Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015
Art. 453 codice penale: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015
È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098 (1): 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori (2); 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l’apparenza di un valore superiore (3); 3) chiunque, non essendo concorso [110] nella contraffazione o nell’alterazione, ma di concerto con chi l’ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato [42] o detiene (4) o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate (5) (6); 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate
[455, 456, 458, 459] (6) (7) (8).
Commento
Contraffare: creare una cosa in tutto simile ad un’altra in modo da trarre in inganno sulla sua essenza; si contraffà una moneta creando una specie metallica che imiti la moneta vera. La contraffazione è, dunque, imitazione del vero, e dev’essere tale che, anche se non perfetta, renda comunque spendibile la moneta o la carta di pubblico credito.
Alterare: modificare l’aspetto, la sostanza o la natura di una cosa; (—) una moneta significa modificarne il valore, nella specie, aumentandolo (es.: doratura di una moneta d’argento).
Concerto: è inteso in senso molto ampio dalla giurisprudenza; infatti, secondo la Cassazione non è richiesta la costituzione di una particolare organizzazione o associazione in seno alla quale i singoli svolgano specifici ruoli, essendo sufficiente, invece, l’esistenza di un qualunque consapevole rapporto,
anche provvisorio, tra falsificatore o intermediario e spacciatore (Cass. 10-4-1989, n. 5006).
La prova del (—) può desumersi da indizi concludenti, quali la scoperta di notevoli quantitativi di banconote falsificate, o la possibilità del rifornimento da parte del possessore, presso la medesima persona (Cass. 22-11-1988, n. 11244).
Intermediario: colui che, acquistando banconote dal falsificatore o da altro che sia con questi in relazione, non le metta direttamente in circolazione, ma provveda a questo scopo a mezzo di altri.
Introduzione nel territorio dello Stato: importazione delle monete alterate o contraffatte dall’estero.
Detenzione: disponibilità, anche temporanea e a qualsiasi titolo, delle monete alterate o contraffatte.
Spendita: consegna della moneta in cambio di altra cosa; fare uso della moneta come mezzo di pagamento.
Messa in circolazione: qualsiasi fatto, diverso dalla spendita, per effetto del quale la moneta esce dalla sfera dell’agente (donazione, comodato, abbandono etc.).
Acquistare o ricevere: entrare in possesso delle monete a titolo oneroso o gratuito.
(1) Importi incrementati ex art. 113, l. 689/1981.
(2) V. Libro II, Titolo VII, Capo I. Non integra il reato di falso nummario l’attività di creazione di monete o di carte di pubblico credito non realmente esistenti, né mai esistite nella storia dei rapporti economici, finanziari e commerciali (Cass. 28-1-2013, n. 4261).
(3) V. art. 454.
(4) La detenzione, che logicamente precede la messa in circolazione, assume valore di autonoma
consumazione del reato qualora, in base a circostanze oggettive certe, risulti essere non contestuale alla messa in circolazione; si deve trattare, cioè, di una precedente detenzione per un tempo apprezzabile.
(5) Colui che nello stesso tempo introduce nello Stato, detiene e spende monete contraffatte o alterate deve rispondere di un solo reato e non di reato continuato [v. 812, 455].
(6) Rispondono, per la giurisprudenza, di spaccio di monete false previo concerto sia colui che richieda ad altro di intraprendere lo smercio di monete false, sia colui che accetta la proposta, anche se entrambi non pongano direttamente in circolazione le banconote, ma lo facciano servendosi di una terza persona.
(7) Cfr. anche art. 142, r.d. 28-4-1910, n. 204 (t.u. sulla circolazione dei biglietti di banca).
(8) Per le innovazioni disciplinari connesse all’introduzione dell’euro, ex d.l. 350/2001, conv. in l. 409/2001, vedi nota (2) sub art. 461.
Giurisprudenza annotata
Falsità di monete
L'art. 459 comma 1 c.p., nella parte in cui prevede la punibilità, ai sensi delle disposizioni di cui agli art. 453, 455 e 457 c.p., ma con pene ridotte di un terzo, della condotta consistente nell'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti, deve ritenersi applicabile, per ragioni di ordine logico-sistematico, anche all'ipotesi in cui trattasi di valori di bollo alterati nel loro importo; ciò anche alla luce della espressa equiparazione tra contraffazione e alterazione prevista per la meno grave figura di reato di cui all'art. 464 c.p.
Cassazione penale sez. V 21 novembre 2012 n. 13780
Non sono annoverabili tra le "carte di pubblico credito", quali definite dall'art. 458 c.p., titoli che, pur avendo l'apparenza di essere stati emessi da governi o da altri istituti a ciò autorizzati, siano però di pura fantasia, non avendo in realtà gli enti apparentemente emittenti mai dato luogo alla creazione di titoli della stessa natura. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che potesse configurarsi il reato di cui al combinato disposto degli art. 453 n. 4 e 458 c.p. in un caso in cui i titoli in questione erano costituiti da "bonds" apparentemente emessi dalla "U.S. federal reserve" degli Stati uniti d'America e dalla "Federal reserve bank" di Chicago).
Cassazione penale sez. V 17 ottobre 2012 n. 4261
Non integra l'elemento oggettivo del delitto di falsificazione di titoli di Stato esteri l'attività di falsificazione che non consiste nella contraffazione o nella falsificazione di monete o di carte di pubblico credito effettivamente esistenti, ma nella semplice creazione di monete o carte di pubblico credito del tutto sconosciute alla storia ed alla realtà degli scambi economici, commerciali e finanziari, per non essere mai esistite (fattispecie relativa alla creazione di falsi bond, nella realtà mai emessi dalla U.S. Federal Reserve). Conferma Trib. Potenza ord. 8 marzo 2012
Cassazione penale sez. V 17 ottobre 2012 n. 4261
In tema di falso in monete, avendo l'art. 453 c.p. natura giuridica di norma incriminatrice a fattispecie plurima, deve escludersi il concorso formale di reati quando il fatto integri più condotte tipiche e queste vengano realizzate senza apprezzabile soluzione di continuità sul medesimo oggetto materiale. (In applicazione del suddetto principio di diritto la suprema Corte ha ritenuto costituire un'unica ipotesi delittuosa la condotta di acquisto da parte dell'imputato di banconote false che venivano immediatamente riposte in un fondo a disposizione dello stesso ed ivi detenute).
Cassazione penale sez. V 07 giugno 2012 n. 37632
In tema di reati contro la fede pubblica, la diminuente di cui all'art. 52 quater, comma 3, d.lg. n. 213 del 1998 - per il quale le pene rispettivamente stabilite per i delitti di falso in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461 e 464 c.p.), commessi entro la data dell'1 gennaio 2002, sono diminuite di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data - è applicabile esclusivamente alle falsificazioni concernenti l'euro e non anche alla falsificazione di monete in circolazione al di fuori dell'Unione europea (nella specie dollari USA). Dichiara inammissibile, App. Palermo, 22/04/2010
Cassazione penale sez. V 11 luglio 2011 n. 37355
Integra il reato tentato - e non consumato - di contraffazione di moneta nazionale (art. 56 e 453, comma primo, cod. pen.), la condotta di colui che riproduca immagini corrispondenti a quelle di banconote (nella specie di 50 euro) su fogli formato 4, senza provvedere al taglio di ciascuno dei predetti fogli, in quanto trattasi di reato di pericolo plurioffensivo - a tutela dell'interesse patrimoniale dell'istituto di emissione, dei privati nonché della collettività, sub specie di fede pubblica nella legalità della circolazione monetaria - la cui consumazione è realizzata solo quando la bancarotta sia integralmente riprodotta e sia pronta per l'immissione in circolazione, determinando il pericolo dei suindicati beni giuridici. Rigetta, App. Lecce, 18/03/2010
Cassazione penale sez. V 01 giugno 2011 n. 35774
In tema di falsificazione di monete, ai fini della configurazione del delitto di cui all'art. 453 c.p., è sufficiente una qualsiasi intesa, anche mediata attraverso più soggetti, con i falsificatori, a nulla rilevando che gli intermediari possano essere più o meno vicini ai falsificatori e che questi ultimi o altri precedenti intermediari siano rimasti ignoti, potendosi d'altro canto desumere, in via indiziaria, il previo concerto anche dalla quantità delle banconote oggetto dell'azione.
Corte appello L'Aquila 07 marzo 2011 n. 599
In tema di detenzione e spaccio di monete falsificate, i reati di cui agli art. 453 e 455 c.p. si distinguono da quello previsto dall'art. 457 in quanto nei primi la consapevolezza della falsità deve sussistere nell'agente all'atto della ricezione della moneta falsa, mentre nell'ultimo tale consapevolezza è successiva a tale ricezione. Dichiara inammissibile, App. Bologna, 03 marzo 2009
Cassazione penale sez. V 03 giugno 2010 n. 30927
Ai fini della configurazione del delitto di spendita di monete falsificate, nella specie buoni del Tesoro, (art. 453, comma 3, c.p.), previo concerto con colui che ha eseguito la falsificazione o con un intermediario, è sufficiente una qualsiasi intesa, anche mediata attraverso più soggetti, a nulla rilevando che gli intermediari possono essere più o meno vicini ai falsificatori e che questi ultimi e altri precedenti intermediari siano rimasti ignoti. Il "previo concerto", d'altro canto, può desumersi in via indiziaria dalla quantità delle banconote oggetto dell'azione, dalla frequenza e dalla ripetitività dei rapporti di fornitura. Né, in tal caso, ricorre la più lieve ipotesi di cui all'art. 455 c.p. (spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), per l'integrazione della quale non si richiede l'intesa fra il falsificatore e lo spenditore, ancorché realizzata attraverso l'opera di uno o più mediatori, essendo sufficiente la scienza della falsità al momento dell'acquisto. Dichiara inammissibile, App. Bologna, 19/11/2008
Cassazione penale sez. V 03 giugno 2010 n. 26189