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Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015

Art. 454 codice penale: Alterazione di monete

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Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015



Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore (1), ovvero,
rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516 (2) (3).

Commento

Alterare: [v. 453].

(1) La modificazione di valore può avvenire, in concreto, in due diversi modi e cioè o aumentandone il valore oppure diminuendolo: da ciò due specie di alterazione, la prima incriminata ex art. 453 n. 2, la seconda ai sensi della norma in esame. Entrambi questi delitti possono avere ad oggetto solo monete e non anche carte di pubblico credito, che non hanno un valore intrinseco.

Presupposto di entrambi è l’esistenza di una moneta genuina, perché solo essa ha un valore e, quindi, può essere alterata.

(2) Importi incrementati ex art. 113, l. 689/1981.

(3) Per le innovazioni disciplinari connesse all’introduzione dell’euro, ex d.l. 350/2001, conv. in l. 409/2001, vedi nota (2) sub art. 461.

Giurisprudenza annotata

Alterazione di monete

In tema di falso numerario l'alterazione integra estremi di reato (art. 453 n. 2, 454 c.p.) solo se vale ad attribuire alla moneta l'apparenza di un valore superiore o inferiore. Sicché, nell'ipotesi in cui vengano manipolate delle banconote, tagliando una striscia verticale da un primo biglietto (ricongiunto poi con nastro adesivo) che sostituisca una striscia verticale più grande di un secondo biglietto e così via sino ad ottenere quasi mezza banconota che venga congiunta ad altra eguale porzione ottenuta con identica operazione compiuta in senso inverso da altra serie di banconote, tale alterazione, atteso il valore invariato della banconota-mezzo, può solo costituire atto idoneo diretto in modo inequivoco alla formazione della banconota-fine. Quest'ultima, ricavata in più con le dette manipolazioni, benché composta di parti di banconote genuine, deve ritenersi contraffatta. Infatti, per contraffazione si intende la creazione di cosa simile ad altra, di norma per imitazione, ma anche con un'alterazione-trasformazione tale da doversi assimilare alla contraffazione. È questo il caso della banconota-fine che è contraffatta appunto perché creata in eccedenza, cioè consistente in un tutto il cui valore monetario è fittizio, perché prima non esistente nel numero delle banconote legittimamente circolanti. (La Suprema Corte inoltre ha raffrontato i principi enunciati, con le norme interne della Banca d'Italia che, in base a queste, ha ammesso al cambio le banconote-mezzo alterate, non più genuine e quindi non idonee alla circolazione, mentre non ha ammesso al cambio le banconote-fine, cioè quelle contraffatte).

Cassazione penale sez. V  08 novembre 1984

 

In tema di falso nummario l'alterazione integra estremi di reato (art. 453, n. 2, 454 c.p.) solo se vale ad attribuire alla moneta l'apparenza da un valore superiore o inferiore. Pertanto, nell'ipotesi in cui vengano manipolate delle banconote, tagliando una striscia verticale da un primo biglietto (ricongiunto poi con un nastro adesivo) che sostituisce una striscia verticale più grande di un secondo biglietto e così via sino ad ottenere quasi mezza banconota che venga congiunta ad altra eguale porzione ottenuta con identica operazione compiuta in senso inverso da altra serie di banconote, tale alterazione, atteso il valore invariato della banconota-mezzo, può solo costituire atto idoneo diretto in modo inequivoco alla formazione della banconota-fine. Quest'ultima, ricavata in più con le dette manipolazioni, benché composta di parti di banconote genuine, deve ritenersi contraffatta. Per contraffazione si intende la creazione di cosa simile ad altra, di norma per imitazione, ma anche con un'alterazione-trasformazione tale da doversi assimilare alla contraffazione. È questo il caso della banconota-fine che è contraffatta appunto perché creata in eccedenza, cioè consistente in un tutto il cui valore monetario è fittizio, perché prima non esistente nel numero delle banconote legittimamente circolanti.

Cassazione penale sez. V  07 novembre 1984

 

L'espressione " soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà " contenuta nell'art. 455 c.p., deve essere intesa nel senso che la diminuzione va eseguita tanto sul massimo quanto sul minimo delle due pene rispettivamente stabilite dagli artt. 453 e 454 c.p., cioè computando la diminuzione massima (la metà) per fissare il minimo e la diminuzione minima (un terzo) per fissare il massimo.

Cassazione penale sez. V  08 aprile 1983



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