Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015
Art. 544-ter codice penale: Maltrattamento di animali

Codice penale Aggiornato il 13 Febbraio 2015
(1) Chiunque, per crudeltà o senza necessità(2), cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche(3) è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro (4).
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.
(1) Tale articolo è stato inserito dalla l. 20 luglio 2004, n. 189.
(2) La l. 20 luglio 2004, n. 189 ha previsto una serie di ipotesi in cui sussiste per presunzione la necessità sociale. Si tratta della caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, giardini zoologici, etc. (art. 19 ter disp. att.).
(3) Tale elemento deve essere valutato in riferimento al caso concreto, quindi tenendo conto della tipologia dell’animale e delle sue peculiarità.
(4) Il trattamento sanzionatorio è stato innalzato secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett b), della l. 4 novembre 2012, n. 201.