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Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015

Art. 380 codice penale: Patrocinio o consulenza infedele

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Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015



Il patrocinatore [c.p.c. 82; c.p.p.96 ss.] o il consulente tecnico [c.p.c. 201; c.p.p. 225], che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all’Autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale (1), è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516 (2) (3) (4).

La pena è aumentata [64]:

1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;

2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato. Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032

(2), se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina [la pena di morte o] (5) l’ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni [383] (6).

Commento

Consulente tecnico: [v. 377]; Autorità giudiziaria: [v. 12]; Reclusione: [v. 23]; Multa: [v. 24]; Imputato: [v. 374bis]; Ergastolo: [v. 22].

Patrocinatore: è il soggetto abilitato a difendere, rappresentare, assistere dinanzi all’autorità giudiziaria.

Collusione: è un’intesa tra due o più persone indirizzata a conseguire un determinato fine tradendo l’altrui fiducia.

Nocumento: è qualsiasi pregiudizio, economico e non, arrecato alla parte difesa, rappresentata o assistita.

(1) Le parole «o alla Corte penale internazionale» sono state inserite ex art. 10, c. 10, l. 20-12-2012, n. 237. Il novero dei correttivi finalizzati ad adeguare il nostro sistema penale ai precetti dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale comprende, dunque, anche l’estensione delle tutele predisposte dalla norma in esame (tutele aventi ad oggetto, come sopra accennato, ad un tempo, l’interesse pubblico al normale funzionamento dell’attività giudiziaria — interesse potenzialmente pregiudicato da un patrocinio infedele o insidioso — nonché l’interesse processuale particolare della persona difesa o assistita) ai fatti di infedeltà professionale connessi a procedimenti innanzi alla Corte penale internazionale. Per un cenno al fondamento del correttivo che in questa sede si annota, nonché ai profili disciplinari generali di tale organo giudiziario internazionale, si rinvia a quanto detto in commento all’art. 343bis.

(2) Pene aggiornate a norma dell’art. 113, c. 1, l. 689/1981.

(3) In giurisprudenza si è precisato che, come si evince dalla lettera di tale articolo, per la sussistenza del reato di patrocinio infedele è strutturalmente necessaria la instaurazione di un procedimento dinanzi all’Autorità giudiziaria, quale elemento costitutivo del reato, cosicché ritenere comprese nella previsione legislativa anche le attività poste in essere prima dell’instaurazione del procedimento, e ad esso prodromiche, integra una violazione del principio di tipicità del precetto penale (così Cass. 25-2-2005, n. 7384, e, nel medesimo senso, Cass.12-4-2005, n. 13489). Si segnala, peraltro, che la medesima Corte, ebbe modo di sostenere che ad integrare l’elemento oggettivo del delitto è sufficiente che l’esercente la professione forense si renda infedele ai doveri connessi alla accettazione dell’incarico di difendere taluno dinanzi all’autorità giudiziaria, indipendentemente dall’attuale svolgimento di un’attività processuale e finanche dalla pendenza della lite (Cass.18-1-2005, n. 856).

(4) Il reato in esame è affiancato ai due successivi (altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico; millantato credito del patrocinatore) sotto la comune nozione di prevaricazione, intesa come condotta qualificata dalla violazione di un dovere professionale.

(5) Per l’abrogazione della pena di morte v. nota (2) sub art. 17.

(6) La giurisprudenza ipotizza il concorso materiale dei reati di patrocinio infedele e di truffa, nell’ipotesi in cui il patrocinatore, con la sua condotta infedele, occultando notizie o comunicando notizie false sul corso del processo, oltre a recare danno alla parte assistita procuri dolosamente a se stesso un ingiusto profitto.

Giurisprudenza annotata

Infedele patrocinio

In tema di patrocinio infedele, la persona privata offesa non può che essere la persona o parte specificamente assistita in giudizio dal difensore infedele, che subisce un danno diretto dal contegno antidoveroso del legale, e non anche la sua controparte processuale, salvo il caso di collusione tra i patrocinatori di una parte processuale con la "parte avversaria", in quanto a sua volta rappresentata da patrocinatori infedeli.

Cassazione penale sez. VI  28 gennaio 2014 n. 45059  

 

La persona offesa del reato di patrocinio infedele di cui all'art. 380 c.p. si identifica, oltre che con la p.a., con la parte assistita in giudizio dal difensore infedele, che subisce direttamente un danno dal contegno antidoveroso del patrocinatore, ma non anche con la sua controparte processuale, salvo il caso di collusione reciproca tra i difensori di una parte processuale con la "parte avversaria", in quanto a sua volta rappresentata da patrocinatori infedeli. (Rigetta, App. Trento sez. dist. Bolzano, 13/12/2012)

Cassazione penale sez. VI  28 gennaio 2014 n. 45059  

 

Il delitto di patrocinio infedele di cui all'art. 380 c.p. ha natura di reato plurioffensivo in quanto, oltre a ledere l'amministrazione della giustizia e il regolare funzionamento dell'attività giudiziaria, che impone di rispettare i principi minimi di correttezza e lealtà, richiede la realizzazione di un evento implicante un nocumento concreto agli interessi della parte processuale difesa dal patrocinatore che si rende inadempiente ai suoi doveri professionali. (Rigetta, App. Trento sez. dist. Bolzano, 13/12/2012)

Cassazione penale sez. VI  28 gennaio 2014 n. 45059  

 

Non integra il reato di patrocinio infedele la condotta dell'avvocato che, dopo aver assistito un creditore nel procedimento per ingiunzione definitosi con la mancata opposizione del debitore, ometta di avviare il procedimento esecutivo mobiliare, e trasmetta al proprio "dominus" un falso verbale di pignoramento da lui stesso redatto. Annulla in parte senza rinvio, App. Torino, 17/01/2012

Cassazione penale sez. VI  12 giugno 2013 n. 39229  

 

La condotta illecita di cui all’art. 380 c.p. può consistere anche nell'occultamento di notizie o nella comunicazione di notizie false e fuorvianti nel corso del processo e, pertanto, può integrare il suddetto reato la condotta posta in essere da un avvocato che abbia sottaciuto, per anni, al proprio cliente di aver omesso di indicare tempestivamente i mezzi di prova utili nella causa da lui patrocinata.

Tribunale La Spezia  25 ottobre 2012 n. 663  

 

Il reato di patrocinio infedele si concretizza in una condotta che, mediante l'infedeltà ai doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte assistita; il nocumento, quale conseguenza della violazione dei doveri professionali, rappresenta dunque l'evento del reato, che non deve essere inteso soltanto come un vero e proprio danno patrimoniale, ma deve essere posto in relazione anche al mancato conseguimento di benefici di natura morale che la parte avrebbe tratto qualora il patrocinatore si fosse comportato lealmente.

Cassazione penale sez. VI  18 aprile 2012 n. 25700  

 

In tema di infedele patrocinio (art. 380 c.p.), non vale ad escludere la sussistenza del reato, qualora questo venga fatto consistere nell'avere il difensore consigliato al proprio assistito una condotta obiettivamente idonea a produrgli nocumento, in quanto vietata e penalmente sanzionata dalla legge, il fatto che l'assistito abbia consapevolmente aderito al suddetto consiglio, giacché il criterio di valutazione della condotta del professionista non riguarda l'incarico ricevuto ma il dovere professionale. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che correttamente fosse stata affermata la sussistenza del reato in un caso in cui il difensore di un soggetto imputato di bancarotta fraudolenta e frode fiscale aveva consigliato al suo assistito di presentare una dichiarazione iva non veritiera, continuando ad utilizzare fatture per operazioni inesistenti, al fine di non rendere evidente l'infedeltà delle dichiarazioni precedenti).

Cassazione penale sez. VI  03 novembre 2011 n. 6703  

 

Integra il reato di patrocinio infedele la condotta dell'avvocato che si traduce nell'istigazione verso il proprio cliente a presentare una dichiarazione i.v.a. non veritiera, costituendo tale condotta violazione del dovere di correttezza, previsto dalla norma deolontologica, e realizzando, inoltre, il nocumento agli interessi della parte richiesto dalla norma incriminatrice, rappresentato dalla commissione del reato di cui all'art. 2 d.lg. n. 74 del 2000. Non esclude la sussistenza del reato il sostanziale consenso del cliente dato all'avvocato, atteso che il consenso deve ritenersi privo di rilevanza in quanto il criterio di valutazione del professionista non riguarda l'incarico ricevuto, ma il dovere professionale.

Cassazione penale sez. VI  03 novembre 2011 n. 6703  

 

Non è raggiunta la prova della colpevolezza per l'imputazione di patrocinio infedele pur quando sia accertata la dolosa astensione del difensore dall'attività processuale per la quale aveva ricevuto il mandato, se non vi è anche la prova del nocumento per gli interessi della parte, che da quella condotta sia derivato. (Fattispecie in cui il legale, dopo aver incassato un anticipo sulla propria parcella e per le spese del procedimento, si era reso irreperibile nei confronti del proprio assistito senza svolgere alcuna attività difensiva in suo favore nel procedimento per cui era stato officiato). Annulla con rinvio, App. Perugia, 17/11/2009

Cassazione penale sez. VI  26 maggio 2011 n. 29653  

 

In tema di patrocinio infedele, il delitto di cui all'art. 380 c.p. non è integrato dalla sola infedeltà ai doveri professionali imposti al difensore, ma occorre la verificazione di un "nocumento" agli interessi della parte, che, quale conseguenza della violazione dei doveri professionali, rappresenta l'evento del reato. In altri termini si tratta di un reato di evento, in cui si richiede che alla condotta del patrocinatore consegua un nocumento, che non deve essere inteso soltanto come un vero e proprio danno patrimoniale, ma anche riferito al mancato conseguimento di benefici di natura morale che la parte avrebbe tratto qualora il patrocinatore si fosse comportato lealmente (nella specie, la Corte ha escluso la configurabilità del reato nei confronti di un legale che, dopo aver ricevuto il mandato difensivo e una somma di denaro come anticipo sulla propria parcella, aveva fatto perdere le sue tracce senza esplicare alcuna attività difensiva).

Cassazione penale sez. VI  26 maggio 2011 n. 29653

 

Per la sussistenza del reato di patrocinio infedele è necessaria, quale elemento costitutivo del reato, la pendenza di un procedimento nell'ambito del quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi assunti con il mandato, anche se la condotta non deve necessariamente estrinsecarsi in atti o comportamenti processuali. Deve escludersi, quindi, il reato nella condotta dell'esercente la professione forense che si renda infedele ai doveri connessi all'accettazione dell'incarico di difendere taluno dinanzi all'autorità giudiziaria in assenza della attuale pendenza del procedimento. (Nella specie, il reato è stato escluso a carico di un avvocato che, dopo essersi fatto consegnare degli acconti per iniziare una causa, in realtà mai l'aveva iniziata).

Cassazione penale sez. II  22 marzo 2011 n. 17106  

 

Il reato di patrocinio infedele è reato di danno che richiede, come elemento costitutivo, la pendenza di un procedimento nel quale debba realizzarsi la violazione degli obblighi assunti cagionanti un nocumento degli interessi del soggetto patrocinato. Non è configurabile il reato di patrocinio infedele, neppure sotto forma di tentativo, qualora la scelta difensiva operata, di per se legittima, ancorchè motivata dalla volontà di favorire altri, non produca alcun danno concreto in capo al proprio assistito. (Nella fattispecie il g.u.p. considerava non configurabile il tentato patrocinio infedele a carico dell'avvocato, che, onde procrastinare una attività istruttoria ex art. 360 c.p.p., formulava esplicita riserva di incidente probatorio, anche al fine di evitare che da detto accertamento potessero emergere indizi a carico del vero mandatario dell'incarico difensivo, senza aver con tale comportamento apportato alcun concreto danno in capo all'assistito).

Ufficio Indagini preliminari Milano  24 dicembre 2010

 



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