3 cost. sotto il duplice profilo della disparità di trattamento di situazioni analoghe e della irragionevolezza, nella parte in cui prevede che l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità al consulente tecnico del p.m., per il compimento di una falsa consulenza, è punita con una pena superiore a quella del reato di intralcio alla giustizia di cui all'art. 377, comma 1, c.p., in relazione all'art. 373 c.p., per il caso di analoga condotta nei confronti del perito.

Cassazione penale sez. un.  27 giugno 2013 n. 43384  

 

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 373 c.p. la falsità può presentarsi in due forme, di cui una consistente nel dare pareri o interpretazioni mendaci e l'altra consistente nell'affermare fatti non conformi al vero. Nella prima forma il mendacio è integrato dalla divergenza tra il convincimento reale e quello manifestato dal perito nell'elaborato prodotto in giudizio.

Ufficio Indagini preliminari Pescara  09 maggio 2011

 

La persona che per effetto del reato di falsa perizia subisce danni civilmente risarcibili non è legittimata a proporre opposizione all'archiviazione. Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, il bene giuridico tutelato dall'art. 373 c.p. è il corretto svolgimento dell'attività giudiziaria, conseguentemente la persona offesa dal reato è esclusivamente lo Stato-collettività.

Ufficio Indagini preliminari Pescara  09 maggio 2011

 

In tema di falsa perizia, nel contesto di accertamenti valutativi (nella specie valutazione di ramo aziendale), la presenza di difformi autorevoli pareri nonché l'adesione del primo giudice ad una stima diversa da quella accolta dal giudice di appello sono elementi atti a dimostrare che il risultato della stima debba considerarsi obiettivamente controvertibile e difficilmente rapportabile alla certezza dello schema dettato dall'art. 373 c.p., salva una giustificazione attenta a raccordare la delicatezza del quesito offerto al perito e la certa infedeltà del risultato da questi reso. Annulla con rinvio, App. Torino, 09 Ottobre 2008

Cassazione penale sez. V  12 gennaio 2011 n. 7067  

 

Non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione il privato che risenta di un pregiudizio per il reato di falsa perizia di cui all'art. 373 c.p., trattandosi di una fattispecie incriminatrice lesiva dell'interesse della collettività al corretto funzionamento dell'attività giudiziaria, relativamente al quale l'interesse del privato assume un rilievo solo riflesso e mediato, tale da non consentire l'attribuzione della qualità di persona offesa, ma solo quella di persona danneggiata dal reato.

Cassazione penale sez. VI  10 aprile 2008 n. 17631  

 

Se il reato di falsa perizia sia commesso inducendo in errore il perito (art. 48 e 373 c.p.) per mezzo di un fatto costituente frode processuale (art. 374 c.p.), deve trovare applicazione solo la norma che incrimina la falsa perizia, in base al principio di sussidiarietà tra norme che prevedono stati e gradi diversi di offesa di un medesimo bene (nel caso: il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria), in modo che l'offesa maggiore assorbe quella minore e, di conseguenza, l'applicabilità di una norma è subordinata alla mancata applicazione dell'altra. (Nella specie la Corte ha ritenuto corretto l'operato dei giudici di merito che avevano ritenuto la sussistenza del reato di falsa perizia, e non quello di frode processuale, nel comportamento del soggetto che aveva indotto in errore il perito - il quale aveva conseguentemente redatto una falsa perizia - facendogli pervenire la certificazione relativa a una grave patologia riferentesi a persona diversa).

Cassazione penale sez. VI  30 aprile 1999 n. 1531  

 

A differenza della frode processuale che, quale reato di mera azione e di pericolo, si perfeziona con il semplice compimento dell'azione vietata (l'artificiosa immutazione della cosa, senza che sia necessario attendere il verificarsi di un evento, causalmente connesso con la condotta medesima), la falsa perizia è reato di evento, nel senso che la fattispecie incriminatrice tipicizza un evento esteriore con risultato concettualmente e fenomenicamente separabile dall'azione e a questa legata in base a un nesso di causalità. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione ex art. 373 c.p. del comportamento di un imputato che aveva indotto in errore il perito nominato dal tribunale del riesame per l'accertamento del suo stato di salute, facendogli pervenire la certificazione relativa ad una grave patologia tumorale riferentesi a persona diversa, certificazione assunta a base della relazione peritale che aveva determinato l'immediata scarcerazione dell'imputato).

Cassazione penale sez. VI  30 aprile 1999 n. 1531  



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