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Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015

Art. 527 codice penale: Atti osceni

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Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015



Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.

Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi se il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori e se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano.

Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

Giurisprudenza annotata

Atti osceni

È idonea ad integrare il reato di atti osceni ex art. 527 c.p. la condotta consistita nel masturbarsi all’interno della propria autovettura parcheggiata in una pubblica via, in una zona caratterizzata dalla presenza di una indiscriminata quantità di persone in transito.

Tribunale La Spezia  27 settembre 2014 n. 901  

 

Costituisce violazione dell'art. 527 c.p. la condotta consistente nel masturbarsi davanti ad una donna in luogo aperto al pubblico (nella specie, vagone ferroviario) trattandosi di un atto osceno, contrario ai principi della morale sessuale.

Cassazione penale sez. III  24 giugno 2014 n. 52492  

 

La configurabilità del reato di atti osceni in luogo pubblico, consistiti nella esibizione, da parte di un soggetto di sesso maschile, dei propri organi genitali accompagnata da un inizio di masturbazione, non può essere esclusa per il solo fatto che la suddetta condotta sia stata posta in essere all'interno di locali adibiti a servizi igienici per soli uomini, nei quali si trovava imprevedibilmente presente una donna.

Cassazione penale sez. III  05 dicembre 2013 n. 7769  

 

L'area dei servizi igienici riservata ad una sola categoria di utenti è qualificabile come luogo aperto al pubblico ex art. 527 c.p., in quanto qualificabile come quel luogo al quale ciascuno può accedere in determinati momenti, oppure osservando determinate condizioni, poste da chi esercita un diritto sul luogo stesso, ovvero quello al quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti (condannato, nella specie, l'imputato per il delitto di atti osceni in luogo pubblico per essersi abbassato i pantaloni, mostrando i propri genitali e masturbandosi dinanzi ad una ragazza nei locali del servizi igienici antistanti il bar di un autogrill).

Cassazione penale sez. III  05 dicembre 2013 n. 7769  

 

La distinzione tra gli atti osceni e gli atti contrari alla pubblica decenza va individuata nel fatto che i primi offendono, in modo intenso e grave, il pudore sessuale, suscitando nell'osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, mentre i secondi ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 527 c.p. nel comportamento di un soggetto che mostrava e si toccava i genitali su una spiaggia affollata di bagnanti). (Dichiara inammissibile, App. Genova, 05/06/2013 )

Cassazione penale sez. III  05 dicembre 2013 n. 5478  

 

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 527 c.p., è qualificabile come luogo aperto al pubblico lo studio, anche privato, ove viene effettuata la visita medica, in quanto funzionalmente destinato all'accesso di determinate categorie di persone quali medici, personale ausiliario e pazienti. Annulla in parte con rinvio, App. Ancona, 08/05/2012

Cassazione penale sez. III  05 novembre 2013 n. 46184  

 

Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 527 c.p., l'oscenità dell'atto è ravvisabile in comportamenti o gesti aventi inequivoca attinenza con la sfera sessuale o dimostrativi di concupiscenza o di libidine (ciò che nella specie è stato ravvisato nella condotta di un medico che, all'interno del suo studio medico, luogo aperto al pubblico, in occasione di visite ginecologiche aveva costretto alcune pazienti a subire atti sessuali).

Cassazione penale sez. III  05 novembre 2013 n. 46184

 

Le condanne per i delitti di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 e di cui all'art. 527 c.p., isolatamente considerate, non valgono, di per sé stesse, a fondare con la pretesa automaticità un giudizio affidabile di concreta ed attuale pericolosità sociale. Ai fini in questione, pertanto, si rende necessaria una più ampia prognosi di concreta pericolosità per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica, che va argomentata, nell'ambito di una necessaria visione di insieme, sulla base di ulteriori ed oggettivi elementi di fatto, di cui occorre dare adeguatamente conto nell'ambito di una esaustiva e perspicua motivazione.

T.A.R. Napoli (Campania) sez. VI  13 settembre 2013 n. 4268

 

Il reato previsto dall'art. 527 c.p., è integrato anche quando la condotta è commessa all'interno di un'autovettura parcheggiata in orario notturno lungo una strada secondaria o anche buia, in quanto tali circostanze non eliminano in modo assoluto l'eventualità che i comportamenti osceni possano essere percepiti da occasionali passanti. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta penalmente rilevante la commissione di atti osceni in un luogo attraversato da pedoni per la presenza di un supermercato). Annulla in parte con rinvio, App. Reggio Calabria, 10 novembre 2011

Cassazione penale sez. III  17 ottobre 2012 n. 16456  

 

Nel caso in cui la Corte di appello derubrichi il delitto previsto dall'art. 527 cod. pen. nella contravvenzione ex art. 726 cod. pen., non vi è alcun obbligo di preventiva informazione all'imputato per consentirgli l'esercizio del diritto al contraddittorio. (In motivazione, la Corte ha precisato che la sentenza della Corte EDU 11 dicembre 2007, nel procedimento Drassich c. Italia, impone l'obbligo di informazione all'imputato solo nel caso in cui il titolo del reato ravvisato sia più grave, per cui l'imputato venga a subire dalla modifica dell'imputazione conseguenze sfavorevoli). Dichiara inammissibile, App. Palermo, 04/05/2009

Cassazione penale sez. VI  15 maggio 2012 n. 24631  



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