Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015
Art. 479 codice penale: Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici

Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015
Il pubblico ufficiale che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell’articolo 476.
Giurisprudenza annotata
Falsità ideologica
La falsità penalmente rilevante in un atto pubblico può assumere la forma omissiva non solo laddove l'omissione riguardi l'assunzione di dichiarazioni ricevute dal pubblico ufficiale, ma anche, in termini generali, in tutti i casi in cui l'attestazione incompleta, in quanto priva di informazione su determinati accadimenti, attribuisca all'atto un significato complessivamente contrario al vero, in quanto sostanzialmente negativo dell'esistenza di fatti rilevanti. Pertanto, avendo il memoriale del servizio giornaliero dell'Arma dei Carabinieri natura di atto pubblico, se privo di informazioni su determinati accadimenti, può configurare il reato di falso ideologico previsto dall'art. 479 c.p. (fattispecie relativa alla mancata indicazione nel memoriale di servizio di perquisizioni arbitrarie a fini di ricerca di sostanze stupefacenti nei confronti di diversi soggetti).
Cassazione penale sez. V 04 novembre 2014 n. 48755
Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici la falsa attestazione del medico convenzionato di medicina generale di avere eseguito visite domiciliari mai effettuate negli elenchi mensili riepilogativi trasmessi alla A.S.L. (Annulla in parte con rinvio, App. Bari, 28/01/2013 )
Cassazione penale sez. V 28 ottobre 2014 n. 47630
Il reato di falso ideologico, integrato dall'attestazione di una circostanza non vera, sussiste indipendentemente dalle motivazioni che possono aver spinto l'agente a comportarsi secondo la condotta contestata a titolo di falso. Il delitto in questione è connotato da dolo generico, pertanto, si deve escludere il reato solo quando il falso possa dirsi derivato da una semplice leggerezza dell'agente (esclusa, nella specie, l'ipotesi della leggerezza in capo all'imputato, agente di polizia, che nella relazione di un incidente aveva dichiarato che fra gli astanti non venivano reperiti testi oculari, così escludendo quale teste, che aveva assistito realmente al sinistro, una persona ; l'imputato, per mestiere, rilevava incidenti stradali e la nozione di testimone oculare costituiva un profilo oltre modo noto e niente affatto complesso per chi svolge tale attività).
Cassazione penale sez. V 22 ottobre 2014 n. 2794
Quando la prova del credito, prodotta dal richiedente, è falsa, anche l'attestazione del giudice, circa l'esistenza di essa, è ideologicamente falsa per induzione. Il decreto ingiuntivo emesso dal giudice, per quanto basato su una percezione dei fatti rilevanti ai fini dei decidere ben lontana dal principio della cognizione piena e dunque in assenza di contraddittorio fra le parti, e, piuttosto, sollecitato sulla base di documentazione latamente atta a fornire prova documentale del credito, è comunque suscettibile di esecuzione provvisoria e, qualora non sia impugnato dall'ingiunto, risulta suscettibile di acquisire valore di giudicato fra le parti. Esso è dunque, per tale sua natura, costitutivo di diritto per il richiedente ed ha natura di atto pubblico in quanto emanato da pubblico ufficiale, nell'esercizio delle sue funzioni, il quale attesta, anche solo implicitamente, in esso, fatti (esistenza di prova dei credito: art. 633 cpc) che costituiscono imprescindibili presupposti del contenuto dispositivo dell'atto medesimo.
Cassazione penale sez. V 24 settembre 2014 n. 48389
Ove si proceda all'immatricolazione di un autoveicolo fornendo al pubblico ufficiale presupposti di fatto falsi, viene posta in essere una condotta che integra, senza dubbio, gli estremi del delitto di falso ideologico in atto pubblico "mediato", causato, cioè, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale, cui è stata fornita una informazione non rispondente al vero. Infatti, a differenza di quanto previsto dalla figura contemplata dall'art. 483 c.p. - che prevede l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale si limiti a trasfondere nell'atto la dichiarazione ricevuta, della cui verità risponde il dichiarante in relazione a un preesistente obbligo giuridico di affermare il vero, mentre il pubblico ufficiale risponde soltanto della conformita` dell'atto alla dichiarazione ricevuta nell'ipotesi di cui agli artt. 48 e 479 c.p. la falsa dichiarazione viene assunta a presupposto di fatto dell'atto pubblico formato dal pubblico ufficiale, sicché la dichiarazione stessa non ha alcun rilievo autonomo, in quanto confluisce nell'atto pubblico e integra uno degli elementi che concorrono all'attestazione del pubblico ufficiale, alla quale si perviene mediante false notizie e informazioni ricevute dal privato.
Tribunale S.Maria Capua V. sez. II 20 agosto 2014 n. 2485
La norma di cui all’art. 94 bis c.strad. deve ritenersi speciale rispetto alla contestazione della procura di cui agli art. 48 e 479 c.p. per avere l’imputato in concorso con altri soggetti ignoti indotto in errore il pubblico ufficiale intestandosi falsamente dei veicoli. Il divieto di intestazione fittizia di veicoli introdotto con la l. 29 luglio 2010 n. 120 è illecito amministrativo i cui elementi costitutivi ricalcano esattamente quelli presenti nella fattispecie di “falso mediato”, pertanto ex art. 9 l. n. 689/1981 la norma speciale deve prevalere su quella generale.
Ufficio Indagini preliminari Monza 19 luglio 2014 n. 570
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 479 c.p., sono qualificabili come ideologicamente falsi il verbale di seduta di laurea e lo stesso diploma quando gli stessi sono stati formati o emessi sulla base di documenti e certificati concernenti esami di profitto viziati da falsità materiale e/o ideologica, in quanto relativi a prove di esame mai sostenute. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che il verbale e il diploma di laurea, pur essendo atti dispositivi, fanno tuttavia riferimento all'adempimento da parte del candidato di tutte le condizioni stabilite dal regolamento universitario, e quindi attestano l'esistenza di una situazione di fatto costituente il presupposto per il loro compimento; con la conseguenza che i componenti la commissione di laurea in buona fede sono autori immediati del reato di falso ideologico, in quanto tratti in inganno dal relativo "statino", anch'esso falso, attestante la piena regolarità del percorso universitario). (Rigetta, Trib. lib. Catania, 27/12/2013 )
Cassazione penale sez. VI 11 luglio 2014 n. 37240
Integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale (artt. 48 e 479 cod. pen.), la condotta di colui che, presentandosi al punto di pronto soccorso di un ospedale, rende dichiarazioni non veritiere, idonee a trarre in inganno i sanitari, che, confidando nella verità di quanto loro esposto, redigono certificati medici falsi. (Fattispecie relativa a certificati di malattia relativi a sinistri mai verificatisi). (Rigetta, Trib. lib. Messina, 16/12/2013 )
Cassazione penale sez. V 29 maggio 2014 n. 32759
Un dipendente pubblico con riconosciuta invalidità per causa di servizio, a seguito chiede alla sua amministrazione la PPO così come previsto dal DPR 461/2001. La sua amministrazione del personale invita l’ex dipendente dimessososi a visita medico collegiale per accertare se egli alla data delle sue dimissioni fosse inabile ai servizi prefissi dal suo ordinamento, omettendo la necessaria relazione prevista dall’art.15 delle stesso DPR461/2001, Pure in assenza di detta necessaria relazione, la CMO Verbalizzava l’idoneità ora ,anno 2002, per allora anno 1980senza nessun documento probante , per cui sicuramente si è resa responsabile di redarre un verbale con falsità bene identificate. Ricorreva nei termini l’ex dipendente e dopo più di 5 anni veniva chiamato a visita medico collegiale di seconda ist,anza, ma anche qui la sua amministrazione del personale ometteva la indispensabile necessaria relazione, prevista DALL’ART.19 , quarto comma dello stesso DPR461/2001 disposizione tassativa questa per accertare la idoneità o altre forme di inabilità relative Palla professionalità tecnica giuridica dello stesso dipendente ( il quale fra l’altro secondo il suo ordinamento del personale era giuridicamente ordinato ufficiale di polizia giudiziaria e tributaria per l’esecuzione di tutti i suoi servi che si svolgevano sempre in missione in zone industriali , distillerie , raffinerie e altro di Import esport Ciò che comportava una distinzione causale dalle altre forme di abilità o inidoneità. In mancanza di detta relazione redatta dalla sua amministrazione , l ‘ex dipendente , diffidava questa seconda CMO a dare un responso senza detta relazione prevista esclusivamente dall.’art.19 quarto comma del DPR461/2001, per cui questa seconda CMO rimetteva il tutto alla amministrazione richiedente, senza questa volta dare un responso., ma nemmeno a puro titolo collaborativo, di indicare a detta amministrazione , che mancava detta relazione perche essa poteßse procedere.. Successivamente, sono stati diffidati i responsabili in base alla legge241/1990 e si aspetta una risposta in merito . Chiede pertanto una consulenza in merito e ringrazia per quanto si potrà dedurre.